Trib. Milano, sez. lav., 19 ottobre 2023, n. 3237 Giudice Di Leo
Lavoro dei riders: autonomo o subordinato?
La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso, avanti al Giudice del lavoro di Milano, da Deliveroo Italia nei confronti di INPS, INAIL ed Ispettorato Nazionale del Lavoro per contestare l'ingiunzione di pagamento comminatale per presunti omessi contributi previdenziali. In particolare, gli ispettori hanno: i) rilevato l'insufficiente descrizione dell'attività societaria e dei riders; ii) evidenziato un'errata applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015; iii) disposto, anche per prestazioni di carattere occasionale dei singoli corrieri, l'applicazione di un rapporto a tempo pieno di tipo subordinato, senza distinzioni.
A sostegno dell'opposizione proposta, la società ha descritto la propria attività, specificando come passerebbe interamente dalla piattaforma e dall'applicazione (app) omonima, che fornirebbe al pubblico la possibilità di ordinare cibo, ai ristoratori di promuovere e vendere i propri prodotti, ai collaboratori la possibilità di offrire o meno la propria prestazione per il trasporto di pasti.
L'opera del rider sarebbe, quindi, meramente eventuale, non esistendo alcuna obbligazione continuativa di fare: il rider potrebbe accedere alla piattaforma (loggarsi) e fornire o meno una prestazione, quando ritenga, senza che la declinazione anche totale dei servizi proposti abbia conseguenze; ugualmente, Deliveroo non avrebbe potuto domandare prestazioni ai singoli lavoratori.
Pertanto, ad avviso della ricorrente, non sarebbe corretta l'affermazione degli ispettori per cui esisterebbe una piattaforma digitale che «gestisce e dirige la prestazione» dei riders che costoro sarebbero inseriti in una organizzazione imprenditoriale di mezzi materiali e immateriali «riconducibili alla società proprietaria della piattaforma».
Lavoro a progetto, lavoro "parasubordinato" e lavoro eterorganizzato: la disciplina vigente
Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il giudice del lavoro ha ricostruito, preliminarmente, la normativa applicabile. L'art. 52 del d.lgs. n. 81/2015 ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto disciplinato dal d.lgs. n. 276/2003, facendo salve le previsioni di cui all'art. 409 c.p.c.: dal 25 giugno 2015, dunque, non è più consentito stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto e quelli esistenti cessano alla scadenza, mentre possono essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. (c.d. lavoro parasubordinato) sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. È venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre è stata ripristinata una tipologia contrattuale più ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi.
Il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione.
Rispetto alle collaborazioni continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c., l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, intitolato "collaborazioni organizzate dal committente", prevede un regime di autonomia ben diverso, significativamente ridotto: integro nella fase genetica dell'accordo (per la facoltà del lavoratore di obbligarsi o meno alla prestazione), ma non nella fase funzionale, di esecuzione del rapporto, connotata da una organizzazione delle modalità operative imposta dal preponente.
In altri termini, il d.lgs. n. 81/15 distingue la figura del lavoro eterorganizzato per l'ingerenza del committente nelle modalità organizzativa della prestazione, rispetto a quello autonomo o semplicemente coordinato e continuativo (ex art. 409, n. 3, c.p.c.) realizzato tramite piattaforma.
Disciplina lavoristica e tutela previdenziale
È noto il principio del parallelismo e automatismo tra la applicazione della disciplina lavoristica e quella previdenziale (cfr., ad es., Cass. Civ., n. 5097/1984), che deriva dal fatto che la relazione di lavoro è il presupposto che giustifica l'insorgenza del rapporto giuridico, che, una volta qualificato, con individuazione della sua disciplina giuridica, determina, in conseguenza, quella previdenziale.
Pertanto, qualora, sussistendone i presupposti, si debba estendere ai collaboratori eterorganizzati la disciplina del lavoro subordinato, ne deriverebbe, per il citato parallelismo, l'applicazione della relativa normativa previdenziale.
Lavoro dei riders: autonomia (poca) solo nella fase genetica
Dall'istruttoria svolta dal giudice del lavoro, è emerso che, effettivamente, ciascun lavoratore mantiene un'autonomia nella fase genetica del rapporto, potendo optare se lavorare o meno. Poi, una volta deciso di offrire la propria prestazione, può scegliere, liberamente, tra i turni disponibili (al momento del suo accesso all'app, secondo la graduatoria del ranking), in quale lavorare, potendo, eventualmente, revocare anche tale disponibilità, comunicando tale decisione normalmente prima dell'inizio del turno.
È emerso, però, che, anche in tale fase genetica, i turni proposti ai collaboratori sono collegati a determinate località (da scegliere da parte dei lavoratori), cosicché, una volta optato per uno di questi, è in tale luogo e nell'orario indicato che il collaboratore deve recarsi: dunque, l'organizzazione della ricorrente tramite la scelta dei turni collegati a determinati luoghi e al vincolo di eseguire la prestazione nell'ambito degli stessi, nonché alle priorità di scelta determinate dal ranking, già influisce sull'organizzazione dei collaboratori, in qualche modo, anche nella fase genetica.
La mancanza di autonomia dei riders è emersa, tuttavia, in modo significativo nella fase funzionale del rapporto. Infatti, una volta scelto dal corriere, nella fase genetica del rapporto, se rendersi disponibile alla prestazione collegandosi alla app, tutta la restante fase esecutiva è risultata pesantemente definita, in modo unilaterale, da Deliveroo Italia.
In particolare, il collaboratore è tenuto a connettersi alla piattaforma entro 15 minuti dall'inizio del turno. Poi, se decide di effettuare la commessa proposta, accetta l'ordine di consegna con un primo tasto sulla app, quindi, deve recarsi al ristorante e cliccare un nuovo pulsante sulla piattaforma, dovendo fornire conferma alla preponente del suo arrivo in tale luogo; quindi, deve dare un'ulteriore attestazione sulla piattaforma per la ricezione del cibo da parte del ristoratore e ancora deve cliccare un ultimo tasto sulla stessa al momento della consegna al cliente. Pertanto, l'unica autonomia del collaboratore nella fase funzionale è quella di scegliere il tragitto da effettuarsi (una strada piuttosto che un'altra) ed eventualmente rinunciare ad eseguire alcuni ordini.
In conclusione, una volta che accetti di eseguire l'ordine, il rider è pienamente sottoposto, in ogni sua singola fase, all'organizzazione della società, nella quale è inserito, con modalità esecutive disciplinate unilateralmente dalla stessa e con propria autonomia residua assai limitata.
I riders hanno diritto ai contributi ed alla tutela antinfortunistica
Sulla base di quanto sopra esposto, il giudice del lavoro ritiene che si debba fare applicazione della disciplina del lavoro subordinato (CCNL Logistica), con conseguente obbligazione a carico di Deliveroo Italia per contributi, interessi e sanzioni nei rapporti con l'INPS e per premi nei rapporti con l'INAIL unicamente per l'orario effettivamente svolto dai collaboratori, da determinarsi dal login fino al logout dalla piattaforma per ogni singolo giorno lavorativo e con versamenti da effettuarsi nella Gestione Dipendenti, con le aliquote contributive per il lavoro subordinato, per quanto riguarda il debito nei confronti dell'INPS.