Civile Ord. Sez. L Num. 22287 Anno 2023 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: ZULIANI ANDREA Data pubblicazione: 25/07/2023
Civile Ord. Sez. L Num. 22287 Anno 2023
Presidente: TRIA LUCIA
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 25/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24252/2022 R.G. proposto da
S.T.G. , elettivamente domiciliato in
Roma, via Fornovo n. 3, presso lo studio dell'avv. Filippo
Hernandez, rappresentato e difeso dall'avv. ......
- ricorrente -
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, in
persona del legale rappresentante, domiciliata in Roma presso
la cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le
comunicazioni all'indicato indirizzo PEC dell'avv. Francesca
Maria Carini, che la rappresenta e difende
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 665/2022 della Corte d'Appello di
Palermo, depositata il 29/7/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
18/5/2023 dal Consigliere Andrea Zuliani
FATTI DI CAUSA
L'attuale ricorrente, medico dipendente dell'ASP di
Trapani in servizio presso il pronto soccorso di Marsala, venne
licenziato senza preavviso in esito al procedimento disciplinare
avviato nei suoi confronti per avere prestato attività libero
professionale non autorizzata presso una clinica privata. Il
procedimento disciplinare era stato sospeso in pendenza del
processo penale cui il medico era allora sottoposto per connessi
episodi di abuso d'ufficio (consistenti nell'avere agevolato
accertamenti diagnostici su pazienti da avviare poi alla clinica
privata per interventi di chirurgia estetica) e venne ripreso dopo
la sentenza di primo grado del giudice penale.
Il medico impugnò il licenziamento davanti al Tribunale di
Marsala, sia per motivi di rito (decadenza e intempestività
dell'azione disciplinare), sia per motivi di merito (insussistenza
dell'addebito). Il Tribunale respinse la domanda con sentenza
che venne impugnata davanti alla Corte d'Appello di Palermo, la
quale a sua volta respinse l'appello.
Contro tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per
cassazione articolato in tre motivi. L'Azienda Sanitaria si è difesa
con controricorso e ha anche depositato memoria nel termine di
legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione
e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c.; 2094
c.c.; 2222 c.c.) per l'erroneo apprezzamento delle risultanze
istruttorie in ordine all'accertata incompatibilità assoluta ex art.
4, comma 7, legge n. 412/1991 in violazione dell'art. 1, commi
60 e 61, della legge n. 662/1996».
Si attribuisce alla Corte d'appello «un vero e proprio
travisamento» delle risultanze istruttorie con riferimento
all'accertato svolgimento di attività professionale retribuita in
una clinica privata.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché – sebbene
formalmente intitolato con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. – in realtà è volto a provocare un riesame del fatto da
parte della Corte di Cassazione.
1.1.1. Il riferimento alle norme di diritto sostanziale che
si assumono violate è chiaramente un fuor d'opera, perché non
viene censurata l'applicazione o l'interpretazione di quelle
norme, limitandosi il ricorrente a sostenere che la decisione
della corte d'appello «si fonda su un'errata e fuorviante lettura
e apprezzamento delle risultanze istruttorie».
Sicuramente la Corte territoriale non può avere violato
l'art. 2697 c.c., del quale non ha fatto applicazione, avendo
ritenuto positivamente accertato il fatto rilevante, ovverosia lo
svolgimento di attività professionale in ambito privato non
autorizzata. Le norme sulla distribuzione dell'onere della prova
trovano applicazione, invece, nel caso il cui, all'esito
dell'istruttoria, il fatto rilevante rimanga incerto e il giudice
debba decidere la causa in senso sfavorevole alla parte su cui
ricadeva l'onere di provarlo (ex multis, Cass. n. 17313/2020).
Quanto alle ulteriori disposizioni di legge menzionate nella
rubrica del motivo (artt. 2094 e 2222 c.c.; art. 4, comma 7,
legge n. 412 del 1991; art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 662
del 1996), di esse non viene prospettata in alcun modo una
diversa interpretazione rispetto a quella fatta propria nella
sentenza impugnata.
1.1.2. Il vizio censurato nemmeno integra gli estremi del
travisamento della prova, «che implica una constatazione o un
accertamento che l'informazione probatoria utilizzata in
sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale»
(Cass. n. 3796/2020; conf. Cass. n. 1163/2020) e che
comunque non sarebbe censurabile in un caso, come quello qui
in esame, di doppia decisione conforme dei giudici di merito
(Cass. n. 7724/2020).
Infatti, nel ricorso non si prospetta che la Corte d'appello
abbia utilizzato una prova che «è contraddetta da uno specifico
atto processuale», ma si sostiene semplicemente che «l'intero
compendio istruttorio non ha fornito prova sul fatto che il
ricorrente venisse pagato per la sua presenza in sala
operatoria». E, a sostegno dell'assunto, si riporta per intero il
contenuto delle deposizioni testimoniali. In altri termini, quello
che si pretende è sempre un diverso apprezzamento nel merito
delle complessive risultanze istruttorie
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, con riferimento
all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «violazione e falsa
applicazione di norme processuali per la prevalenza attribuita a
prove atipiche rispetto a quelle acquisite nel contraddittorio tra
le parti».
Si deduce che Corte d'appello abbia tenuto conto anche
delle sommarie dichiarazioni testimoniali rese dai testi
nell'ambito del procedimento penale, i cui atti sono stati prodotti
in giudizio, e che anzi a quelle fonti di prova atipica sia stata
data prevalenza rispetto alle dichiarazioni, in parte diverse, rese
dai medesimi testi nel corso dell'assunzione nel presente
processo civile.
2.1. Il motivo è infondato.
L'utilizzo delle prove atipiche (in questo caso, dei
documenti contenenti le dichiarazioni a SIT delle medesime
persone poi assunte come testimoni) non è vietato dalla legge
processuale (v., da ultimo, Cass. n. 9507/2023) ed è
significativo il fatto che nessuna specifica disposizione di legge
viene indicata come norma violata nella rubrica del motivo. E
non c'è dubbio che il materiale probatorio atipico regolarmente
acquisito al processo – e in tal modo sottoposto al
contraddittorio (art. 87 disp. att. c.p.c.) – è prudentemente
apprezzabile dal giudice, nell'esercizio del generale dovere
posto dall'art. 116 c.p.c.
Anche la prova testimoniale, prova tipica in quanto
prevista e disciplinata dalla legge, rientra tra le prove soggette
al prudente apprezzamento del giudice, non avendo valore di
prova legale. Al di fuori dalle eccezioni in cui la legge attribuisce
valore legale (positivo o negativo) alle prove, non esiste alcuna
gerarchia tra le fonti di prova, se non quella dettata al giudice
dalla prudenza, ovverosia dalla ragionevolezza, nella
valutazione di tutte le prove disponibili (Cass. nn. 9245/2007;
18644/2011).
Una prevalenza della prova tipica rispetto alle prove
atipiche potrebbe operare soltanto in fase di decisione
sull'ammissione delle prove, nel senso che sarebbe censurabile
il provvedimento del giudice che negasse ingresso alle richieste
prove tipiche, ritenendo sufficiente e preclusiva la produzione di
prove atipiche relative agli stessi fatti.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, perché le prove
testimoniali sono state ammesse, assunte e valutate nelle
decisioni dei giudici di merito. In particolare, la corte d'appello
– nell'esercizio del dovere di prudente apprezzamento delle
prove – ha ravvisato una parziale contraddizione tra le
dichiarazioni che quei testi avevano reso nel procedimento
penale e le dichiarazioni rese dai medesimi testi nel processo
civile. Messe a confronto le diverse dichiarazioni – tenuto conto
del fatto pacifico che il ricorrente era presente in sala operatoria,
nonché del fatto, confermato anche dalle prove testimoniali
tipiche, che egli «prendeva parte alle suture finali» – ha ritenuto
di poter escludere che il suo ruolo nella sala operatoria fosse
quello di un «mero osservatore», traendone la conclusione che
egli era presente quale medico chirurgo nell'esercizio della sua
professione.
La Corte d'appello non ha quindi violato alcuna norma, né
alcun principio di diritto sull'ammissione e sulla valutazione delle
prove.
3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame e motivazione circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, in ordine al mancato ottemperamento dell'ordine di
esibizione del fascicolo del procedimento disciplinare». Si
contesta al giudice d'appello di non avere tenuto conto, nel
motivare la sua decisione, del fatto che l'Azienda Sanitaria
avrebbe ottemperato solo in parte all'ordine di produzione in
giudizio del fascicolo relativo al procedimento disciplinare.
3.1. Il motivo, in quanto dichiaratamente riferito all'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., è inammissibile, perché – come si è
già rilevato sopra – nel presente processo il giudice di primo
grado e il giudice d'appello hanno valutato il fatto e deciso la
causa in modo conforme (art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.;
commi oggi trasfusi nell'art. 360, comma 4, c.p.c.).
In ogni caso, quella denunciata potrebbe essere, a tutto
concedere, una insufficiente motivazione sull'accertamento del
fatto (non dandosi conto del mancato utilizzo dell'argomento di
prova desumibile dalla parziale inottemperanza all'ordine), che
non è vizio censurabile con il ricorso per cassazione in base
all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come novellato dal decreto
legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza del presupposto per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,
se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo
d.P.R.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimità,
liquidate in € 5.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre al
rimborso spese generali nella misura del 15% e agli accessori
di legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza del presupposto per il
versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale,
se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo
d.P.R.
Così deciso in Roma, il 18.4.2023