Tribunale Roma Sez. XIII, Sent., 07/04/2023
Tribunale Roma Sez. XIII, Sent., 07/04/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile -
in persona del giudice unico, dott. ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 69615/2021, posta in decisione all'udienza del 10.1.2023 e vertente
TRA
- A.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Lattanzio 27, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione;
- attore
E
- A.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tritone 102, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cavallaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti -
convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, R.A. conveniva dinanzi all' intestato Tribunale l'A.A. S.p.A..
Esponeva l'attore che:
- il giorno 19.8.2019, verso le pore 22,00, era trasportato sul motociclo Honda tg. (...)di sua proprietà e condotto da S.B., intento ad uscire dal parcheggio condominiale sito in via S. in R. quando, giunto all'alttezza del civico 1373 di via S. il conducente, per evitare un gatto che attraversava la strada, perdeva il controllo del motociclo, effettuava una brusca manovra e cadeva in terra, cadendo in terra anche il trasportato, che riportava lesioni fisiche, refertate presso il pronto soccorso S.Andrea di Roma ove si recava per le cure necessarie;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte alla compagnia assicurativa del mezzo.
Concludeva pertanto per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro.
Si costituiva l'A.A. S.p.A., contestando gli assunti attorei, infondati e non provati, sia in punto di an che di quantum debeatur, essendo peraltro le lesioni lamentate incompatibili con il certificato di pronto soccorso, effettuato soltanto la mattina successiva all'evento, concludendo per il rigetto della domanda o in subordine per la condanna alle sole somme effettivamente dovute, con condanna ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c..
Non ammessa la prova per testi stante l'incapacità del teste e la valutatività e genericità dei capitoli articolati, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 10.1.2023 ed in tale udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Motivi della decisione
Parte attrice agisce in giudizio ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, che prevede l'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore.
I primi due commi di tale disposto recitano testualmente:" Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145".
Per giurisprudenza costante, il disposto si applica anche nell'ipotesi di danno derivato al trasportato da sinistro senza scontro di veicoli, (cfr., per tutte, Cass. sent. n. 16181/2015 e Ordinanza n. 29276/2008 e Corte Costituzionale ord. n. 205/2008 e n. 440/2008).
Orbene, se è vero che il citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 C.d.A. prevede l'azione, da parte del terzo trasportato, nei confronti dell'"...impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo...", che risponde "...a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro...", "…salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito...", è altrettanto vero che sul trasportato grava la prova del fatto storico, ossia del fatto di aver subito lesioni mentre era trasportato sul mezzo condotto da un terzo.
Orbene nel caso di specie parte attrice non ha fornito idonea prova sul punto.
Sul luogo del fatto non erano presenti testimoni, non è stato richiesto l'intervento di alcuna autorità né del 118, la dinamica come descritta in citazione non pare compatibile con le dichiarazioni rese dal conducente del mezzo durante la fase stragiudiziale, atteso che in citazione si fa riferimento alla brusca manovra del conducente con conseguente caduta in terra anche del trasportato, il conducente a sua volta ha dichiarato che non solo egli non cadeva ma riusciva "…a mantenere lo scooter facendolo poggiare a terra…" (cfr. documentazione in atti).
Inoltre, soltanto il giorno successivo all'evento l'attore si recò al pronto soccorso (nonostante avesse riportato lesioni tali da determinare una invalidità permanente stimata dalla stessa parte attrice nella misura del 15%), rappresentando ai medici che raccoglievano l'anamnesi, di essere caduto in scooter, senza far riferimento né alla data della caduta, né alla circostanza che fosse trasportato sul suo motociclo.
Ne consegue che non può ritenersi affatto dimostrato che l'attore cadde (e riportò le lesioni refertate al pronto soccorso) mentre era trasportato sul proprio motociclo condotto da S.B. (considerata altresì l'incapacità di quest'ultimo a testimoniare, in quanto portatore di un interesse qualificato nel giudizio).
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentre non sussistono i presupposti per la condanna alla lite temeraria, mancando ogni prova che la parte abbia agito con la consapevolezza della infondatezza della sua domanda o comunque con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da A.R. nei confronti della A.A. S.p.A. e lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in Euro 25,00 per spese ed Euro 2.900,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2023.