Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 01/02/2023
Corte d'Appello Roma Sez. V, Sent., 01/02/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr. Diego Pinto - Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin - Consigliere rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3157/17 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 27 ottobre 2022 e vertente
TRA
R.S.
(Avv. Emanuele Favara)
PARTE APPELLANTE
E
H.A.
(Avv.ti Rodolfo e Nicola Coronati)
PARTE APPELLATA
E
Condominio in R., Via G. M. P. 59
(Avv. Antonio Rubinetti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4354/17 emessa dal Tribunale di Roma
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. 4354/17 il Tribunale di Roma ha dichiarato S.R. responsabile in via esclusiva dell'incendio sviluppatosi il 7 agosto 2010 all'interno del garage del fabbricato di Via G. M. P. 59 e ha condannato la predetta alla restituzione in favore della H.A. s.p.a., della somma di Euro 14.450,00, già versata al Condominio assicurato, ponendo a carico della convenuta le spese di lite sostenute dalla H.A. s.p.a. e dal Condominio di Via G. M. P. 59 (chiamato in causa dalla R. per ottenere il risarcimento dei danni).
S.R. ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha svolto le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc. ma Corte, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto e per l'effetto riformare la sentenza impugnata con ogni consequenziale effetto anche in ordine a spese e compensi di avvocato."
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'H.A. s.p.a. che ha contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Si è costituito anche il Condominio di Via G. M. P. 59, che ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, ha chiesto che l'appello fosse respinto perché infondato.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dal Condominio, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017).
Ciò posto, l'appello non è fondato.
Le prime due censure, con le quali la parte appellante lamenta la non corretta applicazione dell'art. 2051 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, vanno disattese.
Invero, è pacifico e documentato in atti che il 7 agosto 2010 all'interno del garage del fabbricato sito in R., Via M. P. 59, si è sviluppato un incendio che ha arrecato danni alle parti comuni dell'immobile.
Circa la riconducibilità dell'incendio alla vettura di proprietà dell'appellante, non possono sorgere dubbi alla luce della deposizione resa dal teste A.P. che ha così dichiarato "ero presente quando la Sig.ra R., prima di entrare nel garage condominiale, interpellò me ed altre persone che si trovavano all'esterno del garage, chiedendo se sentivamo odore di bruciato provenire dalla sua vettura ed io assentii; la Sig.ra R. parcheggiò comunque la propria vettura nel suo posto macchina e si allontanò dicendo che avrebbe chiamato il marito; dopo alcuni minuti scese il marito, ma ormai la macchina aveva preso fuoco ed io, con il marito e le altre due persone che erano presenti abbiamo cercato di domare le fiamme con gli estintori che si trovavano nel garage".
Dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti nell'immediatezza risulta che "all'arrivo sul posto la situazione risultava la seguente: un'autovettura marca M. bruciava all'interno di un'autorimessa al primo piano interrato", cosicché le origini dell'incendio, poi divampato nel garage, vanno sicuramente ascritte all'auto della R..
Ancorché i Vigili abbiano dichiarato di non essere in grado di accertare la natura del sinistro, l'incertezza è evidentemente riferita alle ragioni per cui la macchina ha preso fuoco, ferma restando la sicura verificazione dell'accadimento.
Alla luce delle emergenze istruttorie sopra indicate e in difetto di qualsiasi risconto in ordine a eventuali ipotesi di caso fortuito, la responsabilità del fatto è stata correttamente ascritta ex art. 2051 c.c. alla proprietaria della vettura.
La seconda doglianza, afferente alla quantificazione del danno, va del pari disattesa.
Il Tribunale ha liquidato in favore dell'Assicurazione l'importo di Euro 14.450,00, sul presupposto che la convenuta non avesse in alcun modo contestato il quantum preteso.
In sede di gravame, la R. assume di avere, al contrario, contestato la quantificazione, ma non avendo depositato la comparsa di costituzione in primo grado la Corte non può valutare la censura.
In ogni caso, a prescindere dalla contestazione, la somma accordata dal giudice di primo grado corrisponde a quella portata dall'atto di transazione e quietanza, attestante l'avvenuto pagamento dell'importo suindicato in favore del Condominio da parte dell'Assicurazione (che in questa sede agisce in rivalsa nei confronti della responsabile), e risulta coerente con la descrizione dei luoghi contenuta nel verbale di sopralluogo e nella relazione tecnica.
Di contro, appare poco verosimile l'assunto sostenuto dall'appellante, secondo cui i danni potrebbero essersi verificati successivamente all'incendio in ragione della circostanza che il cancello del garage veniva spesso lasciato aperto.
L'appello va, dunque, rigettato.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1. - rigetta l'appello;
2.- condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di ciascuna parte appellata, che liquida in complessivi Euro 1.984,00, oltre accessori di legge e spese generali;
3.- dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2023.