Tribunale Bari Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023
Tribunale Bari Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella controversia individuale di lavoro
tra
MF, con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Garofalo ;
e
A. X in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa avv. Edvige Trotta;
all'udienza del 17.01.2023, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza:
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La domanda spiegata dal ricorrente di cui in epigrafe - volta all'accertamento della commissione da parte dell'A. resistente, a decorrere dagli inizi di ottobre 2010, di una pluralità di comportamenti illegittimi e vessatori (perpetrati attraverso le azioni di dipendenti di pari grado della centrale termica del P.O. di X, e l'atteggiamento omissivo dell'azienda) integranti gli estremi del mobbing e, per l'effetto, alla condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno non patrimoniale patito quantificato complessivamente in Euro 138.835.00 (per danno biologico e danno morale/esistenziale) nonché alla corresponsione di Euro 2.016.00 a titolo di invalidità temporanea totale per i 21 giorni di malattia del mese di ottobre 2016 e di Euro 3.454,00, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e volta, in ultimo, alla corresponsione dell'importo di Euro 159,09 per n. 84 ore di pronta disponibilità non retribuite e di Euro 1.307,58 per le n. 91 ore di lavoro straordinario non retribuite - è per quanto di ragione fondata sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della controversia va premessa la generale attendibilità di tutti i testi escussi in quanto gli stessi si sono rivelati a conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato a vario titolo assieme al ricorrente e hanno reso deposizioni immuni da contraddizioni e di contenuto conforme a quanto risultante dal materiale documentale.
Ciò posto va osservato che, come condivisibilmente argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, "Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente ; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass. 21 maggio 2011 n. 12048; Cass. 26/3/2010 n. 7382). Ne deriva che ... . per la configurabilità della responsabilità per mobbing lavorativo - in senso proprio - è necessario che siano provati tutti i suddetti elementi" (.si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12725/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente specificato che "come può esservi condotta demansionante e mortificante anche in presenza di atti di per sé legittimi, simmetricamente, non ogni dequalificazione cosi come non ogni altro atto illegittimo può essere automaticamente connotato di vessatorietà ... : affinché ciò avvenga, è necessario che quell'atto emerga come l'espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno persecutorio ; in definitiva la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori è concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente ; non ci si può limitare a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte, come nella specie, di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione" (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 10992/2020).
Nel caso oggetto di esame non può ritenersi sussistente un'ipotesi di mobbing proprio perché non vi sono indici della sussistenza, in capo ai colleghi GL, FC e GD (asseriti esecutori delle vessazioni prospettate), di un disegno preordinato alla prevaricazione del ricorrente.
Sul punto va osservato che il semplice accadimento di più condotte asseritamente vessatorie nell'arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2017 non può, di per sé, ragionevolmente condurre a ritenere la sussistenza di un disegno prevaricatorio in danno del ricorrente in capo ai colleghi esecutori di siffatte condotte.
Fa d'uopo evidenziare che è dimostrato che il collega GL - riferito quale principale autore delle prospettate condotte vessatorie - aveva atteggiamenti ostili costantemente anche nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente in quanto inveiva "svesso" nei confronti del responsabile UTP, dott. GG, si poneva "in malo modo" nei confronti delle ditte esterne che svolgevano lavori presso la centrale termica (si veda in proposito la comunicazione di cui al doc. 37 del fascicolo attoreo), "a volte" non consentiva l'accesso alla centrale né al G né al manutentore idraulico TC (si veda la deposizione del teste TC ) e non consentiva l'accesso alla sottocentrale ubicata sotto l'ospedale di x al collega FD (si veda la deposizione testimoniale di quest'ultimo).
E' peraltro documentato che le espressioni scortesi adoperate (anche al plurale nei confronti dei colleghi in generale) dal L nella redazione del registro delle consegne agli atti del ricorrente hanno suscitato, almeno in una occasione, il disappunto non solo del F ma anche del collega DV si veda l'invito a non usare certi termini" come verbalizzato dal DV in risposta alla nota del L del 6.12.2013 di cui al doc. 8 del fascicolo del ricorrente).
La circostanza, poi, che all'interno dell'ambiente lavorativo si fosse formata una "triade" costituita dal L, dal DV e dal C contro il F (come riferira dal reste G ) rende sicuramente evidente l'insofferenza dei colleghi nei confronti del F ma non può dimostrare - in mancanza di alcuna altra risultanza relativa al DV e al C ed in mancanza di ulteriori risultanze relative al L - che tutti i comportamenti asseritamente lesivi fossero attuativi del medesimo disegno di prevaricazione.
E' infine circostanza pacifica oltre che documentata (si vedano le deposizioni di tutti i testi ascoltati) che i signori OMISSIS lavorassero, da soli, in turni di sette ore ciascuno sicché ognuno dei suddetti operatori non aveva occasioni di contatto con gli altri se non nei limitati frangenti del cambio turno quindi con limitate possibilità ideative di comuni condotte vessatorie.
Ciò posto, l'accertata insussistenza del mobbing non impedisce la risarcibilità dei danni eventualmente cagionati da singole condotte imputabili all'azienda sulla base del precetto generale di cui all'art. 2087 c.c. che impone, appunto, al datore di salvaguardare l'integrità psico-fisica del lavoratore (si veda in proposito Cass. civ., Sez. Lav. , 18927/2012 in motivazione secondo cui anche le diverse condotte denunciate dal lavoratore non si ricompongano in un unicum e non risultano, pertanto , complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore o a mortificare la sua dignità, ciò non esclude che tali condotte o alcune di esse, ancorché finalisticamente non accumunate, possano risultare, se esaminate separatamente e distintamente, lesive dei fondamentali diritti del lavoratore, costituzionalmente tutelati".
A questo ultimo proposito devono essere ritenute dimostrate le seguenti condotte consistenti in attacchi personali, critiche e scherni poste dai colleghi L, DV e C ai danni del F :
1) in data 31.10.2010, il collega L annotava all'interno del registro delle consegne in uso presso la centrale termica che il F "professionalmente ha ancora molto da imparare" aggiungendo "inviterei il sig. F , prima di fare illazioni tecniche, di leggere il testo "PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI CONDUTTORE DI CALDAIE , chissà si risparmia queste figure meschine" (si veda il doc. 3 del fascicolo del ricorrente);
2) in data 16.8.2014, il collega DV annotava sul registro delle consegne rivolgendosi esplicitamente al F : "pretendo di trovare la tazza del wc pulita e non sporca di macchie gialle dense, sicuramente dovute alle sue urine. Le faccio presente che non rientra nelle mie mansioni lavare i bordi della tazza prima di usarla. Ritengo il suo un comportamento incivile e vergognoso oltre che non igienico. Spero che non si ripeta più" (si veda il doc. 12 del fascicolo attoreo, vale la pena in proposito evidenziare che non vi è dimostrazione della commissione della condotta appena descritta da parte del F);
3) in data 7.12.2014, in risposta ad un'annotazione tecnica del ricorrente, il collega DV annotava: "ca' nisciun è fess, e chi si crede furbo non lo è" (si veda il doc. 15 attoreo);
4) in data 24.12.2014 il L annotava sul registro delle consegne che non gli era stato possibile effettuare lo spurgo della caldaia in quanto non era presente alcuna nota relativa al precedente turno dalle 14:00 alle 22:00 del 23.12.2014 (espletato dal F ) circa la fine dei lavori sulle linee di spurgo (si vedano i docc. 18 e 19 del fascicolo attoreo) attribuendo così la responsabilità per il proprio omesso intervento al F e nonostante la mancata esecuzione dello spurgo della caldaia da parte del L fosse effettivamente dipesa da un incidente provocato dallo stesso L durante il suo turno (si vedano in proposito le deposizioni di tutti i testi ascoltati nel presente giudizio);
5) in data 7.1.2015, DV descriveva, sul registro delle consegne, "il comportamento di menefreghismo, per non dire altro, del collega" F che si sarebbe recato negli uffici dei superiori senza rappresentare la problematica riscontrata alla caldaia (condotta quest'ultima non provata, si veda il doc. 22 del fascicolo attoreo);
6) in data 25.1.2015, in risposta ad un'annotazione tecnica del F , il collega DV annotava sul registro delle consegne: "con quale coraggio ti permetti di mettere in dubbio ciò che ho riscontrato ieri sera riguardo i serbatoi dell'acqua? ... se hai del tempo da perdere, ti consiglio di rileggerlo tutto il quaderno in modo da riflettere bene e cercare di capire con chi hai a che fare!!!" (si veda il fascicolo attoreo);
7) in data 17.2.2015, il L , in risposta ad un'annotazione del ricorrente che aveva segnalato che era stato impedito l'accesso ai agli operai di una ditta esterna e a lui notava sul registro delle consegne che avrebbe continuato a non consentire l'uso del bagno ad estranei per motivi di igiene specificando: "ma mi rendo contro che per lei la parola I. è una parola grossa" (si veda il doc. 25 del fascicolo attoreo);
8) in data 8.4.2015 il collega L annotava sul registro delle consegne in risposta ad una segnalazione tecnica del ricorrente: " dico solo che la sua osservazione denota la scarsa conoscenza dei processi chimici dell'acqua, e non dico altro" veda il doc. 27 del fascicolo attoreo);
9) in data 10.4.2015, in riscontro ad un'annotazione tecnica del ricorrente, il L riferendosi a questi scriveva: "mi sento di poter dire che il comportamento irresponsabile ed illegale è il suo che abbandona la centrale termica dove è in funzione un generatore di media pressione, per recarsi in altro luogo a svolgere lavori che non sono previsti dalla sua mansione ... provvederò io stesso ad effettuare un esposto denuncia all'ISPESL al fine di veder chiarita la questione. Per il resto non commento, sprecherei la mia preparazione tecnica" (condotta di abbandono non provata, si veda il doc. 28 del fascicolo attoreo);
10) in data 9.12.2015, in risposta ad un'annotazione del ricorrente relativa alla presenza all'interno del vano conduttore di mozziconi e cenere di sigarette maleodoranti per terra, il DV annotava sul registro delle consegne: "Le sue accuse sono infondate. FACCIA L'UOMO!!!" (si veda il doc. 40 del fascicolo attoreo);
11) in data 27.07.2016, il collega L inviava una nota alla Dirigenza A. X con cui esponeva che "il comportamento del collega F oltre a non essere stato conforme alle specifiche mansioni che erano richieste dalla sua figura professionale, ha in talune circostanze messo a rischio l'incolumità del personale che con lo stesso sig. F lavora, e l'integrità funzionale della stessa centrale termica" allegando documentazione inerente a una serie di comportamenti di asserita negligenza o imperizia (comunque indimostrate nella presente sede) e chiedendo l'intervento dell'Ispettorato del lavoro per esaminarne l'idoneità alle mansioni (si veda il doc. 53 del fascicolo attoreo);
12) in data 26.3.2017, il collega C annotava sul registro delle consegne, a seguito di una segnalazione di un problema tecnico e del conseguente intervento di un elettricista chiamato dal ricorrente, "non dovrei risponderti perché il tacere vale più di una risposta" (si veda il doc. 70 del fascicolo attoreo);
13) in data 14.4.2017 il collega L , in relazione alla precedente nota del ricorrente in merito alla disponibilità ad affrontare la questione della rottura della maniglia di una porta innanzi ai superiori, ha annotato sul registro delle consegne necessario scomodare i miei superiori quelli veri. Vada avanti lei che a me viene da ridere" (si veda il doc.73 attoreo);
14)in ultimo, è dimostrato che in diverse occasioni il L chiudeva la porta di ingresso della centrale, spesso sbattendola, costringendo il ricorrente ad attendere fuori alla porta più del solito e "come a fargli un dispetto" (si vedano la deposizione del teste G e del teste C).
Non rivestono rilievo ai presenti fini le restanti espressioni documentate agli atti del ricorrente in quanto non appaiono denigratorie o offensive dell'immagine o professionalità del F (è il caso delle espressioni riportate all'interno delle annotazioni di cui ai docc. 4, 10, 11, 16, 23, 29 e 42 del fascicolo attoreo) o in quanto non risultano indirizzate al F o comunque non risultano redatte da alcuno dei colleghi del F (si vedano le espressioni di cui ai docc. 7, 8, 9, 13, 14, 34, 35 e 52 del fascicolo attoreo).
Sotto altro versante la condotta dell'aggressione da parte del L in danno del ricorrente del 4.04.2016 come rappresentata al 52 del ricorso non può ritenersi dimostrata mancando risultanze obiettive in relazione alla dinamica dell'evento e non potendo essere reputato attendibile il contenuto della relazione di cui al doc. 49 del fascicolo del ricorrente trattandosi di documento redatto dallo stesso F e depositato da quest'ultimo nel presente giudizio al fine di trarne vantaggio.
Parimenti insussistente, in quanto non esaurientemente allegata né documentata, va reputata l'asserita arbitraria e illegittima articolazione dell'orario di lavoro disposta dal collega DV ed implicante per il solo ricorrente un ingiusto debito orario.
Ciò posto, va osservato che la perpetrazione di condotte illegittime da parte dei colleghi ai danni di un dipendente impone al datore di lavoro che sia venuto a conoscenza di siffatte condotte, in ossequio all'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. di rimuovere le conseguenze dei medesimi fatti lesivi o quanto meno di attivarsi per impedire che analoghe condotte si ripetano nel futuro (si veda, in conformità al principio appena esposto, quanto argomentato da Cass. civ., Sez. Lav., 10037/2015 nonché da Cass. civ., Sez. Lav., 7097/2018 che peraltro parla anche della conseguente possibilità di rivalsa del datore nei confronti dei dipendenti autori di siffatte condotte).
Al riguardo va osservato che il ricorrente, a decorrere dal 2.01.2015, ha più volte fatto presente ai superiori la perpetrazione delle suddette condotte da parte dei colleghi richiedendo interventi allo scopo di "rimuovere e prevenire" siffatti atteggiamenti (si vedano in proposito le missive di cui docc. 21, 32, 37, 38, 39, 45 del fascicolo. Non può, poi, essere omesso di rilevare che all'interno delle predette comunicazioni il ricorrente ha fatto specifico riferimento alle espressioni offensive o di scherno riportate dai colleghi nei propri confronti all'interno del registro delle consegne e che tale ultimo registro era in uso presso la centrale termica e quindi era ente consultabile da parte dei superiori.
A fronte di tanto, unica reazione posta in essere dall'A. resistente è stata l'irrogazione, con atto del 16.11.2016 (e quindi a distanza di circa un anno e dieci mesi dalla prima comunicazione da parte del F ) , di censura nei confronti di tutti i dipendenti in servizio presso la centrale termica (e quindi non solo nei confronti di L , DV e C ma anche nei confronti del F ).
Siffatto provvedimento, oltre che tardivo rispetto alle diverse comunicazioni delle condotte dei colleghi come inoltrate dal F, va reputato inidoneo rispetto allo scopo di preservare l'integrità psico-fisica del F (posto che dopo l'irrogazione della censura il contegno dei colleghi non è cessato nei confronti del F, come evincibile dalle date dei comportamenti innanzi elencati) ed ingiustificato nei confronti dello stesso F posto che non sono specificate e provate le precise motivazioni dell'irrogazione della censura anche nei confronti del ricorrente.
In ragione di quanto illustrato deve essere ritenuta sussistente la responsabilità (omissiva) dell'A. resistente in relazione alle condotte illegittime perpetrate dai colleghi nei confronti del F.
Quanto ai pregiudizi riportati dal ricorrente in conseguenza delle illegittime condotte dai colleghi non può essere ritenuta la sussistenza di alcun "danno esistenziale" posto che non è dimostrato (e peraltro neanche dettagliatamente allegati) in termini specifici il peggioramento della qualità della vita asseritamente intervenuto.
Alcuna rilevanza possono rivestire in proposito gli elementi contenuti all'interno della documentazione medica di cui ai docc. 61 e 68 del fascicolo attoreo in quanto generiche e riportanti informazioni desunte dallo stesso ricorrente.
Non è fondata la domanda volta al risarcimento dei giorni di invalidità temporanea totale per i 21 giorni di malattia del mese di ottobre 2016 in quanto, sebbene in atti vi sia documento redatto in data 4.10.2016 (di cui al doc. 1 del fascicolo attoreo) che prescriva riposo e cura a casa per 21 giorni, non vi sono prove in ordine all'effettivo grado di invalidità presentato dal ricorrente in questo ultimo lasso temporale.
Ciò posto, circa i pregiudizi alla salute derivati al ricorrente il C.T.U. nominato dott. RB - le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte, immuni da errori di metodo o vizi logici e puntualmente motivate anche in relazione alle osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte ricorrente - ha accertato che le suddette condotte innanzi numericamente elencate hanno determinato, a livello di concausa, insorgenza in capo al ricorrente di un disturbo depressivo e disturbo d'ansia con somatizzazione, cronico, di intensità moderata in trattamento psicofarmacologico.
Per altro verso, la prova del c.d. "danno morale soggettivo" e cioè delle sofferenze subite in ragione delle condotte illegittima di cui innanzi può essere desunta proprio dalla sussistenza delle patologie psichiche riscontrate dal perito all'uopo nominato.
In ragione di tanto il perito ha, condivisibilmente, valutato il danno biologico permanente nella misura del 10%.
In applicazione dei criteri risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano dell'8.03.2021 (quindi contenenti importi già rivalutati a questa ultima data) il danno non patrimoniale (comprensivo di tutte le voci di danno indicate come meritevoli di ristoro) è stato quindi condivisibilmente quantificato in complessivi Euro 21.665,00.
In relazione all'importo da ultimo citato la parte resistente dovrà anche corrispondere la rivalutazione monetaria da calcolare a far data dal 9.03.2021 fino alla data di deposito della presente sentenza nonché gli interessi legali da calcolarsi, anno per anno, sulla stessa somma previamente devalutata al 4.10.2016 (da intendersi, sulla base del certificato medico di cui al doc. 61 del fascicolo attoreo, quale momento di produzione del danno in argomento) e quindi anno per anno rivalutata.
L'accertata responsabilità dell'ente resistente giustifica la condanna della stessa parte al rimborso delle spese mediche sostenute dal ricorrente per le cure (come risultanti al doc. 80 del fascicolo di parte ricorrente) nonché per la redazione della consulenza tecnica di parte (quest'ultima ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.) per l'importo complessivo di Euro 3.454,00 oltre accessori di legge.
Deve essere, infine, accertata la meritevolezza della corresponsione da parte dell'A. degli emolumenti per 84 ore di disponibilità non retribuite per il periodo da settembre 2016 ad aprile 2017 per l'importo di Euro 159,09 e per 91 ore di lavoro straordinario non retribuito sebbene prestato durante i mesi di aprile 2014, ottobre e dicembre 2016 per l'importo di Euro 1.307,58 in quanto la spettanza di tali emolumenti è stata riconosciuta dalla determina A. X n. X del 22.07.2017 e comunque non è stata contestata da quest'ultimo ente.
In ragione di quanto da ultimo esposto l'ente resistente deve essere condannato alla corresponsione anche dell'importo di Euro 1.466,67 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994.
Le spese di lite sono compensate per 2/3 in ragione del mancato accoglimento di parte consistente dell'originaria domanda e nella restante quota - liquidata in applicazione dei parametri vigenti ex D.M. n. 55 del 2014 in ragione del valore iniziale della domanda e con incremento del 25% sugli importi medi in ragione della complessità della ricostruzione dei fatti di causa - sono poste a carico della azienda resistente in quanto prevalentemente soccombente con distrazione in favore del difensore del ricorrente in quanto anticipatario.
Le spese per l'espletamento della C.T.U., come liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della resistente in quanto prevalentemente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente quantificati nella somma di Euro 21.665,00 oltre rivalutazione monetaria da calcolare a far data dal 9.03.2021 fino alla data della presente sentenza e oltre al pagamento degli interessi legali da calcolarsi, anno per anno, sulla predetta somma previamente devalutata al 4.10.2016 e quindi anno per anno rivalutata;
- condanna parte resistente alla corresponsione dell'importo di Euro 3.454,00 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994;
- condanna parte resistente alla corresponsione dell'importo di Euro 1.466,67 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla scadenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione della restante quota che liquida complessivamente in Euro 4.465,42 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e c.a.p. come per legge con distrazione in favore del difensore del ricorrente;
- pone definitivamente le spese per l'espletamento della C.T.U. a carico della parte resistente.
Così deciso in Bari, il 17 gennaio 2023.
Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2023.