Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 22 marzo 2022) 28 giugno 2022, n. 20781
Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 22 marzo 2022) 28 giugno 2022, n. 20781
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -
Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 14297/'20) proposto da:
AVV. M.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., oltre che, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Giancarlo Mattiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Alberico II, n. 4;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI FAVIGNANA, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. Giovanna Messina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Angela Bruno, in Roma, v. C. Peano, n. 18;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 279/2020 (pubblicata il 19 febbraio 2020);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702-bis c.p.c., notificato il 6 gennaio 2018, l'Avv. M.P. chiedeva la condanna del Comune di Favignana al pagamento della complessiva somma di Euro 38.879,15, oltre interessi di mora, a titolo di compensi professionali per l'attività prestata quale difensore di detto Ente in due procedimenti definiti dalla Corte di appello di Palermo con le sentenze n. 1711 e 1744 del 2009.
Nella costituzione del citato Comune, il quale eccepiva in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda per mancanza della forma scritta in relazione alla conclusione del dedotto contratto di prestazioni professionali, contestando, in ogni caso, l'avversa pretesa, l'adita Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 279/2020 (pubblicata il 19 febbraio 2020), respingeva la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
A sostegno dell'adottata decisione, la predetta Corte di appello rilevava che, poichè il contratto di opera professionale stipulato con una P.A. deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, la pretesa del professionista ricorrente non poteva trovare accoglimento difettando il predetto requisito, non valendo a costituire un titolo valido a fondare l'obbligo a carico del suddetto Ente la determina n. 182 del 23 settembre 2005 del responsabile del settore primo dello stesso Comune, come dedotto in giudizio.
2. L'Avv. M. ha impugnato per cassazione la citata sentenza, con un ricorso riferito ad otto motivi. Ha resistito con controricorso l'intimato Comune di Favignana.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 113 e 115 c.p.c., nonchè del R.D. n. 2449 del 1923, artt. 16 e 17, oltre che dell'art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6, sul presupposto che, nell'impugnata sentenza, la Corte palermitana non aveva considerato la presenza e la rilevanza delle prodotte procure speciali apposte agli atti di costituzione in giudizio del Comune di Favignana, nè aveva conferito legittima valenza al separato e parallelo "atto di indirizzo" sottoscritto dal Sindaco, senza nemmeno porre tali documenti in relazione con la determina vistata dal dirigente del Settore I, contenente peraltro anche l'impegno di spesa.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione, sotto diverso profilo e sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 83, 112 e 115 c.p.c., e art. 227 c.p.c., comma 1, nonchè degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, oltre che del citato art. 111 Cost., commi 1 e 2 e per non aver la Corte di appello rilevato che, in effetti, la domanda relativa al riconoscimento dei compensi professionali in discorso era stata formulata proprio sulla scorta delle procure speciali sottoscritte dal Sindaco a margine delle comparse e della consequenziale determinazione dirigenziale n. 182/2005.
3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato - ma con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - l'omesso esame del suddetto fatto decisivo ricavabile dai citati documenti (procure speciali ed atto di indirizzo).
4. Con il quarto mezzo il ricorrente ha prospettato - avuto riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., nonchè degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., e art. 277 c.p.c., comma 1, e dell'art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6, per non aver la Corte di appello pronunciato sulla domanda subordinata di riconoscimento degli invocati compensi professionali quale conseguenza dell'indebito arricchimento da parte del Comune di Favignana.
5. Con il quinto motivo il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza con riferimento al fatto decisivo riguardante la proposta domanda, ancorchè in via subordinata, di indebito arricchimento.
6. Con la sesta censura il ricorrente ha dedotto - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la violazione dell'art. 91, 112, 113, 115 e 132 c.p.c., n. 4) e art. 277 c.p.c., comma 1, unitamente agli artt. 2041 e 2042 Cost. e art. 111 Cost., commi 1 e 6, denunciando la nullità dell'impugnata sentenza per difetto assoluto di motivazione circa la formulata domanda subordinata di indebito arricchimento.
7. Con la settima doglianza il ricorrente ha lamentato - in ordine all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 112, 113 e 115 c.p.c. e art. 277, comma 1, e art. 111 Cost., commi 1 e 6, prospettando l'illegittimità della pronuncia di condanna alle spese pronunciata nei suoi confronti.
8. Con l'ottavo ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio concernente la mancata valutazione della insussistenza delle condizioni per la sua condanna al pagamento delle spese giudiziali.
9. Rileva il collegio che i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, siccome investono la medesima questione sulla illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui non aveva tenuto presente che il requisito della forma scritta, ai fini del conferimento dell'incarico professionale all'odierno avvocato ricorrente, si sarebbe dovuto ritenere soddisfatto con la sottoscrizione delle procure speciali nei giudizi tenutisi dinanzi alla Corte di appello di Palermo da parte del Sindaco del Comune di Favignana (e dallo stesso autenticate), ponendosi in esse riferimento anche alla determina dello stesso n. 182 del 23 settembre 2005, non potendosi ritenere che potesse essere solo quest'ultimo provvedimento a costituire il titolo da valutare sul quale esso ricorrente aveva inteso fondare la sua pretesa per l'ottenimento dei dovuti compensi professionali da parte del Comune di Favignana, considerato dalla Corte territoriale inidoneo a concretare la necessaria forma scritta per comprovare l'avvenuto conferimento del mandato professionale.
Tali censure sono fondate e, pertanto, meritano accoglimento.
Infatti, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8500/2004, Cass. n. 2266/2012 e Cass. n. 21007/2019), deve ribadirsi che, ai fini della valutazione della forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'autorità tutoria, specie in considerazione della particolare liquidità delle obbligazioni assunte per la difesa nelle controversie giudiziali, sul presupposto che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l'attività difensiva della parte e, dall'altro, il pagamento del compenso secondo la tariffa forense.
E nel caso di specie è rimasto riscontrato, con la produzione dei relativi documenti, che le procure speciali contenevano la sottoscrizione del Sindaco e, ciò malgrado, la Corte non ha considerato tale circostanza ai fini della valutazione di una valida attribuzione per iscritto dell'incarico nella suddetta (equivalente alla stipula di un contratto antecedente) legittima forma, non rilevando, oltretutto, che la determina n. 182 del 23 settembre 2005 costituiva un elemento formale successivo e conseguente sia alle procure alle liti sottoscritte dal Sindaco pro-tempore sia al correlato e conforme atto di indirizzo.
Del resto, lo stesso Comune controricorrente non disconosce che il Sindaco aveva rilasciato e sottoscritto le procure (v. pag. 6 del controricorso), pur negando - tuttavia erroneamente, per quanto appena evidenziato - che tale forma potesse essere ritenuta equipollente ad un formale incarico, con apposito atto, conferito dallo stesso Sindaco.
Pertanto, in accoglimento dei suddetti primi tre motivi (restando assorbiti i restanti), l'impugnata sentenza deve essere cassata, con derivante rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità, si uniformerà al principio di diritto in base al quale, in tema di contratti della P.A., che devono essere necessariamente stipulati "ad substantiam" per iscritto (ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17), il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ex art. 83 c.p.c., atteso che il relativo esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona - con l'incontro di volontà fra le parti l'accordo contrattuale in forma scritta, che, rendendo possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria, risponde ai requisiti previsti per i contratti della P.A., da cui deriva il diritto del difensore a vedersi riconosciuti i compensi professionali nella misura accertata come provata e, quindi, dovuta.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 22 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2022