Cass. civ., sez. II, ord., 6 giungno 2022, n. 18049 Presidente Di Virgilio – Relatore Giusti
Cass. civ., sez. II, ord., 6 giungno 2022, n. 18049
Presidente Di Virgilio – Relatore Giusti
Fatti di causa
1. - Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2014, il signor B.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanciano la signora A.R., affinché venisse accertata e dichiarata, in via principale, la simulazione relativa, per interposizione fittizia di persona, del contratto di compravendita immobiliare per notaio D.M., stipulato in data (omissis), rep. n. (omissis), dichiarandosi che acquirente effettivo ne era esso attore e soggetto solo interposto la moglie A.R., ovvero, in via subordinata, la interposizione reale di persona relativamente allo stesso contratto, con domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'obbligo di ritrasferire in suo favore i diritti oggetto del richiamato atto di compravendita.
L'attore deduceva, in particolare, di avere, con l'atto pubblico in questione, quale amministratore della s.r.l. B. Costruzioni, dichiarato di avere venduto a A.R. un appartamento con annesse corti di pertinenza esclusiva, posto macchina e locale garage, nel Comune di (omissis), pur rendendosene effettivo acquirente a titolo personale.
Si costituiva la convenuta, resistendo.
2. - Il Tribunale di Lanciano, con sentenza del 12 luglio 2016, rigettava entrambe le domande.
In ordine alla domanda diretta ad ottenere la declaratoria di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, il Tribunale rilevava che la partecipazione del terzo interponente B.F., in proprio, al contratto di compravendita immobiliare intercorso tra la s.r.l. B. e l' A. non risultava né, ovviamente, dal contratto stesso, né da alcun atto, esternato nella necessaria forma scritta ad substantiam, anteriore o contemporaneo a quel contratto; osservava come tale difetto di forma scritta ad substantiam rispetto all'accordo simulatorio non poteva ritenersi superato dalle dichiarazioni a contenuto confessorio redatte nel 2013, non essendo possibile la prova per confessione, nemmeno stragiudiziale, del contenuto di un atto negoziale soggetto a onere di forma scritta ad substantiam.
Quanto alla domanda diretta ad ottenere l'accertamento di un'ipotesi di interposizione reale di persona, il Tribunale rilevava come le due scritture del 2013 non erano suscettibili di essere interpretate come assunzione, da parte della signora A., di un obbligo unilaterale attuale di trasferire al signor B. i diritti immobiliari già acquistati con il contratto di compravendita del (omissis), essendo tali scritture chiare nel presupporre un difetto di titolarità effettiva in capo alla A., sicché dalle stesse non poteva sorgere un obbligo della predetta a trasferire dei diritti di cui la medesima aveva dichiarato di non essere titolare.
3. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 aprile 2017, la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato il gravame del B..
La Corte territoriale ha preso in esame le due scritture private prodotte in giudizio, sottoscritte da B.F. in proprio e quale legale rappresentante della società B. a r.l. nonché da A.R., con le quali tutti i soggetti interessati all'operazione dedotta in giudizio hanno testualmente dichiarato: "con riferimento all'atto per Notar D.M.C. in data (omissis) (omissis) si danno reciprocamente atto che la sig.ra A.R. è solo fittiziamente acquirente dell'immobile compravenduto ma che destinatario degli effetti giuridici della compravendita è il sig. B.F., il quale è quindi unico e legittimo proprietario del bene, A.R. si impegna a non disporre del bene, si ripete, a lei solo formalmente intestato ed a ritrasferirlo all'effettivo proprietario B.F. (oppure a terzi da quest'ultimo indicati) a semplice richiesta dello stesso B.F.".
La Corte d'appello ha sottolineato che nel corso del giudizio di primo grado è emerso che entrambe le scritture furono sottoscritte nel giugno 2013, a distanza di quasi dieci anni dalla stipula del contratto di compravendita per cui è causa.
Tanto premesso, la Corte di L'Aquila ha rilevato che la partecipazione del terzo interponente deve risultare da un atto (antecedente o coevo alla stipula del contratto simulato) esternato in forma scritta. Solo un atto sottoscritto da tutte le parti dell'accordo dissimulato in data coeva al contratto simulato e contenente l'indicazione quale parte acquirente di B.F. in proprio avrebbe potuto integrare dal punto di vista della necessaria forma ad substantiam il diverso contratto voluto dalle parti rispetto a quello espresso nel rogito del (omissis).
La Corte d'appello ha quindi escluso che il difetto di forma scritta ad substantiam dell'accordo simulatorio, anteriore o contemporaneo alla stipula del contratto simulato (intervenuta nel (omissis)), possa ritenersi superato dalle controdichiarazioni scritte dell'anno 2013.
Quanto alla domanda di interposizione reale, poi, la Corte territoriale ha osservato che le controdichiarazioni non sono ricognitive delle ragioni di acquisto degli immobili e dell'obbligazione di ritrasferimento, e ha escluso la configurabilità di un rapporto di mandato senza rappresentanza o di un negozio fiduciario.
4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, notificata il 18 aprile 2017, il signor B.F. ha interposto ricorso, con atto notificato il 15 giugno 2017, sulla base di due motivi.
La signora A.R. ha resistito con controricorso.
5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della adunanza camerale.
Ragioni della decisione
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1414 c.c., comma 2, artt. 1417 e 2725 c.c.) il ricorrente censura che la Corte d'appello abbia ritenuto le scritture di controdichiarazione, sottoscritte da tutte le parti coinvolte nell'operazione, non idonee a dare la dimostrazione della reale destinazione soggettiva, in capo all'inter-ponente, degli effetti del contratto apparente, munito dei requisiti di forma richiesti dalla specifica tipologia di compravendita immobiliare.
Il ricorrente deduce che avrebbe errato la sentenza impugnata a ritenere che le controdichiarazioni dovessero essere redatte e formate contestualmente al negozio di compravendita.
Ad avviso del ricorrente, affinché il contratto dissimulato - cioè quello effettivamente voluto in base all'accordo simulatorio - abbia effetto tra le parti, dovrebbe guardarsi a quello apparente, per verificare semplicemente se questo abbia i requisiti di forma e di sostanza: requisiti tra cui non potrebbe annoverarsi la partecipazione dell'effettivo contraente, che deve rimanere celata.
Ne conseguirebbe:
(a) che il requisito di forma scritta ad substantiam, prescritto per la validità della compravendita immobiliare, sarebbe stato, nella specie, rispettato, dato che il contratto simulato risulta pacificamente redatto per iscritto;
(b) che la legge stabilisce soltanto che la prova tra le parti dell'accordo simulatorio debba darsi per iscritto;
(c) che tale scritto è previsto ad probationem tantum;
(d) che nella specie la prova dell'accordo simulatorio, coevo alla stipula della compravendita, sarebbe stata data documentalmente, mediante la produzione in giudizio delle controdichiarazioni.
2. - La censura investe il tema della prova della interposizione fittizia di persona, nel giudizio nei confronti del simulato acquirente promosso dall'interponente che chiede l'accertamento dell'acquisto della proprietà del bene immobile in proprio favore.
3. - La simulazione per interposizione presenta una dicotomia semantica, con un testo, ostensibile, che si caratterizza per l'attribuzione apparente di una posizione giuridica ad una parte, l'interposto, che, in realtà, in forza dell'intesa simulatoria, non è il destinatario degli effetti del contratto, i quali invece si producono, in via immediata e diretta, nei confronti di un soggetto, l'interponente, rimasto estraneo all'atto simulato.
4. - Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. II, 19 febbraio 2008, n. 4071; Cass., Sez. II, 10 marzo 2017, n. 6262), nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
La giurisprudenza di questa Corte, nel richiedere una integrazione ab externo, sul piano della forma, dell'atto apparente, muove dalla constatazione che l'operazione nascosta vede il coinvolgimento di un soggetto estraneo a quello palese.
Mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo, considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto dissimulato; nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto, l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito dell'accordo e della sottoscrizione.
A venire in rilievo - si afferma - non è una semplice questione di prova documentale dell'accordo simulatorio, che in sé ben potrebbe essere formata successivamente e anche a distanza di tempo dal negozio simulato; quanto, piuttosto, una questione legata alla forma del diverso contratto regolatore del rapporto celato.
Nell'ipotesi di interposizione fittizia di persona, il negozio fra terzo contraente ed interposto, anche se è stato stipulato per iscritto e si presenta conforme alla forma necessaria per il suo tipo, non è conforme all'esigenza della forma scritta, in relazione all'effetto che, secondo il reale intento delle parti, dovrebbe realizzarsi fra terzo contraente ed interponente. L'atto simulato è sottoscritto dall'interposto, non dall'interponente, per cui le dichiarazioni negoziali non sono riferibili all'interponente, come destinatario ed autore di esse.
Nel contratto dissimulato compare un soggetto in più (l'interponente) rispetto al contratto simulato (nel quale intervengono l'interposto e il terzo): di qui l'esigenza che il requisito formale venga rispettato da tutte le dichiarazioni dei tre soggetti coinvolti (e quindi anche dall'interponente, la cui dichiarazione di volontà non sarebbe altrimenti adeguatamente rivestita).
In caso di interposizione fittizia di persona si applica l'art. 1414 c.c., comma 2, interpretato nel senso che il requisito di forma deve essere posseduto dal contratto dissimulato, con conseguenze anche in tema di prova della simulazione.
5. - Rispetto a questo schema generale, la particolarità della specie all'esame del Collegio è costituita dall'intervento, già alla stipulazione del negozio simulato, di colui che si rivelerà essere - secondo la prospettazione del ricorso - l'acquirente effettivo, nel dissimulato contratto con se stesso nell'ambito di un rapporto di rappresentanza organica.
Al contratto simulato, stipulato con rogito notarile nel (omissis), sono intervenuti non solo il venditore (la s.r.l. B. Costruzioni) e il simulato acquirente (la signora A.), ma anche l'interponente, sia pure nella veste di amministratore e legale rappresentante della società.
Nel contratto simulato scritto sono comparse tutte e tre le persone protagoniste dell'interposizione fittizia.
L'atto pubblico è sottoscritto anche dal dissimulato acquirente, che lì ricopriva il ruolo di amministratore con poteri di legale rappresentante della società a responsabilità limitata alienante.
B.F. ha sottoscritto, dunque, il contratto apparente, sia pure non in proprio ma nella qualità di organo della società venditrice.
Il rapporto che lega l'amministratore con poteri di rappresentanza alla società è di rappresentanza organica.
Anche nella immedesimazione organica non viene meno la dualità soggettiva tipica della rappresentanza.
L'atto è sottoscritto dall'interponente (nel ruolo di amministratore con poteri di legale rappresentante), per cui l'atto apparente presenta la stessa configurazione soggettiva dell'intesa simulatoria.
Nel contratto notarile i soggetti giocano un ruolo diverso: il reale destinatario degli effetti negoziali non assume le vesti anche del dissimulato acquirente, limitandosi ad agire come organo della società.
Nondimeno, le parti dell'intesa simulatoria sono gli stessi soggetti del contratto apparente.
6. - Al Collegio preme dare atto di tale circostanza per un duplice ordine di considerazioni.
6.1. - Innanzitutto, perché il precedente di questa Corte che, dando avvio all'interpretazione oggi applicata, richiamò alla necessità del rispetto della forma per il contratto dissimulato, pose tuttavia un limite alla regola della forma.
E' noto che per lungo tempo prevalse, in passato, l'orientamento che prescindeva dalla necessità del requisito della sottoscrizione dell'interponente ai fini dell'efficacia del contratto dissimulato nella interposizione fittizia. Di questo indirizzo è espressione Cass., Sez. I, 8 ottobre 1958, n. 3155: "nel caso concreto" - si disse - "non manca certo il requisito formale, perché l'atto di compravendita esiste nel rogito che si è impugnato di simulazione relativa; e non è poi argomento decisivo il fatto che nella scrittura manchi la sottoscrizione del reale acquirente..., essendo ovviamente il rogito firmato dal prestanome".
Orbene, quando la giurisprudenza, nel 1986 (con la sentenza della II Sezione 22 aprile 1986, n. 2816), voltò pagina, non mancò di individuare un limite alla necessità di osservare la forma anche per il dissimulato: ritenne soddisfatto, cioè, il requisito formale già con l'atto apparente quando l'effettivo acquirente fosse comparso e avesse sottoscritto nella veste di testimone, il che avrebbe consentito di evitare la redazione di due atti pubblici contrastanti quando per la validità del contratto è richiesta quella forma.
Si legge, infatti, in quella pronuncia: "l'art. 1414 c.c., comma 2, nel sancire l'efficacia, del contratto dissimulato, tra le parti apparenti del contratto dissimulato, si riferisce evidentemente al caso in cui il contratto realmente voluto o è nascosto nello stesso contratto apparente (ad esempio, la donazione nella vendita) o prende corpo in un diverso documento (la controdichiarazione) e non al caso in cui i soggetti del contratto dissimulato sono, tutti o taluno, diversi dai soggetti del contratto simulato ed in cui il primo deve avere per forza un corpo diverso (un diverso documento) poiché in quello che racchiude il contratto simulato manca la sottoscrizione del soggetto o dei soggetti non apparenti (ciò nell'ipotesi più frequente e normale: non si può escludere che, giustificata da una ragione anch'essa simulata - testimone dell'atto - la sottoscrizione vi sia e in tal caso si ricade eventualmente nell'ambito dell'art. 1414), sottoscrizione che è essenziale requisito di forma".
6.2. - In secondo luogo, per l'analogia con una vicenda giurisprudenziale legata alla recente evoluzione del quadro dei precedenti.
Il Collegio intende riferirsi a Cass., Sez. II, 5 marzo 2021, n. 6212.
Con tale pronuncia questa Corte ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di merito, la quale, in fattispecie di contratto dissimulato con sé stesso, aveva ritenuto che il requisito formale necessario ex art. 1414 c.c., comma 2, dovesse essere riferito all'unico contratto apparente, riconoscendo valenza di idonea prova della simulazione alla dichiarazione scritta, rilasciata successivamente, con la quale l'interposto aveva riconosciuto la natura fittizia dell'intestazione del bene.
Nel rigettare il ricorso, il Collegio di questa Sezione ha, per un verso, evidenziato che nel caso dell'interposizione fittizia la partecipazione del terzo non deve essere necessariamente contestuale e, quindi, necessariamente consacrata in un atto trilatero, essendo rilevante solo che il terzo abbia consapevolmente accettato che il compratore reale possa essere diverso da quello apparente; ha, per altro verso, sottolineato che la dichiarazione scritta, rilasciata successivamente, con la quale l'interposto riconosca la natura fittizia e simulata dell'intestazione del bene, costituisce atto ricognitivo unilaterale avente valore di astrazione processuale, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
7. - Più in generale, il Collegio coglie che nella giurisprudenza recente della Sezione i segni di una attenzione nuova ad un tema risalente, che registra fondamentali contributi della dottrina.
In un caso di simulazione parziale soggettiva, Cass., Sez. II, 29 luglio 2017, n. 18204, ha affermato il principio secondo cui la prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta ad probationem tantum, ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto ad substantiam per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso.
Così statuendo, questa Corte ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede, anch'essa, l'atto pubblico, potendo essere fornita mediante una semplice controdichia-razione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta.
Nella specie, la disponente aveva donato un immobile alla futura moglie del figlio, la quale, in separato atto, aveva riconosciuto che destinatario, in senso sostanziale, della liberalità era anche il futuro marito, figlio della donante. Mentre il giudice di merito aveva ritenuto che la controdichiarazione non potesse valere, per difetto della forma scritta solenne, come donazione verso il donatario occulto, questa Corte ha individuato la soluzione del problema sul piano della prova, affermando che la controdichiarazione, non essendo la fonte dell'attribuzione patrimoniale, non deve replicare le forme dell'atto pubblico. La prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richiede anch'essa l'atto pubblico.
8. - Tornando alla specie del contratto dissimulato con sé stesso, l'operazione perseguita dalle parti, ad onta della dicotomia semantica, presenta un carattere unitario e si atteggia diversamente da una mera accidentale contemporanea conclusione di contratti distinti, di cui uno, nascosto, voluto, e l'altro, palese, privo di effetti.
La fattispecie è caratterizzata dalla reciproca integrazione, sul piano del contenuto e dei presupposti, con il requisito formale affidato alla "componente palese" della simulazione, destinata a creare l'apparenza dell'avere simulato.
Il negozio simulato rappresenta il luogo in cui viene realizzato il rispetto della prescrizione formale.
Ne deriva che è sufficiente che il requisito formale ad substantiam sia rispettato dal contratto apparente, dal frammento ostensibile della simulazione, unico titolo traslativo.
L'accordo simulatorio si affianca al contratto simulato, con la funzione di negare rilevanza all'acquisto dell'interposto e a ricondurlo all'interponente, già intervenuto alla stipulazione dell'atto simulato.
L'accordo deve essere contemporaneo al contratto simulato; può essere anche anteriore; mentre è inammissibile un accordo simulatorio posteriore al contratto simulato.
9. - Diverso e distinto è il piano della prova dell'accordo simulatorio.
Nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, la prova della simulazione, traducendosi nella dimostrazione del presunto negozio dissimulato, non può essere data per testimoni o per presunzioni, ma può essere fornita solo a mezzo di atto scritto, e cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui sia prodotto in giudizio.
Nessuna norma invece impone la contestualità della controdichia-razione al negozio simulato, dato che la controdichiarazione è soggetta solo alle regole della forma scritta ad probationem (art. ex art. 1417 c.c.) e non a quella della forma scritta ad substantiam.
Può in generale osservarsi, con la dottrina, che le controdichiarazioni sono il significante di cui l'accordo simulatorio è il significato, ed insieme possono essere su un altro piano lo strumento probatorio di cui l'accordo simulatorio è il fine. La controdichiarazione successiva ha valore ricognitivo di una volontà formata contestualmente al contratto simulato. La controscrittura non è l'intesa in sé, ma il documento che ha valore ricognitivo dell'intesa stessa: il documento non è espressione della voluntas simulandi, bensì si limita ad attestare una volontà già manifestata in precedenza.
Nel rapporto tra le parti, la controdichiarazione, quale atto ricognitivo, può costituire mezzo di prova idoneo anche se successiva rispetto all'accordo simulatorio e al contratto simulato.
10. - L'applicazione di tali principi al caso concreto consente di rilevare l'errore, in cui è incorsa la sentenza impugnata, nell'avere considerato le scritture del 2013 inutilizzabili a fornire la prova, tra le parti, della interposizione fittizia.
11. - Preme rilevare, in primo luogo, che la dichiarazione ricognitiva in esse contenuta proviene da tutti i soggetti partecipanti all'operazione simulatoria: dall'interposto, A.R., dal terzo alienante - la società venditrice B. Costruzioni, tramite il suo amministratore e legale rappresentante -, e dall'interponente, B.F., in proprio.
Con tali scritture, inoltre, le parti non si sono limitate a rilasciare una dichiarazione genericamente attestante una situazione diversa da quella apparente, ma hanno specificamente richiamato l'atto per notaio D.M.C. in data (OMISSIS), (OMISSIS)12141(OMISSIS), e si sono date atto, reciprocamente, che la A. è solo fittiziamente acquirente dell'immobile compravenduto, mentre destinatario degli effetti giuridici della compravendita è il B..
Attraverso le citate scritture le parti hanno precisato altresì la condizione di appartenenza dell'immobile e gli impegni conseguenti: il B. è unico e legittimo proprietario del bene; la A. si impegna a non disporre del bene a lei solo formalmente intestato; la A. si dichiara, inoltre, tenuta a trasferire il bene al B. a sua semplice richiesta.
12. - Nella specie le scritture del 2013 soddisfano l'esigenza dell'atto scritto.
In base a quanto si è sopra puntualizzato, alla rilevanza di tali scritture non è di ostacolo il difetto della loro contestualità rispetto all'atto notarile.
Difatti, gli atti in questione, provenienti da tutti i partecipanti alla complessiva operazione (alienante, interposto e interponente), sono espressione del potere di accertamento successivo, in una fattispecie nella quale alla stipulazione del contratto simulato scritto, frammento ostensibile rivolto a creare l'apparenza dell'avere simulato, hanno già preso parte tutte e tre le personae protagoniste dell'interposizione fittizia, anche l'interponente, sia pure nella veste di amministratore e legale rappresentante della società venditrice.
Si tratta di atti che, nel confessare la comune intenzione originaria, attestano la reale volontà delle parti nel tempo in cui si verificò la formale conclusione del contratto, nel senso che gli effetti dell'atto notarile del (OMISSIS) non stanno come apparentemente dispone l'atto simulato, perché i diritti con esso trasferiti debbono essere riconosciuti all'interponente, non all'interposto.
13. - Il primo motivo e', quindi, accolto.
14. - Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1322,1324,1325 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2) il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia negato che con le due controdichiarazioni sia stato validamente assunto dalla A. l'obbligo, inadempiuto, a ritrasferire al B. quanto acquistato dalla B. Costruzioni in forza del contratto di compravendita del (omissis).
14.1.- L'accoglimento del primo motivo, sotto il profilo dell'interposizione fittizia, assorbe lo scrutinio della censura, articolata con il secondo mezzo, in tema di interposizione reale o di intestazione fiduciaria.
15. - La sentenza impugnata è cassata, in relazione alla censura accolta.
La causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila, che la deciderà in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.