Tribunale Verona Sez. fall., Ord., 15/02/2022
Tribunale Verona Sez. fall., Ord., 15/02/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni Forzate
ORDINANZA
Nell'opposizione all'esecuzione promossa nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 331/2021
Promossa da
(...)
- OPPONENTE -
Contro
(...)
- OPPOSTA -
Il Giudice dell'Esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/2/22 sull'istanza di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. dell'espropriazione forzata indicata in epigrafe,
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Sintesi dei motivi di opposizione proposti dall'opponente
1.1. Il Prof. Avv.(...) è stato sottoposto ad esecuzione forzata per un credito precettato pari a complessivi 9.706.592,07 Euro, credito dipendente da un contratto di mutuo stipulato da (...) nel 2008 per un capitale di 8.500.000,00 Euro integralmente erogato alla parte mutuataria (vedi quietanza rilasciata nel testo del contratto di mutuo redatto nelle forme dell'atto pubblico notarile); il (...) unitamente alla di lui coniuge (...) sono intervenuti in sede di stipula dell'atto pubblico notarile per rilasciare garanzia personale e concedere ipoteca su diversi loro beni a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria nei confronti della banca mutuante, V.B. s.p.a. allora in bonis.
1.2. Dopo aver concluso, il 29.12.2010, il 29.11.2013 ed il 31.12.2014, tre accordi di rimodulazione del piano rateale di restituzione del finanziamento (che prevedevano il prolungamento della fase di preammortamento del mutuo), il 6.12.2016 V.B., rilevando l'omesso pagamento di rate scadute per l'importo complessivo di Euro 1.013.113,80 Euro si è avvalsa del diritto potestativo di risolvere unilateralmente il contratto e dichiarare la debitrice decaduta dal piano di ammortamento e, pertanto, ha intimato alla mutuataria la restituzione del debito residuo in linea capitale quantificato in Euro 7.773.910 (doc 7 opposta - fasc. opposizione a precetto).
1.3. Dopo il decesso, avvenuto in data 26.11.2020, della mutuataria (...) l'atto di precetto e, successivamente, l'atto di pignoramento immobiliare sono stati notificati, da (...) s.p.a. dichiaratasi, in forza dell'art. 5 del D.L. n. 99 del 2017, cessionaria del credito, nei confronti di (...) (terza datrice d'ipoteca) nonché di (...) (quest'ultimo anche in qualità di erede della (...) e, così, ha preso abbrivio l'espropriazione forzata alla quale il (...) si è opposto.
1.4.1. Il primo motivo d'opposizione all'esecuzione attiene all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sul piano sostanziale di (...) s.p.a. la quale non avrebbe dimostrato di avere acquistato il credito per cui agisce esecutivamente da V.B..
1.4.2. L'opponente si è richiamato all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che, applicando i principi generali, onera la parte cessionaria di una serie di rapporti giuridici individuati in blocco di dimostrare che il credito per cui agisce è ricompreso nell'oggetto della cessione e opina che da tale premessa discenderebbe come inevitabile conseguenza che: o il cessionario produce copia del contratto di cessione dei crediti e l'elenco allegato delle "posizioni" (recte obbligazioni) trasferite, oppure il cessionario non può altrimenti dimostrare di aver acquistato la titolarità del credito di cui domanda la tutela esecutiva.
1.5. Con il secondo motivo d'opposizione all'esecuzione forzata il Professore (...) si duole del fatto che l'esecuzione sarebbe stata intrapresa in assenza di un titolo esecutivo a cagione della mancata apposizione della formula esecutiva in calce agli atti di rimodulazione del debito che formerebbero con il titolo esecutivo un unicum inscindibile.
1.4. Con il terzo motivo d'opposizione - che investe solo il profilo della quantificazione della pretesa della creditrice essendo una censura con cui l'opponente contesta la determinazione dell'ammontare degli accessori del credito (e, cioè, gli interessi corrispettivi) e non anche il capitale - il debitore deduce la nullità della clausola con cui è stato determinato il saggio degli interessi corrispettivi: a suo dire la clausola non individuerebbe un saggio d'interessi univocamente determinato, ma rinvierebbe a due parametri alternativi che non consentirebbero una precisa predeterminazione del saggio degli interessi.
1.5. Con il quarto motivo d'opposizione all'esecuzione il professore contesta che il parametro impiegato dall'art. 4 del contratto di mutuo per determinare la misura del saggio d'interesse e, cioè, il tasso Euribor, è stato determinato nel periodo 2005-2009 sulla base di un'intesa anticoncorrenziale vietata (come accertato dalla Decisione UE del 04/12/2013), di tal che la clausola contrattuale che rinvia al tasso Euribor ai fini della determinazione del saggio degli interessi del mutuo sarebbe nulla, alternativamente, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 nonché per violazione dell'art. 185 TUF oppure per indeterminatezza del saggio d'interessi non essendo conoscibile il reale valore del tasso d'interesse Euribor.
1.6. Con il quinto motivo d'opposizione vengono proposte cumulativamente una serie censure che si riportano virgolettate "Ma non è stata mai indicata la somma dovuta precisamente a titolo di capitale e quella a titolo di interessi, né come e secondo quali criteri sono stati calcolati. Non sono stati inviati né depositati gli estratti conto e i documenti di sintesi alla debitrice al fine di poter procedere a ricalcolare l'ammontare delle somme applicate e gli effetti di tale applicazione. La procedente non ha permesso, peraltro, di individuare, altresì, le poste con le quali è stato superato il tasso soglia: tasso che risulta sicuramente superato. Così come non ha permesso di individuare le spese e le commissioni applicate."
1.7. Con il sesto motivo di opposizione all'esecuzione il debitore si duole della validità dell'art. 7 del contratto di mutuo con cui le parti hanno convenuto il diritto potestativo unilaterale della banca di modificare le condizioni economiche e, a cagione del mancato invio degli estratti conto bancari, la non conoscenza circa l'eventuale modifica delle condizioni economiche.
1.8. In ragione di tutti i motivi innanzi dedotti l'opponente domanda: in via principale la sospensione dell'esecuzione forzata in quanto (...) non sarebbe titolare del credito di cui domanda la tutela esecutiva e, comunque, l'esecuzione sarebbe intrapresa in assenza di un titolo esecutivo; in via subordinata una consulenza tecnica d'ufficio per rideterminare l'ammontare dovuto dall'opponente in ragione delle censure dedotte avverso la quantificazione degli accessori del credito.
Le difese di(...) S.P.A.
2.1.1. (...) ha affermato la propria legittimazione attiva sul piano sostanziale osservando di aver acquistato dalla Liquidazione Coatta Amministrativa di B.P.V. e di V.B. tutti i crediti deteriorati alla data dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa in forza di una disposizione di legge in deroga dell'art. 58 T.U.B. e, cioè, l'art. 5 del D.L. n. 99 del 2017 alla quale ha dichiarato di essersi integralmente adeguata nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.
2.1.2. A sostegno delle proprie allegazioni, parte opposta ha prodotto una dichiarazione redatta dal Notaio depositario del contratto di cessione dei crediti deteriorati dalla L.C.A. di V.B. che attesta che, tra i rapporti ceduti menzionati nell'allegato al contratto di cessione dei crediti in blocco, vi sono una serie di rapporti ivi compreso quello identificato con il codice numerico cui corrisponderebbe il mutuo fatto valere in executivi (vedi doc 6), nonché la dichiarazione di risoluzione per inadempimento inviata da V.B. alla mutuataria (...) che, in ragione del suo codice identificativo, sarebbe relativa anche al contratto di mutuo che qui occupa (vedi doc 7).
2.2. Rispetto al motivo d'opposizione all'esecuzione attinente alla mancanza della formula esecutiva, l'opposta osserva come il contratto di mutuo fondiario è stato spedito con la formula esecutiva che, invece, manca sull'ultimo accordo di rimodulazione del debito, il quale, senza prevedere l'erogazione di nuovo capitale e senza novare il rapporto obbligatorio originario, si limita a rimodulare nel tempo il piano di ammortamento iniziale.
2.3. Quanto al motivo di opposizione all'esecuzione attinente alla presunta nullità per indeterminatezza del parametro di determinazione del saggio degli interessi variabile, l'opposta osserva come il contratto rinvii al tasso d'interesse Euribor 360 - 6 mesi pubblicato sul quotidiano Sole 24 Ore l'ultimo giorno lavorativo del trimestre, mentre il secondo parametro indicato nella clausola negoziale è di carattere sussidiario ed interviene solo qualora, per ragioni ben circostanziate, non sia disponibile il parametro principale.
2.4. Rispetto al motivo d'opposizione all'esecuzione relativo alla nullità della clausola che rinvia al tasso Euribor 6 mesi per la determinazione del saggio degli interessi, parte opposta rileva come, in primo luogo, l'intesa anticoncorrenziale ha avuto una durata relativa al periodo settembre 2005 - maggio 2008 e, quindi, non avrebbe inciso sulla determinazione del tasso d'interesse del mutuo di cui è causa stipulato nel settembre 2008 e, in secondo luogo, come a nullità dell'accordo anticoncorrenziale non potrebbe spiegare effetti su una banca, come V.B., che, non soltanto non vi ha preso parte, ma che non rientrava neppure tra gli istituti di credito italiani che concorrevano a trasmettere le rilevazioni dei tassi d'interesse applicati alla B.C.E..
2.5. Rispetto agli altri motivi di opposizione all'esecuzione proposti, l'opposta obietta che: - tra gli allegati del contratto di mutuo vi è il documento di sintesi delle condizioni economiche e l'ISC; - la censura attinente alla presunta natura usuraria degli interessi è del tutto generica in quanto non reca neppure l'indicazione del tasso soglia che sarebbe stato superalto al momento della pattuizione del saggio degli interessi; - la contestazione dell'esercizio dell'ius variandi è sia infondata in punto di diritto, in quanto la clausola è stata specificamente approvata dalle parti del contratto in conformità con la previsione di cui all'art. 118 T.U.B., sia generica in quanto priva di circostanziati riferimenti alle condizioni economiche che sarebbero state oggetto di mutamento in senso peggiorativo per la parte mutuataria.
2.6. (...) s.p.a. si oppone, da ultimo, allo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale avrebbe una finalità meramente esplorativa in ragione delle generiche censure sollevate dall'opponente sul quantum degli interessi.
3. L'infondatezza del primo motivo d'opposizione all'esecuzione: la legittimazione ad agire in executivis in capo ad (...)
3.1. Il primo motivo d'opposizione all'esecuzione si fonda su tesi giuridicamente infondate che, comunque, non sono aderenti al caso concreto in cui la cessione dei crediti deteriorati in blocco da (...) ad (...)) non è avvenuta in ragione di un atto espressione dell'autonomia negoziale delle parti, ma di un contratto che rappresenta l'esecuzione di un obbligo a contrarre imposto a carico di entrambe le parti direttamente dall'art. 5 del D.L. n. 99 del 2007, norma di diritto speciale (che deroga per sua espressa previsione anche all'art. 58 T.U.B. che disciplina la cessione dei rapporti bancari individuati in blocco), la quale è stata emanata nell'ambito delle disposizioni di regolazione della crisi delle banche venete e di salvaguardia della continuità dell'attività bancaria, dei livelli occupazionali, nonché di tutela del risparmio privato.
3.2. Ma andiamo con ordine.
3.3. Anzitutto non è vero che ai fini della dimostrazione dell'acquisto a titolo derivativo di un credito bancario compravenduto nell'ambito di un contratto di cessione di aziende o di rami d'azienda bancarie, di beni o di rapporti giuridici bancari individuabili in blocco occorra ineludibilmente la produzione in giudizio da parte del cessionario del contratto di cessione e dei suoi allegati per dimostrare il trasferimento della titolarità del credito.
3.4. Infatti, è vero che l'effetto traslativo della cessione dei crediti si verifica in forza della conclusione del contratto di cessione (in virtù del principio del consenso traslativo, v. art. 1376 c.c.), mentre la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58 TUB ha solo la funzione di rendere, in deroga all'art. 1264 cod. civ., nota ai debitori ceduti la cessione e, quindi, rendere inopponibile al cessionario del credito il pagamento eventualmente fatto dal debitore ceduto al cedente dopo la pubblicazione dell'informativa della cessione. È, quindi, vero che la pubblicazione dell'estratto della cessione su Gazzetta Ufficiale non è l'atto traslativo, né è l'adempimento che produce l'effetto traslativo e, dunque, non è il titolo che fonda il diritto del cessionario del credito, essendo soltanto un adempimento pubblicitario imposto dalla norma speciale con chiara finalità di semplificare le modalità di comunicazione agli interessati dell'avvenuta operazione bancaria di cessione dei crediti (in altri termini, la norma speciale sostituisce, alla comunicazione personale prevista dalla disciplina della cessione del credito del codice civile, una comunicazione impersonale e collettiva).
3.5. Tuttavia, poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la precipua funzione di rendere nota - alla collettività ed ai debitori ceduti - l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio e di impedire pagamenti a chi si è spogliato del credito e, quindi, non è più legittimato a riceverli.
3.6. Conseguentemente, se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
3.7. E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art. 58 TUB che il suo contenuto (e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo) possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem e, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinché possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.
3.8. Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (v. art. 1346 c.c.).
3.9. Deve, quindi, essere data continuità a quel recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertinente al caso di specie, secondo il quale "va comunque osservato ... che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884). "(cfr. Cassazione civile, sez. I , 28/02/2020 , n. 5617).
3.10. Ciò posto, nel caso di specie, come si è già detto sopra, la determinazione dell'oggetto del contratto di cessione a titolo oneroso di crediti in blocco non è stata rimessa all'autonomia privata, ma è stata, a monte, predeterminata dallo stesso legislatore nell'ambito della disciplina dettata per regolare la composizione della crisi finanziaria che aveva determinato l'apertura della liquidazione coatta amministrativo per (...) che, come è noto, aveva travolto il risparmio di migliaia di azionisti ed obbligazionisti, i quali avevano fatto affidamento sulla solidità finanziaria di istituti di credito che, negli ultimi tempi, avevano poco prudenzialmente gestito gli impieghi finanziari loro affidati.
3.11. In particolare, l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 99 del 2017 - norma rilevante nel caso de quo - espressamente dispone che "il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività - (...) di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla (...) Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 22".
3.12. In attuazione della norma di legge di cui sopra, il 22.2.2018 il (...) (vedi doc 3 - opposta) ha adottato un provvedimento amministrativo attuativo del comando legislativo, onerando i commissari liquidatori di (...) di cedere, mediante la stipula di un unico o di più contratti, alla (...)i crediti classificati come deteriorati alla data della cessione, i quali non rientravano, né nel perimetro dell'azienda bancaria e dei suoi singoli rami che la l.c.a. di (...) era obbligata, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 99 del 2017, a cedere ad un soggetto individuato tramite procedura competitiva (successivamente individuato, come è notorio per l'ampio risalto mediatico che la notizia ha avuto sui media e nel dibattito pubblico, in (...) s.p.a.), né tra i crediti ceduti ed eventualmente oggetto di retrocessione ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.L. n. 99 del 2017.
3.13. Come risulta dalla consultazione del sito istituzionale della B.I. (informazione accessibile a qualunque consociato che possa accedere ad internet e, quindi, rientrante nella nozione di fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c., circostanza che supera la sterile contestazione dell'opponente in ordine alla non riferibilità del doc 4 dell'opposta al sito istituzionale dell'Autorità di Vigilanza), la cessione dei crediti classificati come deteriorati alla data dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa delle (...) in favore della (...) (che, successivamente, ha mutato la propria denominazione in (...) vedi visura camerale sub doc 5 dell'opposta) è effettivamente avvenuta in data 11.4.2018.
3.14. Tanto il fatto storico della cessione dei crediti in blocco tra (...) quanto il suo oggetto (i crediti classificati come deteriorati alla data d'inizio della procedura di liquidazione concorsuale) non sono, pertanto, revocabili in dubbio, dipendendo da una norma di legge inderogabile, un provvedimento amministrativo attuativo del comando legislativo ritualmente prodotto in giudizio e, quanto, all'effettiva stipulazione del contratto di cessione in esecuzione dell'obbligazione legale a contrarre ed alla corrispondenza del suo contenuto a quello normativamente imposto, dalla pubblicazione dell'avviso sul sito della B.I. sulla base del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 2017 evincibile dal doc. 4 dell'opposta corrispondente - a dispetto della strumentale contestazione dell'opponente - al documento reperibile da chiunque sul sito istituzionale dell'Autorità di Vigilanza.
3.15. Tanto premesso, occorre ora verificare se il credito portato dal mutuo fatto valere quale titolo esecutivo debba essere qualificato come credito deteriorato alla data dell'entrata in vigore del D.L. n. 99 del 2017 e, cioè, del 25.6.2017 e se, pertanto, apparteneva al genus dei crediti ricompresi per volontà del legislatore nel perimetro della cessione in blocco.
3.16. Orbene, in atti è stata prodotta (v. doc 7 - opposta) una dichiarazione unilaterale recettizia con cui, cumulativamente, (...) | allora in bonis (la lettera è datata 6.12.2016 e risulta ricevuta dai destinatari tra il 14 ed il 15.12.2016) recedeva da tre contratti di conto corrente con apertura di credito collegata e si avvaleva del diritto potestativo di dichiarare risolti quattro contratti di finanziamento con rimborso rateale in essere con la (...) (di cui il prof.(...) è oggi erede e, all'epoca, terzo datore d'ipoteca).
3.17. Dall'esame della dichiarazione unilaterale recettizia emerge, in particolare, come tutti i contratti di mutuo si caratterizzavano per la presenza di rate insolute e, in particolare, il contratto di mutuo fondiario rubricato con l'identificativo numerico (...) presentava, al momento della risoluzione di diritto e della decadenza della parte mutuataria dal piano di pagamento rateale, un debito residuo in linea capitale pari ad Euro 7.773.910, un debito per rate scadute e non pagate pari ad Euro 1.013.113,80 e un debito per interessi moratori maturati sulle rate insolute già allora pari a 31.627,81 Euro.
3.18. Parte opponente si è, sul punto, limitata a contestare che sarebbe rimasto indimostrato che il contratto di mutuo censito al codice numerico (...) ed indicato nella lettera con cui la banca si è avvalsa del diritto di risolvere il contratto coincidesse con quello fatto valere in executivis; tuttavia, anche tale contestazione, per la sua genericità ed il suo disancoramento da qualsivoglia riferimento puntuale ai numerosi e rilevanti rapporti di credito/debito esistenti tra (...) da una parte e, dall'altra, (...) (rapporti puntualmente documenti al doc 7 dell'opposta), pare sterile.
3.19. Di fatti, fa prova fino a querela di falso (essendo tali dichiarazioni contenute in atti pubblici notarili facenti fede delle dichiarazioni rese dalle parti avanti al pubblico ufficiale) che nell'agosto del 2008 la abbia ottenuto l'erogazione di un mutuo fondiario per la somma capitale di 8.500.000,00 Euro garantito da ipoteca di primo grado e come - evidentemente per la difficoltà della mutuataria di pagare la rata semestrale originariamente convenuta in 473.164,53 Euro salvi i fisiologici mutamenti del parametro di aggancio del tasso d'interesse variabile - tale contratto di durata sia stato oggetto di ben tre contratti di rinegoziazione con rimodulazione del piano di ammortamento di cui l'ultimo, datato 31.12.2014, nel quale la parte mutuataria riconosce di avere un debito complessivo (comprensivo cioè anche delle rate di preammortamento composte da soli interessi e non pagate e della altre rate già allora scadute e non pagate) pari ad 8.929.027,00 Euro.
3.20. Vi è, quindi, un'omogeneità tra gli importi riportati nel titolo esecutivo posto a base dell'espropriazione forzata (mutuo fondiario e successivi contratti di rimodulazione del piano di ammortamento iniziale, l'ultimo dei quali è assai vicino nel tempo alla lettera di risoluzione di diritto) e quelli indicati nella dichiarazione di risoluzione di diritto del dicembre 2016 ed in quella sede associati al contratto identificato con il n. (...): tale omogeneità tra i due importi rende altamente credibile sul piano logico che la lettera, con cui la banca manifestava la volontà di risolvere i contratti di finanziamento in corso e recedere dai contratti di conto corrente in essere, si riferisse anche al contratto di mutuo fondiario posto alla base di quest'espropriazione forzata.
3.21. Ove così non fosse, del resto, sarebbe stato onere della parte mutuataria e dei suoi successori, in luogo che trincerarsi dietro fragili contestazioni che appaiono di stile, allegare e provare i pagamenti del contratto di mutuo fatto valere in executivi (così da dimostrare in modo credibile di non essere incorsa nel 2016 in alcun inadempimento o che, comunque, allora il rapporto seguisse il piano di ammortamento concordato) o di allegare e provare l'esistenza di altro contratto di mutuo con (...) diverso da quello dedotto in questa procedura espropriativa e da quello oggetto della lettera del dicembre 2016 rispetto al quale, invero, è emerso un palese e grave inadempimento della parte finanziata, il quale si è manifestato sin dai primi anni del rapporto per sfociare, successivamente, nella dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto (che, comunque, è stata preceduta da tre atti di rinegoziazione dell'esposizione debitoria e che, sulla scorta degli scarni elementi acquisiti in questa fase cautelare e, dunque, allo stato degli atti, non pare possibile qualificare come abusiva o illegittima).
3.22. Tanto premesso sul fatto che la dante causa dell'esecutato (...)fosse decaduta dal piano di ammortamento del mutuo posto alla base dell'esecuzione forzata già nel dicembre 2016, occorre ora acclarare se tale circostanza sia sufficiente a qualificare, nel giugno 2017 data di entrata in vigore del D.L. n. 99 del 2017, tale rapporto bancario come credito deteriorato e, dunque, come ricompreso, ipso iure (vedi art. 5 D.L. n. 99 del 2017 che prevede la cessione di tutti i crediti deteriorati dalla l.c.a. di (...) s.p.a), nella cessione.
3.23. A questo quesito deve darsi risposta affermativa: i crediti deteriorati delle banche sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. Sulla base delle disposizioni regolamentane del mercato creditizio adottate dalla B.I. essi si dividono in tre sottocategorie:
- Le sofferenze sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
- Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
- Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
3.24. Ora, nel caso di specie, è ragionevole, sulla base di un ragionamento di carattere presuntivo che costituisce a tutti gli effetti un mezzo di prova non ricadendo il fatto da provare tra quelli per cui sono previsti limiti alla prova per testi o per testimoni (v. art. 2729 c.c.), ritenere che nel giugno del 2017 il credito di (...) nei confronti della (...) per il mutuo de quo dovesse essere classificato come esposizione debitoria scaduta e, dunque, rientrasse in una delle tre sottocategorie di cui si compone la macrocategoria dei crediti deteriorati; ed, infatti, già alla data del 6.12.2016 vi erano più rate scadute e, quindi, ritardi negli adempimenti eccedenti il termine di novanta giorni (il piano di ammortamento prevedeva, infatti, la restituzione del debito in rate semestrali posticipate) e, in ogni caso, alla data di apertura della procedura di liquidazione concorsuale del patrimonio della banca, a quanto consta ed in assenza di allegazioni contrarie di parte mutuataria a cui carico è posta la prova dei fatti estintivi del credito allegati dal creditore, tale ritardo era ormai divenuto ancora più grave.
3.25. In ogni caso, l'enorme esposizione debitoria della debitrice (...) in relazione ad una molteplicità di rapporti di finanziamento rispetto ai quali era in mora nel pagamento delle rate (situazione sempre emergente dal doc. 7 dell'opposta e non contestata specificatamente dall'opponente), conduceva a ritenere come, già alla data del dicembre 2016, fosse improbabile che il debitore adempisse integralmente ai propri debiti senza il ricorso ad iniziative di recupero del credito e come, pertanto, anche per questo concorrente aspetto, il rapporto obbligatorio per cui è causa andasse allora qualificato come credito deteriorato.
3.26. Pertanto, dovendo essere qualificato il mutuo de quo come credito bancario deteriorato alla data dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di (...) esso per forza di cose (e, cioè, per effetto della volontà legislativa di cui all'art. 5 D.L. n. 99 del 2017 successivamente attuata dal provvedimento del M.E.F. del 22.2.18 e dal contratto di cessione dell'11.4.2018) è stato ceduto all'allora (...) oggi denominato (...)
4. L'esistenza di un titolo esecutivo a fondamento dell'espropriazione forzata intrapresa da(...)
4.1. La tesi dell'opponente che l'odierna opposizione non sarebbe fondata su un titolo esecutivo per la mancata apposizione della formula esecutiva in calce ai contratti di rimodulazione del piano di ammortamento che, comunque, sono stati redatti nella forma dell'atto pubblico notarile è manifestamente destituita di fondamento.
4.2. Infatti, in tempi recenti, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto "L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., comma 1, senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sè considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato". (cfr. Cassazione civile, Sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3967, Pres. V., Est. D.).
4.3.1. Questo principio di diritto si pone in linea di continuità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni che ha sempre interpretato l'art. 475 cod. proc. civ. in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca elemento indefettibile per cui un titolo esecutivo giunga ad esistenza, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti ex articolo 474 c.p.c., rispetto ai quali la formula di cui all'art. 475 cod. proc. civ. non aggiunge nulla in termini di valore sostanziale dell'atto cui è apposta, riverberandosi in un requisito formale esterno ed ulteriore ad un atto già formato che, già di per sé, possiede (o eventualmente non possiede) i requisiti formali e sostanziali contemplati dall'art. 474 c.p.c. e dalle norme richiamate.
4.3.2. In coerenza con questa esegesi dell'art. 475 cod. proc. civ., si pone il fatto che lo stesso pubblico ufficiale, allorché appone la formula esecutiva in calce all'atto da lui formato su richiesta del creditore, non svolge alcun controllo intrinseco circa l'appartenenza o meno dell'atto al novero dei titoli esecutivi, ma opera soltanto un sindacato estrinseco sulla perfezione formale dell'atto: l'art. 153 disp. att. c.p.c., di fatti, prevede che "il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico ".
4.3.3. Sarebbe, allora, abbastanza singolare che - essendo la formula esecutiva un requisito formale che viene apposto senza alcun preventivo sindacato circa l'idoneità intrinseca o meno del provvedimento a fungere da titolo esecutivo - essa diventi un requisito indefettibile per stabilire se un certo atto abbia o meno la forza del titolo esecutivo, vincolando, così, il Giudice dell'Esecuzione alla valutazione fatta da altro pubblico ufficiale che, invero, coinvolge altri profili dell'atto.
4.4. In termini conformi si è espressa, in modo pressocché unanime, anche la dottrina, la quale sostiene da decenni che la formula esecutiva rappresenta un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile, tant'è vero che, icasticamente, un autorevole studioso del processo civile osservava come l'origine di quest'ultima "la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestads, ai giudici dell'esecuzione e al pubblico ministero".
4.5. Non stupisce, quindi, che de iure condendo l'art. 4, comma 12, lett. a) della legge di delega 26.11.2021 preveda radicalmente l'abrogazione delle " disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva" e che tale innovazione sia stata proposta dalla stessa commissione ministeriale, la quale, nella relazione alla Guardasigilli, affermava che tale modifica "consentirebbe di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l'incombente di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi 101 estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali)".
4.6. De iure condito, il criterio direttivo della legge delega e la volontà storica del legislatore delegante, avvalorano ulteriormente l'indirizzo giurisprudenziale per cui l'assenza della formula esecutiva non vale, di per sé, a privare l'atto dei requisiti preveduti dall'art. 474 c.p.c. affinché esso possa essere qualificato come titolo esecutivo e sostenere, quindi, l'esecuzione forzata, riverberandosi in una mera carenza formale da far valere nelle forme previste dall'art. 617 cod. proc. civ. fermo restando che, affinché possa ritenersi sussistente un concreto interesse ad agire, il debitore deve rappresentare il pregiudizio che egli abbia subito per l'assenza dell'apposizione della formula esecutiva.
4.7. Ciò posto, nel caso di specie, anche a voler entrare nel merito della doglianza dell'opponente (da riqualificarsi correttamente come motivo di opposizione agli atti esecutivi rispetto alla quale l'opponente pare decaduto per decorso del termine perentorio dalla data di notifica del titolo esecutivo) la formula esecutiva risulta carente soltanto dal secondo dei due atti di rimodulazione del piano di ammortamento, il quale, comunque, è stato redatto nella forma dell'atto pubblico notarile e sottoscritto dagli esecutati (...) e (...), nonché dalla dante causa del (...) previa, quanto a quest'ultima, specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.
4.8. Pertanto, fermo restando che la formula esecutiva è assente soltanto dal patto modificativo che, senza prevedere l'erogazione di nuovo capitale o estinguere anche solo parzialmente l'obbligazione di parte mutuataria, si è limitato a rimodulare il piano d'ammortamento, comunque, la carenza della formula esecutiva non ha arrecato alcun pregiudizio alle parti che, pur avendo partecipato alla formazione dell'atto pubblico notarile manifestando la loro volontà avanti al Notaio e sottoscrivendo l'atto, non hanno sollevato alcuna contestazione circa la corrispondenza dell'atto posto a base dell'odierna esecuzione immobiliare con quello formato avanti al pubblico ufficiale ed alla cui formazione avevano partecipato.
4.9. Ad ogni modo, anche laddove questa omissione fosse in concreto rilevante, nondimeno essa non sarebbe idonea a privare l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo regolare in quanto "ai fini dell'utilizzabilità di un contratto di mutuo fondiario quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3) c.p.c., costituisce condizione necessaria e sufficiente che l'erogazione delle somme avvenga con quietanza notarile in quanto ... tale quietanza rappresenta, invero, la traditio delle somme che rappresenta il momento perfezionativo del contratto reale" (cfr. Cass. 26.6.2020, n. 12922), sicché, quantomeno rispetto al debito di restituzione dell'enorme capitale mutuato, l'esecuzione forzata è assistita da un titolo esecutivo, attesa la presenza di un mutuo ipotecario quietanzato redatto nelle forme dell'atto pubblico e spedito con formula esecutiva.
5. La validità della clausola determinativa del saggio degli interessi corrispettivi: la determinabilità del saggio degli interessi.
5.1. Diversamente da quanto opina l'opponente la misura del saggio degli interessi variabile risulta univocamente determinata mediante rinvio alla rilevazione tasso Euribor 6 mesi maggiorato di 2.25 punti percentuali fatta da un quotidiano nazionale di ampia diffusione ad una data specificamente predeterminata.
5.2. Il diverso parametro variabile indicato all'art. 4 del contratto di mutuo, invece, interviene solo in via sussidiaria e, cioè, nel caso di indisponibilità del primo parametro.
5.3. E', quindi, evidente come non vi sia una previsione di due diversi tassi d'interessi applicabili indistintamente al contratto di finanziamento tale da ingenerare un'incertezza su quale sia il tasso applicabile perché, invero, la clausola censurata del contratto con chiarezza individua il parametro di riferimento cui è ancorato il tasso variabile e l'ipotesi eccezionale in cui, non potendo avvenire il rinvio al suddetto parametro esterno (l'Euribor 6 mesi), opera in via sussidiaria un altro parametro.
6. La validità della clausola di rinvio al tasso d'interesse Euribor 6 mesi e l' ininfluenza dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Decisione della Commissione UE del 4/12/13.
6.1. Con una recentissima pronuncia la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha configurato l'esistenza nel nostro ordinamento di una nullità per collegamento funzionale tra il contratto concluso tra un'impresa ed un cliente e l'intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990 raggiunta tra più imprese operanti nel medesimo settore del mercato e che abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.
6.2. La Corte di Cassazione, partendo dalla premessa per cui "allorché l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle intese non ha inteso dare rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza" ha concluso che "i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale ad attuarne gli effetti (Cass. Sez. U, n. 2207/2005) - partecipano alla stessa natura anti-concorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi" (cfr. Cass. Sez. Un. 30.12.2021, n. 41994).
6.3. Ciò posto, condizione affinché vi sia questo collegamento tra la "intesa" (che potrebbe anche non essersi concretizzata in un negozio giuridico ma anche solo in più condotte convergenti verso un unico obiettivo) anticoncorrenziale raggiunta, a monte, tra gli operatori del mercato ed il contratto concluso, a valle, dall'impresa partecipante alla "intesa" ed il suo cliente è la sussistenza di "un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale", il quale "sì riscontra con evidenza quando il contratto a valle ... è interamente o parzialmente riproduttivo della intesa a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca ... solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale " (cfr. Cass. Sez. Un. 30.12.2021, cit.).
6.4. Orbene, nel caso di specie, l'intesa sanzionata dalla Decisione della Commissione UE del dicembre 2013 ha avuto ad oggetto comunicazioni relative al tasso Euribor strumentali rispetto ad accordi restrittivi del gioco della concorrenza relativi al settore degli ERID che "sono prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi ( 1 ). Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement; ii) gli swap su tassi di interesse; iii) le opzioni su tassi di interesse e; iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa" (cfr. punto 6 della Sintesi della decisione della Commissione del 4 dicembre 2013).
6.5. Quindi, è evidente come non vi sia alcun nesso funzionale tra il contratto di mutuo fatto valere in sede esecutiva e l'intesa anticoncorrenziale colpita dal provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea: il contratto di mutuo, pur facendo riferimento al tasso Euribor, non è stato, infatti, un mezzo per propalare nel mercato gli effetti della "intesa" anticoncorrenziale, la quale, a ben vedere, non aveva ad oggetto il mercato dei mutui a tasso variabile conclusi dalle banche nell'esercizio dell'attività istituzionale di impiego del denaro, ma il diverso mercato degli strumenti finanziari e, in particolare, il mercato dei derivati sui tassi d'interesse.
6.6. Il collegamento tra il contratto di mutuo che qui occupa è l'intesa violatrice dell'art. 101 del TFUE non è, dunque, funzionale (perché il primo non si pone come mezzo del fine perseguito dalla seconda), quanto piuttosto soltanto accidentale: il parametro di ancoraggio del tasso d'interesse variabile è risultato, ex post, essere stato manipolato con finalità distorsive del mercato degli strumenti finanziari derivati e, solo in via mediata o, se si vuole, "di rimbalzo", tale condotta ha finito per incidere sul saggio degli interessi dei contratti di mutuo a tasso variabile.
6.7. In ogni caso è certo, ed anche questa circostanza esclude di per sé sola l'esistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo de quo e l'intesa restrittiva allegata dall'opponente, che la dante causa di (...) non abbia affatto partecipato all'intesa su derivati sanzionata dal provvedimento della Commissione UE del 4.12.13 sicché, mancando l'elemento soggettivo, elemento evidentemente immanente in ogni fenomeno di collegamento tra atti giuridici (oltre che quello oggettivo per le ragioni innanzi dette), deve escludersi che vi possa essere un collegamento funzionale tra mutuo ed intesa di cui V.B. non ne era parte e di cui, verosimilmente, non ne conosceva neppure l'esistenza, non rientrando, tra l'altro, nemmeno tra il gruppo di banche italiane che comunicavano i tassi ai fini della rilevazione dell'Euribor.
6.8. Non appare poi condivisibile l'ulteriore censura di indeterminabilità del saggio d'interesse (e, dunque, di nullità per indeterminatezza dello stesso e, conseguente, violazione dell'art. 1346 c.c. e 117 T.U.B.) per il solo fatto che esso faccia riferimento al tasso Euribor 6 mesi il cui valore è risultato essere stato influenzato da condotte anticoncorrenziali tenute da alcune banche, tra cui non risultano istituti di credito italiani.
6.9. Di fatti, è di intuitiva evidenza come la circostanza che le rilevazioni finali dei tassi Euribor fossero state influenzate da condotte perturbatrici del mercato non ne esclude di per sé la loro individuazione in termini univoci e rispondenti a quella che era la volontà delle parti del contratto di mutuo, fermo restando che appare del tutto illogico far discendere a carico di V.B. e della sua avente causa le conseguenze di una condotta anticoncorrenziale tenuta da altri soggetti e per altri fini rispetto a quello di influenzare il mercato dei mutui ipotecari a tasso variabile.
7. L'infondatezza delle altre censure
7.1. Le altre censure proposte dall'opponente non appaiono idonee a sorreggere l'istanza di sospensione dell'espropriazione forzata, sollevando questioni che attengono meramente ad asseriti profili di difficoltà nella quantificazione dell'esatto ammontare del debito che possono essere esaminate funditus nella fase di merito oppositivo oppure, ancora, in sede di controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ., piuttosto che nella fase cautelare del giudizio nella quale, la loro eventuale fondatezza, non porterebbe comunque alla sospensione dell'esecuzione forzata atteso l'ingente debito in linea capitale accumulato dalla parte mutuataria e rispetto al quale la quietanza di pagamento contenuta nel contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo, tanto più che, dagli atti di rimodulazione del piano di ammortamento redatti nella forma dell'atto pubblico alla presenza delle parti, emerge che, dalla data di erogazione del mutuo, né la dante causa dell'opponente né il (...) personalmente abbiano pagato alcuna rata comprensiva di quota capitale e di quota interessi in considerazione dei continui prolungamenti della fase di pre-ammortamento del mutuo (portato a scadere prima il 31.12.2012, poi il 30.6.2015 e, da ultimo, il 31.12.2015) e del successivo inadempimento della mutuataria che ha determinato l'istituto di credito ha dichiarare risolto il contratto e caducato il piano di rimborso rateale del debito per capitale ed interesse.
7.2. In particolare, eventuali errori nella quantificazione del debito per interessi (vedi doc. 16 - opposta che dettaglia l'ammontare unitariamente indicato nell'atto di precetto) anche per effetto della possibile applicazione di interessi su interessi in violazione dell'art. 120 TUB pro tempore vigente e delle delibere del CICR (fatto questo neppure denunciato dall'opponete) potranno essere approfonditi nella fase del merito oppositivo, atteso che tali profili, comunque, non inficiano la possibilità di ricostruire il debito residuo per capitale (debito certo liquido ed esigibile sommando la quota capitale delle rate insolute quale individuabile sulla base del piano d'ammortamento del mutuo al debito residuo in linea capitale alla data della decadenza del piano d'ammortamento), nonché per interessi moratori maturati sul debito residuo in linea capitale dalla data di decadenza del piano di ammortamento sino a quella del pagamento.
7.3. In questa fase, invero, lo svolgimento di una consulenza tecnica-contabile, oltre ad essere esplorativa in considerazione delle generiche contestazioni dell'opponente che, comunque, investono sul punto soltanto il quantum della pretesa creditoria, sarebbe dilatoria rispetto ad un'esecuzione forzata che tesa a tutelare un diritto di credito relativo ad un rapporto di finanziamento che già cinque anni fa era entrato in una fase patologica ed ha ad oggetto un compendio immobiliare enorme che, per le sue peculiari caratteristiche, non potrà che essere, se del caso, alienato all'asta con tempi assai lunghi e, quindi, con una tempistica non incompatibile con l'eventuale ricalcolo nella fase di merito oppositivo dell'esatto debito per interessi oltre che, auspicabilmente, con una soluzione negoziata della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile, mediante il ricorso alla L. n. 3 del 2012 che, perlomeno, assicura al debitore meritevole un effetto esdebitatorio.
7.4. Deve, in ogni caso, essere giudicata come manifestamente infondata la censura circa l'illegittimo esercizio dell'ius variandi atteso che, dal perimetro della clausola, era escluso espressamente il parametro di riferimento del tasso d'interesse (l'Euribor 6-mesi), di tal che sarebbe stato onere della parte opponente allegare in termini circostanziati e specifici quali ulteriori voci di costo del credito sarebbero state modificate in corso di rapporto, atteso che il credito della creditrice - alla luce delle sue analitiche allegazioni - si compone esclusivamente di capitale, interessi corrispettivi (gli interessi cioè ricompresi nelle rate di pre-ammortamento e, in quota parte, in quelle di ammortamento) e di interessi moratori, ad eccezione soltanto della trascurabile (rispetto ai valori in gioco) posta di Euro 255,55 rubricata come oneri, avendo la creditrice rinunciato a chiedere la penale per la risoluzione anticipata del mutuo (vedi doc. 16-opposta).
7.5. Analogamente deve ritenersi manifestamente infondata la censura relativa alla natura usuraria degli interessi convenuti, la quale si fonda su un'apodittica affermazione di avvenuto superamento del tasso soglia senza neppure indicare quale fosse il tasso soglia vigente al momento della stipula del mutuo a tasso variabile per la categoria di riferimento dell'operazione bancaria, nonché quali sarebbero le voci di costo collegate all'erogazione del credito e chiaramente indicate nel documento di sintesi allegato al contratto (vedi allegato A all'atto pubblico notarile fatto valere come titolo esecutivo) che avrebbero comportato, in tesi, un superamento del tasso rilevante ai fini della qualificazione del rapporto come usurario.
8.1. L'idoneità della presente pronuncia a definire il giudizio oppositivo ove alcuna delle parti promuova l'eventuale fase di merito (v. artt. 616 e 624, terzo comma, c.p.c.) giustifica ai sensi dell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese legali che si liquidano come da dispositivo prendendo come scaglione di riferimento quello in cui è ricompreso il credito fatto valere in sede esecutiva ed utilizzando i valori tabellari medi previsti per le prime due fasi del procedimento cautelare e per quella conclusiva attesa la discussione svolta all'ultima udienza prima della decisione.
P.Q.M.
- rigetta l'istanza sospensiva;
- assegna alle parti termine di giorni trenta per introdurre il giudizio di merito;
- condanna l'opponente alla refusione all'opposta delle spese di lite che si liquidano in Euro 27.572,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge
Si comunichi.
Così deciso in Verona, il 15 febbraio 2022.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2022.