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Sentenza

Incompatibilità assoluta ex art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Carattere - Poten...
Incompatibilità assoluta ex art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Carattere - Potenzialità del conflitto - Sufficienza - Conoscenza da parte della P.A. - Irrilevanza.
Cassazione SEZIONE LAVORO 

3 AGOSTO 2021 N. 22188 

In tema di lavoro pubblico, nel regime dell'incompatibilità assoluta, di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 (richiamato prima dall'art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, e poi dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001), non occorre valutare l'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio, essendo sufficiente, per la preminenza dell'interesse pubblico, la mera potenzialità del conflitto, senza che rilevi l'eventuale conoscenza del fatto da parte dell'amministrazione, stante l'indisponibilità della materia.  

Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione 28757/2019 per la quale in tema di pubblico impiego privatizzato, alla stregua della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), 6, comma 2, del d.p.c.m. n. 117 del 1989 e 1, comma 58-bis, della l. n. 662 del 1996, si deve escludere che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento possano essere implicitamente autorizzati, in via generale, allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita, in quanto la normativa in esame consente una deroga al principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento. Secondo Cassazione 18206/2020 lo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti da parte di dipendenti della P.A. è condizionato alla previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la conseguenza che la violazione di siffatta prescrizione non può essere sanata da un'autorizzazione successiva (ora per allora), stante la specificità del rapporto di pubblico impiego, la necessità di verificare "ex ante" la compatibilità tra l'incarico esterno e le funzioni istituzionali, e tenuto conto altresì della circostanza che il potere sanzionatorio è attribuito all'Agenzia delle Entrate e non all'amministrazione di provenienza del dipendente.
Avv. Antonino Sugamele

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