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Sentenza

Licenziamento, reintegrazione e diritto alle ferie...
Licenziamento, reintegrazione e diritto alle ferie
Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2021, n. 6319

Licenziamento illegittimo - Domanda giudiziale - Reintegrazione - Periodo tra il recesso e la ricostituzione del rapporto - Diritto alle ferie - Sussistenza

Il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego, avvenuta mediante una decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie annuali retribuite con relativo diritto all'indennità sostitutiva.

Nel caso in esame una lavoratrice veniva licenziata all'esito di una procedura di mobilità. Proposto ricorso, il Tribunale disponeva la reintegrazione della lavoratrice che riprendeva quindi regolare servizio. Negli anni successivi, la lavoratrice, per due volte successive, veniva dapprima licenziata dalla società e successivamente reintegrata per ordine del Tribunale adito.
Avverso le predette sentenze la lavoratrice proponeva appello contestando, tra le altre cose, che i giudici di primo grado avessero erroneamente escluso la liquidazione delle ferie maturate nell'arco temporale tra il recesso e la reintegrazione, sull'assunto che le stesse non spettassero in quanto legate necessariamente al mancato riposo che, nel caso di specie, non era ravvisabile in quanto la dipendente non aveva lavorato. La Corte di appello rigettava quindi i ricorsi.
Avverso la decisione della Corte proponeva ricorso la lavoratrice e la Cassazione lo ha accolto.
Per la Cassazione sussiste il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute maturate nell'arco temporale compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.
La decisione della Cassazione ha tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea adita in sede di rinvio pregiudiziale nell'ambito del caso in esame e del relativo percorso argomentativo, all'esito del quale, la Corte di Giustizia ha equiparato il caso di specie ad un'ipotesi di sopravvenienza di inabilità al lavoro per causa di malattia (trattandosi di contesti imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore); sulla base di tale assunto, per la Corte, il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego deve essere assimilato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali.
Avv. Antonino Sugamele

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