Il Tribunale di Palermo, sentenza 17 febbraio 2021, ha affermato che lo svolgimento delle attività sportive e ricreative ha pari rilevanza costituzionale rispetto alla posizione dei vicini contro i rumori intollerabili. È tuttavia necessario osservare una serie di prescrizioni di comportamento e, in definitiva, uniformare le dinamiche relazionali alla buona fede oggettiva.
Tribunale di Palermo, sentenza 17 febbraio 2021
La Consulenza tecnica d'ufficio espletata aveva confermato che le immissioni acustiche di cui ci si lamentava, prodotte dallo svolgimento nell'Oratorio di attività ricreative e sportive di interesse sociale, in considerazione della particolare conformazione del cortile non avrebbero potuto essere eliminate, bensì soltanto ricondotte nei limiti della normale tollerabilità, con l'adozione di alcuni accorgimenti.
Il Tribunale afferma che il rapporto di vicinato che lega le parti in causa, destinato a perdurare nel tempo, pone in relazione due interessi fondamentali potenzialmente contrapposti dotati di pari rilevanza costituzionale e non ordinabili preventivamente secondo criteri di gerarchia e subordinazione.
In riforma dell'impugnata ordinanza e all'esito del bilanciamento degli interessi delle parti, illuminato dal principio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità, il Tribunale ordina alla reclamante Parrocchia, ove intenda utilizzare il cortile, di rispettare una serie di prescrizioni, che provvede ad indicare.
Vengono, ad esempio, regolamentate le attività estive - che potranno essere svolte soltanto durante i mesi di giugno e luglio, per un periodo di tempo limitato, a determinate ore e mai il sabato e la domenica - così come anche le attività invernali, da svolgersi nel periodo da ottobre a maggio, sempre nel rispetto di determinate condizioni e orari.
È consentito altresì lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta e vengono fissate regole per il gioco del calcio, del basket e, in genere, per le attività sportive le quali, peraltro, saranno possibili soltanto alla presenza del personale, sempre riconoscibile, dell'oratorio, tenuto a controllare costantemente che gli utenti si attengano al regolamento, allontanando dal cortile gli eventuali trasgressori.
È vietato sempre l'uso di fischietti o strumenti simili, di impianti di amplificazione di qualsiasi genere, di megafoni, così come è ritenuto non consentito direzionare sulle abitazioni dei reclamati, anche se soltanto momentaneamente, il fascio di luce del sistema di illuminazione del cortile.
Nel caso sottoposto al suo esame, il giudice palermitano, con un'ordinanza resa in composizione collegiale, vieta alla Parrocchia reclamante di utilizzare il cortile dell'oratorio a condizioni diverse rispetto a quelle su indicate, compensando interamente tra le parti le spese della fase cautelare e ponendo definitivamente a carico di tutte le parti i costi della Consulenza tecnica d'ufficio.