Cassazione civile SEZ. III ORDINANZA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 8508
Cassazione civile SEZ. III
ORDINANZA DEL 12 MAGGIO 2020, N. 8508
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO.
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle.
Cfr- Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 1553 del 2019: Le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto