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Sentenza

Rogito di atto di compravendita immobiliare - Dovere di consiglio del notaio - C...
Rogito di atto di compravendita immobiliare - Dovere di consiglio del notaio - Contenuto - Obblighi relativi all'attribuzione di rendita catastale.
Cassazione civile  SEZ. III
ORDINANZA DEL 6 MAGGIO 2020, N. 8497
Il notaio incaricato del rogito di un atto di compravendita immobiliare è tenuto, in adempimento del dovere di consiglio su di lui incombente anche relativamente all'esistenza ed all'applicazione di agevolazioni fiscali, a presentare direttamente istanza per l'attribuzione della rendita catastale ovvero ad inserirne la richiesta sulla base della valutazione automatica desumibile dalla rendita catastale non ancora assegnata ovvero, ove non voglia provvedere a tanto, a rendere edotte di ciò le parti. 

Si richiamano:
a) Sez. 2, Sentenza n. 7857 del 2008:Il notaio che abbia rogato la compravendita di un immobile non ancora accatastato, in cui le parti abbiano chiesto di avvalersi delle disposizioni previste dal d.l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154), ai fini della valutazione automatica della imposta di registro, qualora all'atto stesso sia allegata specifica istanza per l'attribuzione della rendita catastale, è tenuto a curare la presentazione di tale istanza all'ufficio competente ovvero, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che non aveva adempiuto a tale obbligo, per cui l'ufficio del registro aveva provveduto all'accertamento del valore di mercato dell'immobile al fine del pagamento dell'imposta di registro e dell'INVIM).
b)Sez. 3 - , Sentenza n. 3768 del 2017: In materia di responsabilità professionale del notaio, il professionista che sia incaricato della redazione della successione ereditaria con riferimento ad un bene da considerarsi privo di rendita catastale certa alla data di apertura della successione, in forza di intervenute modifiche nella sua situazione giuridica e di fatto (nella specie, per successivo frazionamento), viola l'obbligo di diligenza qualora abbia omesso di presentare "entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione" istanza per l'attribuzione della rendita catastale, di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 (conv., con modif., dalla l. n. 154 del 1988), contenente la dichiarazione dell'erede di volersi avvalere della valutazione automatica dell'immobile caduto in successione, ai sensi della norma sopra richiamata.
Avv. Antonino Sugamele

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