Cassazione civile SEZ. III ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8473 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE.
Cassazione civile SEZ. III
ORDINANZA DEL 5 MAGGIO 2020, N. 8473
In tema di contratto di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione il sistema di tabelle tariffarie (cd. "a forcella") dettato dalla l. n. 298 del 1974, con il correlato divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle, il quale non è in contrasto con la libertà di iniziativa economica (come ritenuto dalla sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale) poiché, garantendo alle imprese un certo margine di utile e la facoltà di muoversi liberamente tra i minimi e massimi tariffari, assicura il bilanciamento della libertà di impresa con l'utilità sociale, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi in pregiudizio potenziale della qualità e sicurezza del trasporto.
In senso conforme, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8834 del 2012: Al contratto di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione il sistema di tabelle tariffarie (c.d. "a forcella") dettato dalla legge n. 298 del 1974, con il correlato divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati fuori dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle, il quale non è in contrasto con la libertà di iniziativa economica (come ritenuto dalla sentenza n. 386 del 1996 della Corte costituzionale), in quanto, garantendo alle imprese un certo margine di utile e la facoltà di muoversi liberamente tra i minimi e massimi tariffari, assicura il bilanciamento della libertà di impresa con l'utilità sociale, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi in pregiudizio potenziale della qualità e sicurezza del trasporto. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva applicato la disciplina contrattuale, senza esaminare il problema dell'inapplicabilità della tariffa obbligatoria per i trasporti di merce inferiore ai 50 km alla stregua della normazione medesima).