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Sentenza

In caso di scontro tra sciatori, l'articolo 19 della legge 363/2003, al pari...
In caso di scontro tra sciatori, l'articolo 19 della legge 363/2003, al pari di quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile in tema circolazione stradale, pone una presunzione di responsabilità concorrente. Tuttavia, tale norma speciale, a differenza di quella del codice civile, ritiene sufficiente, al fine di superare tale presunzione, anche il solo accertamento di una colpa particolarmente grave di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
Tribunale di Bolzano -Sezione II civile -Sentenza 13 febbraio 2020 n. 181
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANOSECONDA SEZIONE CIVILEIl Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa U.C. ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6227/2015 promossa da(...), nato il (...) in G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione di data  24.11.2015,  dall'avv.  Ha.Le.  (C.F.  (...)),  presso  il  quale  ha  eletto  domicilio  in  Bolzano,  via (...) (fax: (...), pec: (...));Attorecontro(...)  (C.F.  estero  (...)),  nato  il  (...)  in  Repubblica  (...),  rappresentato  e  difeso,  giusta  procura allegata  alla  comparsa  di  costituzione  e  risposta  del06.02.2017,  dall'avv.  Al.Fe.  (C.F.  (...)), presso il cui studio in Roma, Via (...) (fax: (...), pec: (...)) ha eletto domicilio.Convenutocon oggetto: risarcimento danni da incidente sciistico;RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1.  Con  atto  dicitazione  dd.  24.11.2015  il  sig.  (...)  conveniva  in  giudizio  (...)  per  sentirlo condannare  al  risarcimento  dei  danni,  per  complessivi  Euro  138.631,75,  il  tutto  previo accertamento   della   sua   esclusiva   responsabilità   nella   causazione   del   sinistro   sciistico avvenuto  tra  i  due  il  29.01.2013  sulla  pista  "(...)"  nel  comprensorio  sciistico  Skicarosello  Alta Badia/Corvara, nel Comune di Corvara.Si costituiva il convenuto (...) con comparsa dd. 06.02.2017 contestando la dinamica dei fatti e quindi  la  responsabilità  esclusiva  del  sinistro  in  capo  all'attore  e  chiedendo  quindi  il  rigetto della domanda o in subordine il riconoscimento della responsabilità concorrente.Il processo veniva istruito tramite interpello del convenuto e prova testimoniale di tre testi di parte  attrice  e  uno  di  parte  convenuta,  tutte  eseguite  in  via  di  rogatoria  estera,  nonché  con l'assunzione di una CTU medico legale.All'udienza del 24.10.2019 le parti concludevano come in atti.2. La domanda di parte attrice è fondata nei termini che seguono.
Per  quanto  riguarda  la dinamica del  sinistro,  deduce  l'attore  che  in data  29.01.2013,  verso  le ore 11:00, sciando sulla pista nera "(...)" sita nel Comune di Corvara, assieme ad un gruppo di otto  amici,  sarebbe  stato  travolto  dal  convenuto  sig.  (...),  il  quale  proveniva  da  tergo  ed  a velocità elevata.Il  convenuto  costituendosi,  pur  non  negando  l'avvenuto  sinistro,  afferma  che  prima  dello scontro  non  si  sarebbe  trovato  alle  spalle  dell'attore,  bensì  sciava  in  posizione  parallela  a quest'ultimo, a qualchemetro di distanza alla destra del sig. (...), ed a velocità moderata. D'un tratto però l'attore (...) avrebbe cambiato improvvisamente direzione, svoltando verso destra, ed ha urtato così il (...), il quale subiva lesioni fisiche e danni materiali. I testi, sentiti in via di rogatoria estera, hanno fornito versioni contrastanti della dinamica del sinistro. La testimone (...),  figlia  del  convenuto,  ha  infatti  confermato  che  il  sig.  (...)  stava  sciando  parallelamente all'attore  e  che  (...)  improvvisamente  cambiava  direzione  e  così  urtando  il  padre,  in  tal  senso confermando i capitoli di prova della difesa del convenuto.Per  quanto  riguarda  le  ulteriori  deposizioni,  la  teste  (...)  di  parte  attrice  ha  dichiarato  di  non aver  visto  la  dinamica  dello  scontro  ma  solo  il  sig.  (...)  in  terra  e  dolorante;  dichiarazioni identiche le hanno fornite anche gli altri testi di parte attrice, (...) (moglie dell'attore) e (...).Tutti però hanno affermato di aver notato il sig. (...) sin da prima del sinistro, sulla seggiovia, in quanto questi indossava una tuta appariscente con una scritta che attirò la loro attenzione. Avevano  notato  altresì  che  il  convenuto  non  era  accompagnato  da  nessuno  e  sciava  in solitaria.La precisione delle dichiarazioni dei testi attorei sul punto invero minano in maniera decisiva l'attendibilità  della  teste  (...),  la  quale,  anche  per  via  del  grado  di  parentela  con  la  parte,  non appare per tale motivo del tutto credibile.Quello che appare provato e confermato da tutti i testimoni attorei invero è che il signor (...), sciatore di esperienza, stava percorrendo la pista nera "(...)" sul lato destro della stessa.Il  convenuto,  secondo  le  sue  stesse  allegazioni,  si  sarebbe  trovato  a  sua  volta  alla  destra dell'attore: pertanto nello spazio tra il bordo dellapista e il sig. (...).(...)  sostiene  quindi  che,  mentre  entrambi  procedevano  parallelamente,  l'attore  (...)  avrebbe sterzato improvvisamente a destra, travolgendo il convenuto.Per  quanto  riguarda  la  dinamica  si  può  tuttavia  dedurre  dalle  deposizioni  che,  anche  se tecnicamente  non  proveniva  da  monte  al  momento  dello  scontro,  comunque  il  sig.  (...)  fosse impegnato  in  una  manovra  di  sorpasso.  Questo  perché  il  teste  (...)  poco  prima  dell'evento notava il convenuto alle proprie spalle, ed a sua volta (...) sitrovava dietro l'attore.Per  cui  se  ne  deduce  che  al  momento  del  sinistro  effettivamente  i  due  stessero  procedendo parallelamente,  ma  questo  perché  il  convenuto  stava  eseguendo  un  sorpasso,  per  cui  l'attore verosimilmente  non  aveva  contezza  esatta della  posizione  dello  sciatore  che  poco  prima  era alle sue spalle.
A  questo  punto  l'attore  (...)  avrebbe  effettuato  un'improvvisa  curva  verso  destra:  manovra invero inspiegabile per uno sciatore esperto che in virtù di ciò avrebbe sterzato bruscamente in direzione del bordo pista.A  prescindere  dalla  veridicità  di  quanto  dedotto  dal  convenuto,  in  ogni  caso  si  può  ritenere imprudente il sorpasso da parte del (...) alla destra dell'attore, quindi nello spazio ristretto tra quest'ultimo e il bordo esterno.Altresì  imprudente  è  l'essersi  affiancato  durante  tale  manovra,  come  egli  stesso  afferma,  a pochi  metri  dallo  sciatore  che  lo  precedeva,  quindi  sostanzialmente  impedendo  qualsiasi spazio di manovra all'attore in quella direzione.Si può pertanto presumere da parte del convenuto una violazione, se non ai sensi dell'art. 10, quantomeno dell'art. 11 comma II della L. 24 dicembre 2003, n. 363.Un  tanto  esposto,  va  evidenziato  che  costituisce  principio  generale  in  materia  di  incidenti sciistici  quanto  stabilito  dall'art.  19  della  L.  n.  363  del  2003  in  base  al  quale  "nel  caso  di scontro  tra  sciatori,  si  presume,  fino  a  prova  contraria,  che  ciascuno  di  essi  abbia  concorso ugualmente  a  produrre  gli  eventuali  danni".  L'art.  19,  sul  modello  di  quanto  previsto  dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone dunque, nel caso di scontro tra  sciatori,  una  presunzione  di  responsabilità  concorrente.  Questa  presunzione  di  colpa concorrente   incide   sull'onere   della   prova   circa   la   dinamica   del   sinistro   e   la   condotta concretamente tenuta da entrambi gli sciatori coinvolti nel sinistro.Tuttavia, la presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è identica a quella posta dall'art. 2054 c.c.La  norma  da  ultimo  citata,  infatti,  mediante  il  collegamento  sistematico  tra  primo  e  secondo comma,  pone,  nel  caso  di  scontro  tra  veicoli,  le  responsabilità  concorrente  su  entrambi  i conducenti, a meno che uno dei due non riesca a superare la presunzione fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella circolazione stradale, in altre parole, il conducente  non   può   limitarsi   a   provare   di   avere   tenuto   una   condotta   rispettosa   delle generiche  e  specifiche  norme  prudenziali,  ma  deve  altresì  dimostrare  di  avere  messo  in  atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro. L'art. 19 della legge in materia sciistica  non  contiene  un  simile  precetto  per  cui  lo  sciatore  è  soggetto  comunque  alla  regola generale  di  cui  all'art.  2043  c.c.  La  consolidata  giurisprudenza  sulla  presunzione  di  colpa prevista  dall'art.  2054  c.c.,  secondo  cui  l'accertamento  concreto  di  responsabilità  di  uno  dei conducenti   non   comporta   automaticamente   il   superamento   della   presunzione   di   colpa concorrente  a  carico  dell'altro,  essendo  a  tal  fine necessario  che  questi  fornisca  la  prova  del suo  rispetto  delle  norme  sulla  circolazione  e  a  quelle  di  comune  prudenza,  nonché  di  avere fatto   tutto   il   possibile   per   evitare   l'incidente,   non   è   sic   et   simpliciter   trasferibile   alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro  tra  sciatori,  occorre  meno  di  quanto  non  sia  previsto  dall'analoga  presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo  accertamento  di  una  colpa  particolarmente  pregnante  di  uno  dei  due  sciatori,  pure  in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
In  sostanza,  lo  sciatore  che,  pure  non  riuscendo  a  fornire  la  prova  di  avere  fatto  tutto  il possibile    per    evitare    l'incidente    e    di    avere    rispettato    pienamente    tutte    le    norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci.Questo appare sufficientemente dimostrato nel caso di specie, laddove risulta che il convenuto abbia violato le regole di comportamento sulle piste di cui agli artt. 10 ed 11 della L. n. 363 del 2003, al contempo mancando una prova chiara di una qualsivoglia violazione od imprudenza concorrente di parte attrice.In  merito  al  quantum  della  pretesa  risarcitoria  di  (...),  la  consulenza  assunta  nel  corso  del giudizio  confermava  il  legame  causale  con  l'incidente  del  29.01.2013  di  "una  contusione facciale con infrazione delle ossa nasali, contusione della spalla destra con necrosi della testa omerale   destra   in   esiti   di   frattura   pluriframmentaria   della   testa   dell'omero,   lussazione scapolo-omerale  destra  elussazione  acromio-claveare  destra  (...)".  La  tipologia  dei  danni subiti  appare  anche  a  questo  Giudice  pienamente  coerente  con  la  dinamica  del  sinistro  e pertanto non vi è motivo di mettere in dubbio l'accertato nesso causale e la tipologia dei danni cosìcome riscontrati dal consulente.Coerenti  con  gli  esiti  della  CTU  e  la  documentazione  medica  sono  anche  le  indicazioni  di un'inabilità temporanea biologica totale per 5 giorni, parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per 30 giorni.Ildanno  biologico  permanente  da  accertare,  secondo  la  valutazione  del  CTU,  condivisibile  e non contestata nemmeno dalle parti, è del 25%.Il consulente ha accertato altresì un danno c.d. morale come importante-abbastanza grave nei primi  5  giorni  di  convalescenza,  medio-grave  per  30  giorni,  moderata  nel  restante  periodo  e lieve per i postumi.A  fronte  di  tale  accertamento  di  una  sofferenza  particolarmente  pregnante  dell'attore  nei giorni  immediatamente  successivi  al  sinistro,  è  dovuta  una  c.d.  personalizzazione  del  danno, dovendosi pertanto applicare una maggiorazione per quanto riguarda il solo danno biologico temporaneo, non ritenendosi idonei la rigida applicazione dei valori tabellari a rappresentare questo  ulteriore  danno.  In  definitiva  si  ritiene  congruoun  aumento  del  20%  del  valore  del punto base di inabilità temporanea.Secondo  le  risultanze  istruttorie,  in  conclusione,  il  danno  da  accertare  complessivo  subito dall'attore  va  quantificato,  secondo  le  Tabelle  di  Milano  valide  alla  data  della  liquidazione, considerata  l'età  del  danneggiato  al  momento  del  sinistro  (70  anni),  in  Euro  86.388,00  per l'invalidità permanente (partendo da Euro 5.275,62 di punto base di danno) ed Euro 5.880,00 per l'invalidità temporanea (partendo da un punto base di I.T.T. di Euro 98,00, aumentato del 20%  a  117,60,  si  calcola  Euro  588  per  la  totale,  Euro  2.646,00  per  la  parziale  al  75%,  Euro 1.764  per  la  parziale  al  50%  ed  Euro  882,00  per  la  parziale  al  25%)  e  così  complessivi  Euro 92.268,00.
Considerata  l'esclusiva  responsabilitàdel  convenuto  per  i  motivi  anzidetti,  il  sig.  (...)  andrà condannato  di  conseguenza  al  risarcimento  del  danno  accertato  per  Euro  92.268,00.  Sulla medesima somma sono dovuti sia la rivalutazione ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, sia gli interessi compensativi, il tutto come da domanda attorea.3. Le spese di lite seguono la soccombenza.All'accoglimento  della  domanda  dell'attore  (...)  segue  la  condanna  di  parte  convenuta  a rifondergli le spese dilite, liquidate in base al D.M. Giustizia n. 55/2014, scaglione di valore di cui  al  decisum  da  Euro  52.000,01  ad  Euro  260.000,00,  parametri  medi,  tranne  per  la  fase decisionale   dove   andranno   applicati   i   minimi   posto   che   l'attore   non   ha   depositato conclusionali, e quindi in complessivi Euro 11.405,00 per compensi (Euro 2.430,00 per fase di studio,  Euro  1.550,00  per  fase  introduttiva,  Euro  5.400,00  per  fase  di  istruttoria,  Euro 2.025,00  per  fase  decisionale),  nonché  Euro  545,00  per  anticipazioni,  oltre  al  15%  sui compensi  per  spese  generali,  oltre  IVA  e  CAP  sulle  poste  gravate  come  per  legge.  Le  spese della   CTU   sono   da   porsi   definitivamente   a   carico   di   parte   convenuta,   con   obbligo   di rimborsare quanto eventualmente anticipato dall'attore.P.Q.M.Il Tribunale,definitivamente pronunziando,ogni diversa istanza ed eccezione reietta,1. accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di (...) nella causazione del sinistro sciistico di data 29.01.2013;2. condanna (...) a pagare ad (...) a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali l'importo  di  Euro  92.268,00  oltre  agli  interessi  compensativi  e  rivalutazione  monetaria  dal 29.01.2013 fino al saldo effettivo;3. condanna (...) a rifondere ad (...) le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in  Euro  11.405,00  per  compensi,  Euro  545,00  per  anticipazioni,  oltre  al  15%  per  spese generali,  oltre  IVA  e  CAP  sulle  poste  soggette  ed  oltre  spese  future  occorrende.  Le  spese  di CTU  sono  posto  a  carico  di  parte  convenuta,  con  conseguente  condanna  a risarcire  quanto eventualmente anticipato da parte attrice.
Così deciso in Bolzano il 13 febbraio 2020.Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020
Avv. Antonino Sugamele

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