In caso di scontro tra sciatori, l'articolo 19 della legge 363/2003, al pari di quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile in tema circolazione stradale, pone una presunzione di responsabilità concorrente. Tuttavia, tale norma speciale, a differenza di quella del codice civile, ritiene sufficiente, al fine di superare tale presunzione, anche il solo accertamento di una colpa particolarmente grave di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
Tribunale di Bolzano -Sezione II civile -Sentenza 13 febbraio 2020 n. 181
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANOSECONDA SEZIONE CIVILEIl Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa U.C. ha pronunciato la seguenteSENTENZAnella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6227/2015 promossa da(...), nato il (...) in G., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione di data 24.11.2015, dall'avv. Ha.Le. (C.F. (...)), presso il quale ha eletto domicilio in Bolzano, via (...) (fax: (...), pec: (...));Attorecontro(...) (C.F. estero (...)), nato il (...) in Repubblica (...), rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del06.02.2017, dall'avv. Al.Fe. (C.F. (...)), presso il cui studio in Roma, Via (...) (fax: (...), pec: (...)) ha eletto domicilio.Convenutocon oggetto: risarcimento danni da incidente sciistico;RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1. Con atto dicitazione dd. 24.11.2015 il sig. (...) conveniva in giudizio (...) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, per complessivi Euro 138.631,75, il tutto previo accertamento della sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro sciistico avvenuto tra i due il 29.01.2013 sulla pista "(...)" nel comprensorio sciistico Skicarosello Alta Badia/Corvara, nel Comune di Corvara.Si costituiva il convenuto (...) con comparsa dd. 06.02.2017 contestando la dinamica dei fatti e quindi la responsabilità esclusiva del sinistro in capo all'attore e chiedendo quindi il rigetto della domanda o in subordine il riconoscimento della responsabilità concorrente.Il processo veniva istruito tramite interpello del convenuto e prova testimoniale di tre testi di parte attrice e uno di parte convenuta, tutte eseguite in via di rogatoria estera, nonché con l'assunzione di una CTU medico legale.All'udienza del 24.10.2019 le parti concludevano come in atti.2. La domanda di parte attrice è fondata nei termini che seguono.
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, deduce l'attore che in data 29.01.2013, verso le ore 11:00, sciando sulla pista nera "(...)" sita nel Comune di Corvara, assieme ad un gruppo di otto amici, sarebbe stato travolto dal convenuto sig. (...), il quale proveniva da tergo ed a velocità elevata.Il convenuto costituendosi, pur non negando l'avvenuto sinistro, afferma che prima dello scontro non si sarebbe trovato alle spalle dell'attore, bensì sciava in posizione parallela a quest'ultimo, a qualchemetro di distanza alla destra del sig. (...), ed a velocità moderata. D'un tratto però l'attore (...) avrebbe cambiato improvvisamente direzione, svoltando verso destra, ed ha urtato così il (...), il quale subiva lesioni fisiche e danni materiali. I testi, sentiti in via di rogatoria estera, hanno fornito versioni contrastanti della dinamica del sinistro. La testimone (...), figlia del convenuto, ha infatti confermato che il sig. (...) stava sciando parallelamente all'attore e che (...) improvvisamente cambiava direzione e così urtando il padre, in tal senso confermando i capitoli di prova della difesa del convenuto.Per quanto riguarda le ulteriori deposizioni, la teste (...) di parte attrice ha dichiarato di non aver visto la dinamica dello scontro ma solo il sig. (...) in terra e dolorante; dichiarazioni identiche le hanno fornite anche gli altri testi di parte attrice, (...) (moglie dell'attore) e (...).Tutti però hanno affermato di aver notato il sig. (...) sin da prima del sinistro, sulla seggiovia, in quanto questi indossava una tuta appariscente con una scritta che attirò la loro attenzione. Avevano notato altresì che il convenuto non era accompagnato da nessuno e sciava in solitaria.La precisione delle dichiarazioni dei testi attorei sul punto invero minano in maniera decisiva l'attendibilità della teste (...), la quale, anche per via del grado di parentela con la parte, non appare per tale motivo del tutto credibile.Quello che appare provato e confermato da tutti i testimoni attorei invero è che il signor (...), sciatore di esperienza, stava percorrendo la pista nera "(...)" sul lato destro della stessa.Il convenuto, secondo le sue stesse allegazioni, si sarebbe trovato a sua volta alla destra dell'attore: pertanto nello spazio tra il bordo dellapista e il sig. (...).(...) sostiene quindi che, mentre entrambi procedevano parallelamente, l'attore (...) avrebbe sterzato improvvisamente a destra, travolgendo il convenuto.Per quanto riguarda la dinamica si può tuttavia dedurre dalle deposizioni che, anche se tecnicamente non proveniva da monte al momento dello scontro, comunque il sig. (...) fosse impegnato in una manovra di sorpasso. Questo perché il teste (...) poco prima dell'evento notava il convenuto alle proprie spalle, ed a sua volta (...) sitrovava dietro l'attore.Per cui se ne deduce che al momento del sinistro effettivamente i due stessero procedendo parallelamente, ma questo perché il convenuto stava eseguendo un sorpasso, per cui l'attore verosimilmente non aveva contezza esatta della posizione dello sciatore che poco prima era alle sue spalle.
A questo punto l'attore (...) avrebbe effettuato un'improvvisa curva verso destra: manovra invero inspiegabile per uno sciatore esperto che in virtù di ciò avrebbe sterzato bruscamente in direzione del bordo pista.A prescindere dalla veridicità di quanto dedotto dal convenuto, in ogni caso si può ritenere imprudente il sorpasso da parte del (...) alla destra dell'attore, quindi nello spazio ristretto tra quest'ultimo e il bordo esterno.Altresì imprudente è l'essersi affiancato durante tale manovra, come egli stesso afferma, a pochi metri dallo sciatore che lo precedeva, quindi sostanzialmente impedendo qualsiasi spazio di manovra all'attore in quella direzione.Si può pertanto presumere da parte del convenuto una violazione, se non ai sensi dell'art. 10, quantomeno dell'art. 11 comma II della L. 24 dicembre 2003, n. 363.Un tanto esposto, va evidenziato che costituisce principio generale in materia di incidenti sciistici quanto stabilito dall'art. 19 della L. n. 363 del 2003 in base al quale "nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni". L'art. 19, sul modello di quanto previsto dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone dunque, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione di responsabilità concorrente. Questa presunzione di colpa concorrente incide sull'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la condotta concretamente tenuta da entrambi gli sciatori coinvolti nel sinistro.Tuttavia, la presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è identica a quella posta dall'art. 2054 c.c.La norma da ultimo citata, infatti, mediante il collegamento sistematico tra primo e secondo comma, pone, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità concorrente su entrambi i conducenti, a meno che uno dei due non riesca a superare la presunzione fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella circolazione stradale, in altre parole, il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta rispettosa delle generiche e specifiche norme prudenziali, ma deve altresì dimostrare di avere messo in atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro. L'art. 19 della legge in materia sciistica non contiene un simile precetto per cui lo sciatore è soggetto comunque alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La consolidata giurisprudenza sulla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., secondo cui l'accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell'altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, non è sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
In sostanza, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci.Questo appare sufficientemente dimostrato nel caso di specie, laddove risulta che il convenuto abbia violato le regole di comportamento sulle piste di cui agli artt. 10 ed 11 della L. n. 363 del 2003, al contempo mancando una prova chiara di una qualsivoglia violazione od imprudenza concorrente di parte attrice.In merito al quantum della pretesa risarcitoria di (...), la consulenza assunta nel corso del giudizio confermava il legame causale con l'incidente del 29.01.2013 di "una contusione facciale con infrazione delle ossa nasali, contusione della spalla destra con necrosi della testa omerale destra in esiti di frattura pluriframmentaria della testa dell'omero, lussazione scapolo-omerale destra elussazione acromio-claveare destra (...)". La tipologia dei danni subiti appare anche a questo Giudice pienamente coerente con la dinamica del sinistro e pertanto non vi è motivo di mettere in dubbio l'accertato nesso causale e la tipologia dei danni cosìcome riscontrati dal consulente.Coerenti con gli esiti della CTU e la documentazione medica sono anche le indicazioni di un'inabilità temporanea biologica totale per 5 giorni, parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per 30 giorni.Ildanno biologico permanente da accertare, secondo la valutazione del CTU, condivisibile e non contestata nemmeno dalle parti, è del 25%.Il consulente ha accertato altresì un danno c.d. morale come importante-abbastanza grave nei primi 5 giorni di convalescenza, medio-grave per 30 giorni, moderata nel restante periodo e lieve per i postumi.A fronte di tale accertamento di una sofferenza particolarmente pregnante dell'attore nei giorni immediatamente successivi al sinistro, è dovuta una c.d. personalizzazione del danno, dovendosi pertanto applicare una maggiorazione per quanto riguarda il solo danno biologico temporaneo, non ritenendosi idonei la rigida applicazione dei valori tabellari a rappresentare questo ulteriore danno. In definitiva si ritiene congruoun aumento del 20% del valore del punto base di inabilità temporanea.Secondo le risultanze istruttorie, in conclusione, il danno da accertare complessivo subito dall'attore va quantificato, secondo le Tabelle di Milano valide alla data della liquidazione, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (70 anni), in Euro 86.388,00 per l'invalidità permanente (partendo da Euro 5.275,62 di punto base di danno) ed Euro 5.880,00 per l'invalidità temporanea (partendo da un punto base di I.T.T. di Euro 98,00, aumentato del 20% a 117,60, si calcola Euro 588 per la totale, Euro 2.646,00 per la parziale al 75%, Euro 1.764 per la parziale al 50% ed Euro 882,00 per la parziale al 25%) e così complessivi Euro 92.268,00.
Considerata l'esclusiva responsabilitàdel convenuto per i motivi anzidetti, il sig. (...) andrà condannato di conseguenza al risarcimento del danno accertato per Euro 92.268,00. Sulla medesima somma sono dovuti sia la rivalutazione ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, sia gli interessi compensativi, il tutto come da domanda attorea.3. Le spese di lite seguono la soccombenza.All'accoglimento della domanda dell'attore (...) segue la condanna di parte convenuta a rifondergli le spese dilite, liquidate in base al D.M. Giustizia n. 55/2014, scaglione di valore di cui al decisum da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00, parametri medi, tranne per la fase decisionale dove andranno applicati i minimi posto che l'attore non ha depositato conclusionali, e quindi in complessivi Euro 11.405,00 per compensi (Euro 2.430,00 per fase di studio, Euro 1.550,00 per fase introduttiva, Euro 5.400,00 per fase di istruttoria, Euro 2.025,00 per fase decisionale), nonché Euro 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% sui compensi per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste gravate come per legge. Le spese della CTU sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta, con obbligo di rimborsare quanto eventualmente anticipato dall'attore.P.Q.M.Il Tribunale,definitivamente pronunziando,ogni diversa istanza ed eccezione reietta,1. accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di (...) nella causazione del sinistro sciistico di data 29.01.2013;2. condanna (...) a pagare ad (...) a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali l'importo di Euro 92.268,00 oltre agli interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal 29.01.2013 fino al saldo effettivo;3. condanna (...) a rifondere ad (...) le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente in Euro 11.405,00 per compensi, Euro 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CAP sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende. Le spese di CTU sono posto a carico di parte convenuta, con conseguente condanna a risarcire quanto eventualmente anticipato da parte attrice.
Così deciso in Bolzano il 13 febbraio 2020.Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2020
22-11-2020 13:11
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