Sabato 16 Maggio 2020
Risoluzione del contratto.
In tema di risoluzione del contratto, con particolare riferimento alla diffida ad adempiere, un termine inferiore ai 15 giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 1454, comma 2, c.c.. Di conseguenza, in presenza dell’assegnazione del termine inferiore, risultano irrilevanti i precedenti solleciti rivolti al debitore per l’adempimento, la mancata contestazione del termine da parte del debitore e anche la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore.