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Sentenza

Accollo cumulativo - Solidarietà tra accollante e accollato - Conseguenze - Rinu...
Accollo cumulativo - Solidarietà tra accollante e accollato - Conseguenze - Rinuncia alla prescrizione da parte dell'accollato - Opponibilità all'accollante - Esclusione.
Cassazione SEZIONE LAVORO
24 APRILE 2020 N. 8166 

In caso di accollo cumulativo, il regime di solidarietà tra accollante ed accollato comporta che la rinunzia del secondo alla prescrizione non sia opponibile al primo, ai sensi dell'art. 1310 c.c..

Tra i precedenti in materia si veda Cassazione 14091/2001 per la quale la prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto che la legge 29 luglio 1982 n.297 configura (secondo quanto risulta anche dai relativi lavori preparatori) come forma di risparmio forzoso nei riguardi del lavoratore e di finanziamento imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro, è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art.94 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui l'art.2 della citata legge sostituisce (in caso di insolvenza) il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS; infatti, l'accollo (cumulativo) "ex lege" del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale. Per Cassazione 29249/2017 in tema di trasferimento d'azienda, il cessionario, ove intenda avvalersi di una transazione stipulata anteriormente tra il creditore ed il cedente, non deve dichiarare di volerne profittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., prevedendo tale norma una solidarietà di tipo genetico che presuppone una contestualità dei comportamenti dei soggetti passivi dell'obbligazione al momento della conciliazione; la responsabilità del cessionario ex art. 2112 c.c. sorge invece al momento dell'acquisto della titolarità dell'azienda ceduta, e si aggiunge all'obbligazione del cedente, realizzando un accollo cumulativo "ex lege”, in un'ottica di garanzia per il creditore.
Avv. Antonino Sugamele

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