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Sentenza

Camera d’albergo delude i clienti: letto matrimoniale composto da due letti sing...
Camera d’albergo delude i clienti: letto matrimoniale composto da due letti singoli ravvicinati di diversa altezza e non c’è acqua calda.
Tribunale di Catanzaro dell'8 aprile 2019.
Una famiglia prenotava un soggiorno alberghiero e scopriva che l'alloggio presentava vizi e difformità, tra cui l'assenza di letto matrimoniale e, soprattutto, l'assenza di acqua calda per via dell'impianto malfunzionante.

Veniva promossa l'azione di risoluzione del contratto per ottenere la restituzione di quanto pagato, e il risarcimento del danno non patrimoniale subìto.

Il Giudice di pace respingeva la domanda, pertanto veniva promosso appello, il quale veniva parzialmente accolto dal Tribunale; veniva accolta la domanda di risoluzione contrattuale per inesatto adempimento, ma respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Viene premesso che la fattispecie non può essere sussunta nella disciplina che prevede il c.d. danno da vacanza rovinata (art. 46, D.lgs. 79/2011), perché questa figura presuppone una pluralità di servizi tutti finalizzati a consentire al cliente di godere di un soggiorno vacanziero, con esclusione di qualsiasi altra finalità.

Lo scopo di “vacanza” colora la causa del negozio, da intendersi in concreto, e, quindi, apre alla possibilità di ottenere una tutela risarcitoria con esso coerente. La mera e singola prenotazione di un soggiorno in albergo, invece, non è sufficiente per qualificare il soggiorno medesimo come finalizzato al godimento di una vacanza, anche se è ovvio che qualsiasi cliente ospite di una simile struttura – per fini turistici, di relax o di affari – pretende di godere di un alloggio idoneo, funzionante e rilassante. Ciò è stato premesso dal tribunale, benché non comporti effetti pratici rilevanti in rapporto al tipo di domande promosse. Le parti hanno concluso un contratto alberghiero, da intendersi come contratto misto i cui tratti sono assodati in giurisprudenza.

Trattasi di un contratto che comprende plurime prestazioni per l'albergatore, il quale, a fronte del pagamento del prezzo da parte del cliente che ospita, deve rendere prestazioni di facere e di dare, come (ad es.) il godimento della stanza messa a disposizione, incluso l'arredo, eventuali accessori, i servizi inclusi; tutte prestazioni che sono oggetto di contratti tipici richiamati di volta in volta.

Si pensi alla locazione, per i locali della camera od eventuali servizi quali il noleggio biciclette; alla somministrazione di luce e riscaldamento; alla prestazione d'opera, per i servizi di pulizia e ristorazione; al trasporto, per il trasbordo all'aeroporto; al deposito, per la custodia del bagaglio; e così via.

La disciplina dell'uno o dell'altro contratto nominato sarà di volta in volta applicabile, a seconda del tipo di obbligazione da analizzare. A prescindere dalla finalità impressa al soggiorno, sia essa di vacanza o di lavoro, viene riconosciuta come essenziale la condizione di comodità del letto matrimoniale – che era composto da due letti singoli di altezze diverse – e la fornitura di acqua calda.

Non è stato ritenuto necessario accedere alla teoria della causa in concreto, comunque pienamente applicabile, per concludere che un soggiorno alberghiero debba comportare, come prestazioni principali, la messa a disposizione di un letto idoneo per il pernottamento e l'acqua calda per l'igiene personale.

L'inesatto adempimento di tali obbligazioni è stato ritenuto di importanza non scarsa, ai fini della risoluzione del contratto (art. 1455 c.c.). La domanda di risoluzione viene dunque accolta dal giudice del gravame, smentendo la pronuncia di primo grado che, invece, l'aveva respinta ritenendo non raggiunta la prova dell'inadempimento dell'albergatore. Le ragioni alla base di tale decisioni erano di natura processuale.

Il Giudice di pace ha errato nel ritenere non raggiunta la prova dei disservizi a carico dell'attore, dato che il convenuto-albergatore aveva allegato determinati fatti contrari (ad es., che lo scaldabagno funzionasse nei giorni successivi; che era stato offerto un alloggio alternativo).

Le regole di riparto dell'onere probatorio, per giurisprudenza costante, impongono che, in un rapporto contrattuale, l'attore-creditore alleghi la fonte dell'obbligazione e la circostanza dell'inadempimento; mentre il convenuto-debitore, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione medesima, ovvero il fatto che l'inadempimento, o l'inesatto adempimento, sia dovuto a fatti a sé non imputabili (Cass. sez. Unite 30 ottobre 2001, n. 13533).

Il giudice di primo grado aveva erroneamente addossato all'attore un onere che non gli spettava, pertanto il tribunale dell'appello, dato che il convenuto non aveva dimostrato il proprio esatto adempimento (a nulla rilevando la proposta meramente transattiva di cambio dell'alloggio), riteneva dimostrati i disservizi lamentati. Una sorte diversa ha subito la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, respinta per non essere stata ravvisata la violazione grave di un interesse costituzionalmente tutelato.

Il tribunale aderisce rigorosamente all'impostazione, fatta propria dalla giurisprudenza (Cass. sez. Unite 11 novembre 2008, n. 26972), secondo cui il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da inadempimento contrattuale è astrattamente possibile e può essere riconosciuto, purché siano soddisfatti quei medesimi requisiti richiesti per il danno di fonte extracontrattuale. Quindi, se il danno non è conseguenza di un fatto di reato (che il giudice civile può conoscere in via incidentale); oppure, se la legge non prevede espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale, trova applicazione la disciplina generale (art. 2059 c.c.).

Deve essere soddisfatta la riserva di legge ivi prevista, che può essere colmata dal dettato costituzionale; deve risultare leso – in modo grave – un interesse di rango costituzionale, cosa che, ne caso di specie, non è stata ravvisata dal tribunale.

Viene dato atto dell'esistenza di un orientamento dottrinario che sostiene non debba applicarsi la disciplina del danno aquiliano, dal momento che le parti hanno stipulato un contratto, riversando nel regolamento anche interessi non patrimoniali che essi conoscevano e che esigono vengano tutelati.

Viene anche preso atto del fatto che, aderendo alla teoria giurisprudenziale (che poi il tribunale ha sposato), ci sarebbe il rischio che ogni soggetto obbligato possa accettare il rischio delle conseguenze di un proprio inesatto adempimento, dato che, alla peggio, rischierebbe una condanna alle mere restituzioni. Ad ogni modo, secondo il tribunale, la materia risulta ancora oggi “nebulosa”, tanto da condurlo ad aderire all'opinione giurisprudenziale restrittiva.

L'intento è dichiaratamente anche quello di impedire l'accesso troppo agevole alla risarcibilità del danno esistenziale, con annesso rischio di proliferazione delle richieste risarcitorie bagatellari. Inoltre, la prospettiva di risarcire sempre i pregiudizi non patrimoniali insiti in un contratto andrebbe a disincentivare l'uso dello strumento contrattuale, da intendersi come forma principale di produzione e circolazione della ricchezza. Il dovere di solidarietà sociale, costituzionalmente previsto (art. 2 Cost.), impone altresì di tollerare i pregiudizi (non patrimoniali) che da un inesatto adempimento contrattuale possano derivare.

La risarcibilità di interessi non patrimoniali sarebbe comunque possibile se, analizzando la causa concreta del contratto stipulato, emergesse che tali interessi siano stati perseguiti dalle parti in via esclusiva, o quantomeno in modo prevalente, tanto da ritenere che, divenuto irrealizzabile il suddetto interesse, venga meno la causa stessa del contratto. Ciò non è stato ravvisato nel caso di specie, sicché l'istanza risarcitoria non è stata accolta.

L'accoglimento della domanda di risoluzione ha portato l'albergatore alla restituzione del prezzo pagato, in adempimento di un'obbligazione di valuta, con aggiunta di interessi corrispettivi calcolati al saggio legale dalla data del pagamento, stante l'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione. L'accoglimento della sola domanda di risoluzione ha comportato un accoglimento parziale dell'appello, tanto da giustificare la compensazione delle spese di lite

Andrea Castiglioni - Avvocato in Bergamo
Avv. Antonino Sugamele

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