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Sentenza

Quali sono le condizioni per la segnalazione alla CRIF S.p.A in caso di ritardi ...
Quali sono le condizioni per la segnalazione alla CRIF S.p.A in caso di ritardi nei pagamenti. E per somme di modico vale?
Tribunale Mantova Sez. II, Sent., 02/07/2019
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Seconda

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 256/2016 e al n. 1612/16 r.g. promosse la prima da:

O.F.F. S.A.S. (C.F.: (...)), F.G. (C.F.: (...)), B.S. (C.F.: (...)) e da F.A. (C.F.: (...)) con il patrocinio dell'avv. FAVALESI MARCO, e dall'avv. TEDOLDI RUDJ, elettivamente domiciliati in VIA GNUTTI, 64/B - CASTIGLIONE delle STIVIERE presso lo studio dei predetti difensori, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;

ATTORI

contro

M.P.S. S.P.A. (C.F.: (...)) con il patrocinio dell'avv. BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE AMEDEO, 22 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

e la seconda da

O.F.F. S.A.S. (C.F.: (...)), F.G. (C.F.: (...)), B.S. (C.F.: (...)) e da F.A. (C.F.: (...)) con il patrocinio dell'avv. FAVALESI MARCO, e dall'avv. TEDOLDI RUDJ, elettivamente domiciliati in VIA GNUTTI, 64/B - CASTIGLIONE delle STIVIERE presso lo studio dei predetti difensori, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione in opposizione a precetto;

ATTORI

contro

M.P.S. S.P.A. (C.F.: (...)) con il patrocinio dell'avv. BOSIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA C. POMA, 15 - MANTOVA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

Oggetto: 146041 - contratti bancari / 100001 - opposizione a precetto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 22-1-2016 la società O.F.F. s.a.s. (di seguito O. s.a.s.), F.G., B.S. e F.A. esponevano 1) che O.F.F. Sas aveva intrattenuto rapporti di conto corrente con l'istituto di credito convenuto: specificamente per l'apertura del conto corrente sbf/anticipo fatture n. (...) e l'apertura del conto corrente ordinario n. (...); 2) che la banca aveva applicato tassi usurari e che avrebbe dovuto restituire, quantomeno, Euro 63.317,38 all'esito del ricalcolo del conto corrente SBF n. (...) ed Euro 27.364,65 all'esito del ricalcolo del conto corrente ordinario n. (...) per un totale di Euro 90.682,03; 3) che i rapporti di conto corrente erano stati chiusi in data 09.02.2011 con saldo pari a zero; 4) che la banca aveva provveduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e le spese in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 7 della Del.CICR del 9 settembre 2000; 5) che l'istituto di credito non aveva provveduto a calcolare la commissione di massimo scoperto sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì sulla somma massima utilizzata nel trimestre, contraddicendo la natura e la definizione stessa della commissione, da ciò conseguendo la nullità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, non aventi giustificazione causale e, inoltre, che non era stato specificato il periodo temporale del debito massimo su cui veniva calcolata sicché difettava il requisito della determinabilità; 6) che non erano stati correttamente applicati i giorni di valuta; 7) che O.F.F. s.a.s. aveva altresì stipulato, il giorno 14 novembre 2003, contratto di mutuo ipotecario fondiario a tasso variabile di cui all'atto n. (...) rep., racc. (...) notaio dott. M.A., in forza del quale la banca aveva concesso a titolo di mutuo l'importo di Euro.110.000,00 da restituire alla banca mutuante in 180 (centottanta) rate mensili, contratto che prevedeva un tasso contrattuale, al momento della sottoscrizione, del 4,385% e che, successivamente, era prevista l'applicazione del tasso corrispondente all'interesse determinato aumentando di 2,25 (due virgola venticinque) punti il valore dato dalla "media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso EURIBOR 3 mesi, relative ai primi due mesi di ogni trimestre solare immediatamente precedente le date di revisione pubblicate sul quotidiano Il Sole 24 ore o su altra stampa specializzata" e un tasso in caso di mora pari al "tasso del mutuo in vigore al momento dell'inadempimento" maggiorato di due punti percentuali (quindi 6,385%); 8) che a garanzia della concessione del mutuo, B.S. e F.A. avevano concesso a favore della mutuataria ipoteca indivisibile e solidale su un fabbricato sito in Casteldidone; 9) che il tasso di mora pattuito era da considerarsi usurario con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815 II co. c.c.; 10) che, avendo la società O. s.a.s. versato somme maggiori rispetto al dovuto, nessuna decadenza dal beneficio del termine poteva essersi verificata cosicché essa avrebbe dovuto restituire per il futuro il solo capitale mutuato; 11) che non essendovi alcun debito di O. s.a.s. da garantire, essendo in realtà quest'ultima creditrice nei confronti della Banca, nessuna somma poteva essere pretesa nei confronti dei garanti; 12) che non vi era contezza di quali fossero le fideiussioni poste dalla banca a fondamento della pretesa e richiamate nella sua comunicazione datata 23.11.2015 e che i fideiussori avevano garantito unicamente i rapporti di conto corrente e le eventuali aperture di credito concesse su tali conti e non certo il mutuo, sicché essendo stati chiusi i conti correnti nel 2010 con saldo pari a zero, le eventuali fideiussioni rilasciate da parte delle signore B. e F. dovevano considerarsi estinte; 13) che l'istituto di credito doveva provvedere alla cancellazione delle segnalazioni aperte in centrale rischi nei confronti dei garanti, non sussistendo più alcuna obbligazione in capo a essi; 14) che l'esperito procedimento di mediazione non aveva dato esito: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che venisse accertata la nullità di svariate clausole contrattuali, di avere versato l'importo, non dovuto, di Euro 93.009,11 euro, che O. s.a.s. fosse dichiarata tenuta a restituire per il futuro solo il capitale mutuato, salva eventuale compensazione con i crediti di O. s.a.s. accertati in corso di causa, che la banca venisse condannata alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, previa compensazione con quanto eventualmente dovuto alla banca, che venisse dichiarata la liberazione dei garanti e la nullità delle fideiussioni e, infine, che la banca convenuta venisse condannata a effettuare gli aggiornamenti in centrale rischi secondo le risultanze di causa.

Si costituiva la Banca M.P.S. s.p.a. la quale sosteneva 15) che il diritto alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente versato si era prescritto per le poste anteriori ai dieci anni dalla presentazione della domanda; 16) che controparte non aveva allegato il contratto di conto corrente; 17) che, con riguardo ai contratti di conto corrente, si era attenuta alle pattuizioni convenute e alla disciplina di settore; 18) che non vi era prova che il mutuo fosse stato stipulato a tassi usurari e che non poteva operarsi, a tal fine, la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori; 19) che nessuna somma poteva essere riconosciuta in favore della controparte neppure a titolo di compensazione; 20) che B.S. e F.A. si erano costituite terze datrici di ipoteca in relazione al mutuo fondiario e che, con fideiussione del 8-9-1997 rinnovata il 4-3-2004/4-1-2006, esse avevano prestato garanzia nei confronti di B.A.M. s.p.a. (incorporata nella Banca M.P.S. s.p.a.) in favore della O. s.a.s., da intendersi estese stanti le previsioni ivi inserite, anche al rapporto di mutuo in questione; 21) che parimenti F.F. e F.G. avevano prestato fideiussione in data 8-7-2007 rinnovata il 4-3-2004 con contenuti identici; 22) che la domanda di cancellazione delle segnalazioni alla centrale rischi era generica e infondata: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'istituto di credito chiedeva il rigetto della domanda e la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

Con atto di citazione notificato in data 20-4-2016 la società O.F.F. s.a.s. (di seguito O. s.a.s.), F.G., B.S. e F.A. esponevano 23) che, in data 25-2-2016, era stato notificato a O. s.a.s., a B.S. e a F.A. atto di precetto con il quale Banca M.P.S. s.p.a. aveva loro intimato il pagamento di Euro 71.121,05 oltre alle spese generali, IVA e CPA e agli interessi sino al saldo e ciò alla stregua del mutuo fondiario di cui all'atto n. (...) rep. e n. (...) racc. notaio dott. M. A. del 14-11-2003, in relazione al quale B.S. e F.A. avevano prestato garanzia ipotecaria; 24) che O. s.a.s. aveva notificato alla banca atto di citazione in data 22-1-2016 con cui aveva contestato la pretesa dell'istituto di credito assumendo di essere creditrice, causa che era stata rubricata al n. 256/16; 25) che non era determinato il criterio di calcolo della somma pretesa; 26) che con il mutuo erano stati pretesi interessi usurari posto che il tasso contrattuale era stato convenuto nella misura del 4,385%, che le spese totali avevano un incidenza del 0,105%, che il tasso di mora pattuito del 6,490% (6,385+0,105), laddove il tasso soglia era pari al 6,225%; 27) che, inoltre, gli interessi di mora dovevano aggiungersi agli interessi corrispettivi; 28) che, stante la nullità della clausola concernente gli interessi, essa era tenuta a restituire il solo importo in linea capitale pari a Euro 110.000,00; 29) che la società aveva finora versato Euro 93.009,11 (di cui quantomeno Euro 13.513,44 per interessi di mora) laddove, essa avrebbe dovuto rimborsare Euro 85.796,05 (senza interessi, per le ragioni esplicitate) sicché era nei termini della dilazione di pagamento concessa, con la conseguenza che il credito residuo della banca era inesigibile e che la stessa non aveva il diritto di agire esecutivamente; 30) che la banca non aveva conteggiato due pagamenti di Euro 850,00; 31) che inoltre la società O. era creditrice verso la banca di Euro 90.682,03 in relazione a somme che la banca aveva illegittimamente addebitato sui conti correnti n. (...) e n. (...) a titolo di capitalizzazione di interessi ultralegali anche usurari, commissioni e competenze varie in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c. e della normativa di settore, credito che essa pretendeva di opporre in compensazione: alla stregua di tali deduzioni gli istanti chiedevano che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e che, per le complesse ragioni esposte, venisse dichiarata l'insussistenza totale o parziale del diritto della banca di procedere a esecuzione forzata.

Si costituiva la Banca M.P.S. s.p.a. la quale sosteneva 32) che la contestazione circa l'indeterminatezza del credito era generica, che la misura di quanto dovuto era desumibile dal contratto e dalle ricevute di pagamento e che tutti i versamenti erano stati conteggiati dovendosi ritenere versato ad altro titolo l'importo di Euro 1.700,00 menzionato dagli opponenti; 33) che non era fondato l'assunto circa la usurarietà del mutuo non potendo condividersi i conteggi operati da controparte posto che non potevano sommarsi gli interessi moratori e quelli corrispettivi; 34) che era infondata la pretesa di controparte di opporre in compensazione dei crediti sia perché insussistenti sia perché non accertati: alla luce di tali considerazioni la difesa dell'istituto di credito, rilevato che sussisteva litispendenza tra le domande del giudizio e quello rubricato al n. 256/16 chiedeva che venisse dichiarata la litispendenza e, comunque, che l'opposizione venisse rigettata, con conferma dell'efficacia del precetto intimato.

Rigettata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., disposta la riunione dei due procedimenti ed espletata c.t.u., affidata al dott. M.V., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Premesso che dalla documentazione allegata risulta che il conto anticipi n. (...) risulta chiuso già nel 2008 mentre il conto (...) è stato chiuso nel febbraio 2011, va evidenziato che, a fronte delle eccezioni di mancata pattuizione di clausole riguardanti la capitalizzazione degli interessi e la commissione di massimo scoperto risultanti dagli estratti conto allegati, parte convenuta non ha prodotto il contratto di conto corrente o comunque la relativa pattuizione, sicché gli addebiti effettuati a tale titolo non potevano ritenersi dovuti.

In ordine alla dedotta applicazione di tassi usurari in periodi successivi alla stipula dei singoli contratti va rammentato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 30-1-2018 n. 2311; Cass. S.U. 19-10-2017 n. 24675) sicché nessun importo per interessi, a tale titolo, può essere ritenuto indebitamente versato alla banca.

Del tutto generica e non provata è la deduzione circa l'illegittima applicazione da parte della banca dei giorni di valuta.

Occorre evidenziare che la banca ha efficacemente eccepito la prescrizione del diritto del correntista alla restituzione di somme (cfr. Cass. S.U. 13-6-2019 n. 15895) e che l'atto interruttivo di essa coincide con la notifica della domanda avvenuta il 22 gennaio 2016 non essendo riscontrabili per il periodo anteriore altri atti interruttivi ed essendo del tutto generico sul punto il verbale di mediazione; va aggiunto che non risulta sia stato stipulato tra le parti un contratto di apertura di credito sicché il calcolo della prescrizione è stato correttamente effettuato con decorrenza a ritroso dall'atto interruttivo sopra indicato.

Alla stregua di tali considerazioni e delle domande spiegate, risulta del tutto superfluo dare ingresso alla istanza ex art. 210 c.p.c. reiterata dalla difesa di parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro anche in relazione al periodo ultradecennale e coperto da prescrizione.

Tenendo conto dei criteri sopra riportati e avuto riguardo alle risultanze della relazione predisposta dal dott. M. V. le cui conclusioni sono state assunte a seguito di approfondita analisi condotta nel contraddittorio anche tecnico con le parti e che, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione, ne consegue che, quanto al conto corrente n. (...), il saldo al momento della chiusura del rapporto viene ricalcolato in Euro 1.718,58 a favore del correntista (l'importo di Euro 0,24 per superamento del tasso soglia non può essere considerato per quanto sopra esposto) e, quanto al conto corrente n. (...), il saldo viene rideterminato in Euro 28,79 sempre a favore del correntista: la banca va quindi condannata a pagare alla società O. s.a.s. l'importo di Euro 1.747,00 oltre agli interessi legali dal 22 gennaio 2016 sino al saldo effettivo, esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta ex art. 2033 c.c..

In ordine al contratto di mutuo va osservato che gli istanti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto che venga accertata l'usurarietà del mutuo (in relazione al quale sarebbe stato versato il complessivo importo di Euro 93.009,11), che nessuna decadenza dal beneficio del termine si sarebbe verificata e che venga stabilito l'obbligo per O. s.a.s. di restituire per il futuro alle scadenze pattuite, solo il capitale mutuato, salva eventuale compensazione con i crediti ad essa spettanti per i pagamenti indebiti effettuati: ne consegue che occorre prendere in esame le deduzioni formulate in ordine alla dedotta usurarietà del mutuo fondiario n. (...) rep. e n. (...), racc. notaio dott. M.A. del 14 novembre 2003, non potendosi ritenere rinunciate le domande e le eccezioni formulate con gli atti introduttivi; va solo dato atto della cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda volta ad accertare l'inesistenza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo dedotto e ciò in considerazione della avvenuta conversione del pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva come concordemente rilevato da entrambe le parti.

In proposito va ribadito che l'interesse di mora ha funzione diversa rispetto a quello corrispettivo e cioè quella di risarcire il danno conseguente all'inadempimento (v. art. 1224 c.c.) rispetto a quella di remunerare il capitale erogato per il finanziamento sicché, onde verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, il tasso di mora va considerato in modo separato rispetto a quello corrispettivo, con esclusione della sommatoria dei due saggi di interesse; va poi notato che non è corretto confrontare il tasso moratorio pattuito con le rilevazioni trimestrali in quanto tale operazione conduce a parificare interessi rilevati nella fase fisiologica del rapporto rispetto a quelli applicati nell'ipotesi di inadempimento e che, proprio per tale ragione, sono notoriamente caratterizzati da un tasso più elevato, sicché è necessario fare riferimento ai risultati della rilevazione effettuata dalla B.I. nel III trimestre 2001, con aumento di 2,1 punti percentuali: orbene tenuto conto che il tasso soglia, al momento della stipula del mutuo, era pari al 6,225% da maggiorarsi del 2,1% per quanto sopra detto, ne consegue che il tasso di mora pattuito (pari al 6,385%) anche maggiorato della quota percentuale delle spese (pari, secondo la prospettazione attorea, al 0,105%), non superava il tasso soglia.

Merita evidenziare, quanto alla dedotta natura "non sostitutiva" dei tassi di interesse di mora, che nel contratto in esame è previsto, in conformità rispetto a quanto previsto nella Del.CICR del 9 febbraio 2000, che gli interessi di mora siano dovuti sulle rate scadute e con esclusione, per tali importi, di capitalizzazione periodica sicchè, rispetto al medesimo capitale, non vi è contestualità nell'applicazione di interessi corrispettivi e di mora: ove infatti una rata sia scaduta, matureranno gli interessi di mora sulla stessa rata scaduta mentre sul capitale a scadere (nell'ipotesi in cui la banca non abbia esercitato il proprio diritto di recesso) saranno conteggiati solo gli interessi corrispettivi; qualora poi la banca receda dal contratto, gli interessi di mora saranno calcolati sulle rate già scadute e sul solo capitale a scadere, sicché neppure in tal caso vi è una contestuale applicazione sulle stesse somme di interessi di mora e corrispettivi.

Né può condividersi il criterio di calcolo c.d. del tasso effettivo di mora (t.e.m.o.) in quanto viene determinato (secondo la formula inversa per determinare il tasso di interesse) moltiplicando gli interessi di mora (applicati sulla intera rata, composta di capitale e interesse) x 36.500 e dividendo tale importo per la quota capitale moltiplicata per i giorni di mora, con la conseguenza che, mediante tale formula, il tasso di interesse risulta maggiore di quello nominalmente pattuito, dovendosi in proposito rilevare che mentre gli interessi di mora, al numeratore, sono determinati sull'intera rata (rata x tasso di mora x giorni di ritardo / 365) al denominatore il capitale è solo la quota capitale della rata, in violazione della previsione per la quale gli interessi di mora si applicano sulla intera rata scaduta in tal modo comparando elementi di per sè non omogenei (senza peraltro considerare che se la rata considerata è la prima che, nel piano di ammortamento alla francese, contiene una quota di interessi superiore al capitale, si amplifica l'effetto di aumento del tasso).

Va ribadito anche che l'eccezione di mancato computo di due pagamenti di Euro 850,00 risulta genericamente formulata non essendo stato specificato quando essi sarebbero stati corrisposti e in relazione a quale rata., tanto più che i rapporti in essere tra la società e la banca erano diversi.

Deve ritenersi infondata la domanda volta a ottenere la declaratoria di nullità della clausola contenuta nel contratto di mutuo all'art. 5, atteso che il suo contenuto è determinabile per relationem, in relazione alle pattuizioni regolanti gli oneri a carico del mutuatario e contenute nel contratto di mutuo.

Non merita accoglimento la domanda volta a far dichiarare la liberazione dei garanti atteso che nel testo delle fideiussioni si trova scritto che "...per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite, o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi,...." e che, nel testo delle fideiussioni rinnovate, è riportato che ".........Restano quindi valide tutte le clausole e condizioni da noi precedentemente sottoscritte e di cui la presente si intende parte integrante": in considerazione del fatto che il tenore di tali clausole consente di ritenere, senza incertezza alcuna, che i garanti fossero tenuti a garantire anche il rapporto di mutuo e in considerazione del fatto che dal 2011 parte opponente non ha più corrisposto alcuna rata del mutuo (salvi i versamenti effettuati, in corso di causa, per la conversione del pignoramento) e che il debito residuo, ammontava, al momento della notifica dell'atto di precetto, a Euro 71.121,05 oltre agli interessi successivi e agli accessori di legge, ne consegue che i garanti non possono considerarsi liberati dagli obblighi assunti con l'istituto mutuante.

Da quanto precede consegue che deve essere respinta anche la domanda volta a ottenere l'emanazione dell'ordine alla banca di effettuare gli aggiornamenti in centrale rischi secondo le risultanze della presente causa.

Va infine rigettata la domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla difesa dell'istituto di credito dovendosi escludere che gli attori abbiano agito con dolo o colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, rilevandosi che, in entrambe le cause, gli attori debbono ritenersi soccombenti avuto riguardo al complesso delle domande proposte e al minimale accoglimento della pretesa attorea, salvo porsi a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di consulenza tecnica; va precisato che gli attori, per quanto sopra esposto, debbono considerarsi integralmente soccombenti anche in relazione al giudizio n. 1612/16 r.g. parzialmente definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e ciò in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Occorre infine precisare che la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico per gli onorari (cfr. Cass. 28-5-2018 n. 13276) e, conseguentemente, riconoscendosi, per la fase anteriore alla riunione, Euro 3.980,00 in relazione al giudizio n. 1612/16 e, parimenti, Euro 3.980,00 in relazione a quello n. 256/16, cui debbono aggiungersi complessivamente Euro 9.450,00 per la fase istruttoria e quella decisoria.
P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna Banca M.P.S. s.p.a. a pagare alla società O. s.a.s. l'importo di Euro 1.747,00 oltre agli interessi legali dal 22 gennaio 2016 sino al saldo effettivo;

- rigetta ogni altra domanda attorea;

- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda volta ad accertare l'inesistenza del diritto di Banca M.P.S. s.p.a. di procedere ad esecuzione forzata;

- rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c.;

- condanna altresì gli attori, in solido, a rimborsare alla Banca M.P.S. s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in Euro 17.410,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge; pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà, le spese di consulenza tecnica.

Così deciso in Mantova, il 2 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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