Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92; in G.U. del 21 agosto 2019, n. 195
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92; in G.U. del 21 agosto 2019, n. 195
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.(19G00105) Vigente al: 5-9-2019 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadiniresponsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena econsapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita',nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche laconoscenza della Costituzione italiana e delle istituzionidell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisionee la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva edigitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e albenessere della persona. Art. 2 Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica 1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre delprimo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presentelegge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituitol'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa laconoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali,economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziativedi sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviatedalla scuola dell'infanzia. 2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazionepromuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalleseguenti: «di competenze civiche, linguistiche». 3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istitutol'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandoneanche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essereinferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orarioobbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere ilpredetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quotadi autonomia utile per modificare il curricolo.
4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversaledell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docentisulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioniscolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nellescuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docentiabilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5.Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e'affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente concompiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggettodelle valutazioni periodiche e finali previste dal decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Ildocente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di votoespresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cuie' affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e lacoerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivareincrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne'ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorioprevisto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti dicoordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo chela contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri acarico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. 9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolasticosuccessivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogatil'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' ilcomma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 62. Art. 3 Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite lineeguida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ovenon gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo dellecompetenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con leIndicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia edel primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioninazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i liceie le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti,assumendo a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unioneeuropea e degli organismi internazionali; storia della bandiera edell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottatadall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizionidell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo aldiritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela delpatrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonioculturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. 2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civicasono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione allasalute e al benessere, l'educazione al volontariato e allacittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare erafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali edella natura. Art. 4 Costituzione e cittadinanza1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' postala conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essereintrodotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionalesia nella scuola dell'infanzia e del primociclo, sia in quella delsecondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori dellaresponsabilita', della legalita', della partecipazione e dellasolidarieta'. 2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismoistituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottateiniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomiaordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva,possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degliistituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra lecompetenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorsodi istruzione e formazione, devono conseguire. 4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 dellaCostituzione possono essere promosse attivita' per sostenerel'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondodel lavoro. Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale 1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazionecivica, di cui all' articolo 2, e' prevista l'educazione allacittadinanza digitale. 2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativaerogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevedealmeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, dasviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni edegli studenti: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente lacredibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni econtenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali eindividuarei mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per undeterminato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraversol'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercareopportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativaattraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambitodell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblicospecifico ed essere consapevoli della diversita' culturale egenerazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado diproteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che siproducono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi,rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividereinformazioni personali identificabili proteggendo se stessi e glialtri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezzaapplicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei datipersonali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischiper la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoliin ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologiedigitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusionesociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili albullismo e al cyberbullismo. 3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, didiffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutareeventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due anni laConsulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescentedigitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma4. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca sono determinati i criteri di composizione e lemodalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in mododa assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti,delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante perl'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta. 5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente alMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca unarelazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnalaeventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con iltavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29maggio 2017, n. 71. 7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della Consulta, ai suoicomponenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di presenzao altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese. Art. 6 Formazione dei docenti 1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milionidi euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazionedei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversaledell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione deidocenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le attivita' dicui al primo periodo. 2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzaregli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei lorobisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche', in
conformita' al principio di sussidiarieta' orizzontale, specificiaccordi in ambito territoriale. Art. 7 Scuola e famiglia 1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversaledell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti allacittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione conle famiglie, anche integrando il Patto educativo dicorresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 delregolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sonoabrogati. Art. 8 Scuola e territorio 1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integratocon esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione direti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali,con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolareriguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanzaattiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuativedel presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cuila comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cuiall'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui leistituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primoperiodo. 2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative incollaborazione con le scuole, con particolare riguardo allaconoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loroorgani, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizionestabile di spazi verdi e spazi culturali. Art. 9 Albo delle buone pratiche di educazione civica 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricercacostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,l'Albo delle buone pratiche di educazione civica. 2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalleistituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dalMinistero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca perl'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica eall'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere ediffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. Art. 10 Valorizzazione delle migliori esperienze 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricercaindice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado diistruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione dellemigliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di
promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale. Art. 11 Relazione alle Camere 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricercapresenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazionesull'attuazione della presente legge, anche nella prospettivadell'eventuale modifica dei quadri orari cheaggiunga l'ora diinsegnamento di educazione civica. Art. 12 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelleregioni a statuto speciale e nelleprovince autonome di Trento e diBolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative normedi attuazione. Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessateprovvedono all'attuazione dellapresente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.
22-08-2019 18:30
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