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Sentenza

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica....
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92; in G.U. del 21 agosto 2019, n. 195
LEGGE 20 agosto 2019, n. 92; in G.U. del 21 agosto 2019, n. 195
Introduzione  dell'insegnamento  scolastico  dell'educazione  civica.(19G00105) Vigente al: 5-9-2019  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della  Repubblica  hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Principi 1.   L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadiniresponsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  econsapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita',nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  laconoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzionidell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisionee la promozione dei principi  di  legalita', cittadinanza  attiva  edigitale, sostenibilita'  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  albenessere della persona. Art. 2 Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica 1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre  delprimo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presentelegge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituitol'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  laconoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali,economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.  Iniziativedi sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviatedalla scuola dell'infanzia. 2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e  formazionepromuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.226, le parole: «di competenze linguistiche»  sono  sostituite  dalleseguenti: «di competenze civiche, linguistiche». 3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istitutol'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica,  specificandoneanche, per ciascun anno di  corso,  l'orario,  che  non  puo'  essereinferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del  monte  orarioobbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per  raggiungere  ilpredetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quotadi autonomia utile per modificare il curricolo. 
4.  Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversaledell'educazione civica e'  affidato,  in  contitolarita',  a  docentisulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le   istituzioniscolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nellescuole del secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  docentiabilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5.Per ciascuna classe e' individuato,  tra  i  docenti  a  cui  e'affidato  l'insegnamento  dell'educazione  civica,  un  docente   concompiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  e'  oggettodelle  valutazioni  periodiche  e   finali   previste   dal   decretolegislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  aldecreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Ildocente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  votoespresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cuie' affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 7. Il dirigente  scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  lacoerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono  derivareincrementi o modifiche dell'organico del  personale  scolastico,  ne'ore  d'insegnamento  eccedenti   rispetto   all'orario   obbligatorioprevisto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti dicoordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,  salvo  chela contrattazione d'istituto  stabilisca  diversamente  con  oneri  acarico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. 9.  A  decorrere  dal  1°  settembre  del  primo  anno   scolasticosuccessivo all'entrata in vigore della presente legge, sono  abrogatil'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169,  nonche'  ilcomma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo  17  del  decretolegislativo 13 aprile 2017, n. 62. Art. 3 Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 1.  In  attuazione  dell'articolo  2,  con  decreto  del   Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite lineeguida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano,  ovenon  gia'  previsti,  specifici  traguardi  per  lo  sviluppo   dellecompetenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con leIndicazioni nazionali per il curricolo delle scuole  dell'infanzia  edel primo ciclo di istruzione, nonche' con il  documento  Indicazioninazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i  liceie le linee guida per gli istituti tecnici  e  professionali  vigenti,assumendo a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello  Stato  italiano,  dell'Unioneeuropea e degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera  edell'inno nazionale; b)  Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile,   adottatadall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizionidell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo  aldiritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e  tutela  delpatrimonio ambientale, delle  identita',  delle  produzioni  e  delle
eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla  valorizzazione  del  patrimonioculturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. 2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civicasono  altresi'  promosse  l'educazione  stradale,  l'educazione  allasalute  e  al  benessere,  l'educazione  al   volontariato  e   allacittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare erafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli  animali  edella natura. Art. 4 Costituzione e cittadinanza1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica  e'  postala conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni  devono  essereintrodotti alla conoscenza dei contenuti della  Carta  costituzionalesia nella scuola dell'infanzia e del primociclo, sia in  quella  delsecondo ciclo, per sviluppare competenze  ispirate  ai  valori  dellaresponsabilita',  della  legalita',  della  partecipazione  e   dellasolidarieta'. 2.  Al  fine   di   promuovere   la   conoscenza   del   pluralismoistituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottateiniziative per lo studio degli statuti  delle  regioni  ad  autonomiaordinaria e speciale. Al fine di promuovere la  cittadinanza  attiva,possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e  degliistituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 3.  La  conoscenza  della  Costituzione  italiana  rientra  tra  lecompetenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di  ogni  percorsodi istruzione e formazione, devono conseguire. 4.  Con  particolare  riferimento  agli  articoli  1  e   4   dellaCostituzione  possono  essere  promosse   attivita'   per   sostenerel'avvicinamento responsabile e consapevole degli  studenti  al  mondodel lavoro. Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale 1.  Nell'ambito   dell'insegnamento   trasversale   dell'educazionecivica, di  cui  all'  articolo  2,  e'  prevista  l'educazione  allacittadinanza digitale. 2. Nel  rispetto  dell'autonomia  scolastica,  l'offerta  formativaerogata nell'ambito dell'insegnamento  di  cui  al  comma  1  prevedealmeno le seguenti abilita'  e  conoscenze  digitali  essenziali,  dasviluppare con gradualita' tenendo conto  dell'eta'  degli  alunni  edegli studenti: a)   analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   lacredibilita' e l'affidabilita' delle fonti di  dati,  informazioni  econtenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali eindividuarei mezzi e le forme  di  comunicazione  digitali  appropriati  per  undeterminato contesto; c) informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico  attraversol'utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercareopportunita' di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativaattraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambitodell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblicospecifico  ed  essere  consapevoli  della  diversita'   culturale   egenerazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identita'  digitale,  essere  in  grado  diproteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  siproducono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi,rispettare i dati e le identita'  altrui;  utilizzare  e  condividereinformazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e glialtri; f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   riservatezzaapplicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all'uso  dei   datipersonali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischiper la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico;essere in grado di proteggere se' e gli altri da  eventuali  pericoliin ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologiedigitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusionesociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili albullismo e al cyberbullismo. 3. Al fine di verificare l'attuazione  del  presente  articolo,  didiffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati  e  di  valutareeventuali esigenze di  aggiornamento,  il  Ministro  dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca convoca  almeno  ogni  due  anni  laConsulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e  dell'adolescentedigitale,   istituita   presso    il  Ministero    dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma4. 4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  edella ricerca  sono  determinati  i  criteri  di  composizione  e  lemodalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in  mododa assicurare la rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti,delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita'  garante  perl'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta. 5. La Consulta  di  cui  al  comma  3  presenta  periodicamente  alMinistro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   unarelazione sullo stato di attuazione del presente articolo  e  segnalaeventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 6. La Consulta di cui al comma 3  opera  in  coordinamento  con  iltavolo tecnico istituito ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  29maggio 2017, n. 71. 7. Per l'attivita' prestata nell'ambito  della  Consulta,  ai  suoicomponenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di  presenzao altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese. Art. 6 Formazione dei docenti 1. Nell'ambito delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  125,della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4  milionidi euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazionedei docenti sulle tematiche  afferenti  all'insegnamento  trasversaledell'educazione civica.  Il  Piano  nazionale  della  formazione  deidocenti, di cui all'articolo 1, comma  124,  della  legge  13  luglio2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le  attivita'  dicui al primo periodo. 2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di  armonizzaregli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al  comma1, le istituzioni scolastiche effettuano una  ricognizione  dei  lorobisogni formativi e possono promuovere accordi di  rete  nonche',  in
conformita' al principio  di  sussidiarieta'  orizzontale,  specificiaccordi in ambito territoriale. Art. 7 Scuola e famiglia 1.   Al   fine   di    valorizzare    l'insegnamento    trasversaledell'educazione  civica  e  di  sensibilizzare  gli   studenti   allacittadinanza responsabile, la scuola rafforza la  collaborazione  conle   famiglie,   anche   integrando    il    Patto    educativo    dicorresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento  di  cuial decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249,estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli  da  412  a  414  delregolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928,  n.  1297,  sonoabrogati. Art. 8 Scuola e territorio 1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica  e'  integratocon esperienze extra-scolastiche, a  partire  dalla  costituzione  direti anche di durata pluriennale con  altri  soggetti  istituzionali,con il mondo del volontariato e del Terzo  settore,  con  particolareriguardo a  quelli  impegnati  nella  promozione  della  cittadinanzaattiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  edella ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sono definite le modalita'  attuativedel presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra  cuila comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche  di  cuiall'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui leistituzioni  scolastiche  possono  collaborare  ai  fini  del   primoperiodo. 2.  I   comuni   possono   promuovere   ulteriori   iniziative   incollaborazione  con  le  scuole,  con   particolare   riguardo   allaconoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei  loroorgani, alla conoscenza  storica  del  territorio  e  alla  fruizionestabile di spazi verdi e spazi culturali. Art. 9 Albo delle buone pratiche di educazione civica 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricercacostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,l'Albo delle buone pratiche di educazione civica. 2.  Nell'Albo  sono  raccolte  le  buone  pratiche  adottate  dalleistituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dalMinistero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  perl'attuazione  delle  tematiche  relative  all'educazione   civica   eall'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di  condividere  ediffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. Art. 10 Valorizzazione delle migliori esperienze 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricercaindice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e  grado  diistruzione,  un  concorso  nazionale  per  la  valorizzazione   dellemigliori esperienze in materia  di  educazione  civica,  al  fine  di
promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale. Art. 11 Relazione alle Camere 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricercapresenta,  con  cadenza   biennale,   alle   Camere   una   relazionesull'attuazione  della  presente  legge,  anche   nella   prospettivadell'eventuale modifica  dei  quadri  orari  cheaggiunga  l'ora  diinsegnamento di educazione civica. Art. 12 Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelleregioni a statuto speciale e nelleprovince autonome di Trento  e  diBolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  normedi attuazione. Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessateprovvedono  all'attuazione  dellapresente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   efinanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inseritanella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.
Avv. Antonino Sugamele

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