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Sentenza

La strage di Pizzolungo. La Corte di Appello di Palermo conferma il risarcimento...
La strage di Pizzolungo. La Corte di Appello di Palermo conferma il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale di Trapani e rigetta le ulteriori richieste di risarcimento, soffermandosi sulla categoria concettuale del danno non patrimoniale e sulla trasmissibilità iure hereditatis.
Corte d'Appello Palermo Sez. I, Sent., 03-07-2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara - Presidente

dr. Guido Librino - Consigliere

dr. Angelo Piraino - Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2129 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio

DA

A.M. (C.F. (...)), nata a T. in data (...), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gandolfo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Gioacchino Di Marzo n. 14/f, presso lo studio dell'avv. Domenico Damiani

appellante

CONTRO

S. Avv. A. (C.F. (...)), nato a P. in data (...), n. q. di tutore di D.M.B., n. a S. G. J. in data (...)

M.C. (C.F. (...)), nata a S. C. d'A. in data (...), n.q. di tutrice di M.A. (C.F. (...)), nato a P. in data (...)

B.A. (C.F. (...)), nata a C. in data (...), n.q. di tutrice di R.S., nato a C. in data (...)

S.F. (C.F. (...)), nata a B. P. in data (...), n.q. di tutrice di V.V., nato a E. in data (...)

MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO DI R.S.V., rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

appellati - contumaci

NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO

la sentenza n. 635/2014 pronunciata in data 10-16/06/2014 dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con citazione regolarmente notificata, M.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani l'avv. A.S., n. q. di tutore di B.D.M., C.M., n. q. di tutrice di A.M., A.B., n.q. di tutrice di S.R., F.S., n. q. di tutrice di V.V., chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a causa della morte della madre B.R. e dei fratelli G. e S.A., vittime dell'attentato mafioso meglio noto come "strage di Pizzolungo", verificatosi a Trapani in data 2/4/1985.

2. L'atto introduttivo del procedimento è stato, altresì, notificato al Fondo di R.S.V. presso il Ministero dell'Interno.

3. All'esito del procedimento, svoltosi nella contumacia di tutti i convenuti, il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, con sentenza n. 635/2014 dei giorni 10-16/06/2014, ha condannato i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 968.374,30, oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia sino all'effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese processuali.

4. Con citazione del 18/12/2014, M.A. ha proposto appello contro la predetta sentenza, invocando, in parziale riforma della stessa, il riconoscimento di una maggiore somma a titolo di risarcimento dei danni patiti.

5. Le parti appellate, ritualmente citate, non hanno provveduto a costituirsi in giudizio e vanno, pertanto, dichiarate contumaci.

6. All'udienza del 4/4/2018, sulle conclusioni della parte appellante, formulate come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale.

7. Va evidenziato che la parte appellante, nel formulare le proprie critiche alla sentenza impugnata, non ha proceduto a suddividere il proprio corposo atto difensivo in distinti motivi di appello, ma ha adottato una tecnica redazionale basata sulla trascrizione integrale di tutta la sentenza impugnata, seguita da una analitica dissertazione sulle varie tematiche giuridiche e fattuali oggetto del giudizio di primo grado.

8. Ciò nondimeno, questa Corte, con un supplementare sforzo di sintesi, ha individuato, nell'ambito della voluminosa esposizione, singoli motivi di appello, che verranno, pertanto, trattati singolarmente.

9. Con la prima parte dell'impugnazione, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno maturato direttamente in capo ai congiunti, barbaramente uccisi nell'ambito dell'eccidio verificatosi a Trapani in data 2/4/1985, e pervenuto nel suo patrimonio iure hereditatis.

10. A sostegno di tale domanda, invoca l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1361 del 23/01/2014, secondo il quale il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita alla vita è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella duplice configurazione di danno biologico terminale e di danno catastrofale.

11. Secondo il cennato orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale da perdita della vita rileverebbe ex se, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, e dovrebbe ricevere ristoro anche in caso di morte immediata o istantanea, senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza subita dalla stessa per la cosciente e lucida percezione della ineluttabilità della propria fine.

12. Il contrasto giurisprudenziale originato dalla pronuncia invocata dall'appellante ha trovato, tuttavia, composizione nella nota sentenza della Suprema Corte, pronunciata a Sezioni Unite, n. 15350 del 22/07/2015.

13. Con tale pronuncia, il cui orientamento è stato ribadito dalla Corte di legittimità anche successivamente (Cass. n. 5684 del 23/03/2016), è stato affermato che, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

14. La successiva pronuncia n. 21060 del 19/10/2016 del Supremo Collegio ha chiarito, poi, la differenza concettuale tra i presupposti del c.d. danno tanatologico e quelli del danno biologico terminale.

15. Il primo, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, va valutato in base al criterio dell'intensità della sofferenza provata, a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima.

16. Il secondo, invece, in ipotesi di morte cagionata dalla lesione, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo", è risarcibile per il tempo di permanenza in vita e il correlato diritto di credito al risarcimento è trasmissibile iure hereditatis.

17. Diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale è un pregiudizio della salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo, ed è stato ritenuto sempre esistente dalla giurisprudenza di legittimità, per effetto della percezione, anche non cosciente, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (Cass. n. 18163 del 28/8/2007).

18. Nel caso in esame, tuttavia, come puntualizzato dal giudice di primo grado, la devastante deflagrazione che provocò la c.d. strage di Pizzolungo ebbe ad uccidere istantaneamente B.R. e i figli G. e S.A., rispettivamente madre e fratelli dell'odierna appellante, i quali furono direttamente investiti dall'esplosione della bomba collocata per uccidere il sostituto Procuratore della Repubblica Carlo Palermo, di tal che non possono ritenersi sussistere i presupposti, in punto di fatto, per il riconoscimento in favore dell'odierna attrice dei danni, il cui risarcimento è stato richiesto a titolo ereditario.

19. Con la seconda parte dell'atto introduttivo, M.A. si duole del fatto che la misura del diritto al risarcimento riconosciuto iure proprio non sarebbe rispettosa del principio della integralità del ristoro del danno subito.

20. In particolar modo, nel richiamare la complessa evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato l'elaborazione della categoria concettuale del danno non patrimoniale, ha evidenziato che non sarebbe stato tenuto adeguatamente conto della particolare intensità del danno morale, inteso non solo quale patema d'animo e sofferenza meramente emotiva e interiore, ma quale lesione della dignità e della integrità morale, e non si sarebbe pervenuti ad una adeguata personalizzazione dell'ammontare del risarcimento, tenuto conto dello sconvolgimento radicale della propria esistenza, subito dall'appellante, a causa della improvvisa e tragica scomparsa della madre e dei due fratelli più piccoli.

21. La pronuncia impugnata, al riguardo, per un verso ha dato correttamente attuazione all'orientamento giurisprudenziale, ormai talmente consolidato da potersi ritenere integrare un vero e proprio "diritto vivente", secondo il quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è unitaria e ricomprende qualunque pregiudizio derivante dalla lesione di valori inerenti la persona.

22. Con la nota sentenza n. 26972 del 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione".

23. Tra i valori della persona presidiati da diritti inviolabili vi sono, certamente, quelli della dignità della persona e del rapporto parentale, beni irreversibilmente lesi, che devono trovare integrale ristoro, senza che la suddivisione in distinte voci di risarcimento possa concretamente comportare alcuna duplicazione delle poste risarcitorie, attesa l'unicità del danno non patrimoniale.

24. La sentenza di primo grado, in proposito, ha dato atto del fatto che M.A. ha offerto la prova dei danni subiti, sia con riferimento allo sconvolgimento della propria esistenza a causa del gravissimo attentato che l'ha privata dei suoi affetti più cari, sia con riferimento alle conseguenze di tipo affettivo e relazionale che ha subito a causa della privazione, in giovane età, della madre e dei fratelli più piccoli.

25. Non è stata, viceversa, raggiunta la prova della sussistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica della danneggiata, giacché gli appositi accertamenti tecnici, svolti mediante l'espletamento di una consulenza medico-legale, pur avendo accertato la presenza di un grave vissuto di lutto, non hanno evidenziato profili riconducibili ad una patologia o ad un disagio psichiatricamente riconducibili ad una specifica classificazione nosologica.

26. Per quantificare l'ammontare del risarcimento, il giudice di primo grado si è avvalso delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, al fine di contemperare il principio di personalizzazione del risarcimento con quello di equità e di uguaglianza.

27. Tale scelta viene pienamente condivisa da questa Corte, alla luce anche della costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale, predisposte tenendo conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in tema di unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, e costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto (Cass. n. 1553 del 22/01/2019).

28. Il Tribunale di Trapani, in particolar modo, all'interno della forbice tra i valori previsti, ha correttamente individuato l'ammontare dovuto in una somma prossima al tetto massimo, che è la misura da applicare nell'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare, come si evince dalla nota esplicativa delle medesime tabelle, tenendo espressamente conto della natura dolosa del delitto, della sua premeditazione, delle spietate modalità di attuazione e del modo del tutto inaspettato e devastante in cui il tragico lutto ha inciso nella giovane vita dell'appellante, che all'epoca non era chiaramente munita di maturi meccanismi di compensazione e di difesa, avendo poco meno di 11 anni.

29. La valutazione effettuata dal giudice di primo grado deve ritenersi, pertanto, pienamente condivisibile, risultando commisurata a tutte le specificità del caso in esame e costituendo il risultato della corretta applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale.

30. Nell'ultima parte dell'atto di appello, infine, l'appellante si duole del fatto che, nella liquidazione del danno, il giudice di prime cure non abbia correttamente liquidato i danni conseguenti alla mancata disponibilità tempestiva del risarcimento dovuto, non devalutando le somme dovute alla data in cui si è verificata la lesione oggetto del risarcimento.

31. Dall'esame della sentenza impugnata si evince chiaramente che il Tribunale di Trapani ha proceduto a liquidare l'ulteriore e diversa componente di danno, rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

32. Nel fare ciò, il giudice di primo grado ha applicato i criteri individuati dalla Corte di Cassazione con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 1712 del 17/2/1995, devalutando la somma capitale sino alla data del fatto, per poi rivalutarla, aggiungendovi, di anno in anno, gli interessi compensativi.

33. Al riguardo mette conto di evidenziare che il risarcimento è stato stimato, con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2014, in Euro 575.000,00 e che, devalutando tale importo alla data del 2/4/1985 e, quindi, rivalutandolo sino all'epoca della pronuncia, aggiungendovi gli interessi via via maturati anno per anno, il giudice di primo grado ha quantificato l'ammontare del risarcimento dovuto in Euro 1.113.523,03.

34. Da tale somma è stato, quindi, detratto l'acconto di Euro 100.000,00, il cui pagamento è stato disposto a titolo di provvisionale dalla Corte di Assise di Caltanissetta con sentenza del 29/5/2004, rivalutando anche tale somma alla data della pronuncia della sentenza, e detraendo, pertanto, la somma complessiva di Euro 145.148,73.

35. Si è pervenuti, in tal modo, a quantificare il risarcimento complessivamente dovuto in Euro 968.374,30, seguendo un procedimento che ha pienamente tenuto conto delle poste risarcitorie che la parte appellante assume essere state disattese.

36. Le considerazioni che precedono conducono, pertanto, all'integrale rigetto dell'impugnazione e alla conferma della sentenza appellata.

37. Attesa la contumacia delle parti appellate, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali.

38. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per l'appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore dell'appellante, nella contumacia degli appellati:

- rigetta l'appello proposto da A.M. nei confronti dell'avv. A.S., n. q. di tutore di B.D.M., di C.M., n. q. di tutrice di A.M., di A.B., n.q. di tutrice di S.R., e di F.S., n. q. di tutrice di V.V., nonché nei confronti del FONDO DI R.S.V. presso il MINISTERO DELL'INTERNO, con citazione del 18/12/2014, avverso la sentenza n. 635/2014 dei giorni 10-16/06/2014 del Tribunale di Trapani;

- dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 29 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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