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Sentenza

Danno alla salute. Sono nocive le onde elettromagnetiche solo se superano i para...
Danno alla salute. Sono nocive le onde elettromagnetiche solo se superano i parametri di legge.
Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/09/2018) 25-03-2019, n. 8277


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9588-2014 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL, quale società incorporante la Circumvesuviana SRL, la Metrocampania Nordest SRL la S.E.P.S.A. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SOPRANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

G.G., S.D., S.L., C.I., G.A., GI.AS., GI.AI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALLUSTIO BANDINI, 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA GLORIA DI LORETO, rappresentati e difesi dall'avvocato FRANCESCA TODISCO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 710/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 703 c.p.c. M.L.M. e S.A.M., premesso di essere proprietarie di due appartamenti ubicati nel fabbricato condominiale di Via (OMISSIS), confinanti nella parte retrostante con gli impianti della Circumvesuviana s.r.l., esponevano che nella notte tra il (OMISSIS), alcuni operai avevano installato abusivamente dei pali per l'alta tensione, che emettevano radiazioni lesive per la salute. Chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta alla rimozione dei manufatti ed al risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la Circumvesuviana s.r.l., resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza dell'8.3.2007, accertava che le emissioni erano lesive del diritto alla salute e condannava la convenuta a modificare l'impianto secondo le indicazioni del CTU. Interposto appello dalla Circumvesuviana s.r.l., resistito da M.L. ed S.A.M., che proponevano appello incidentale, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21.2.2013, rigettava l'appello principale ed incidentale.

La corte territoriale riteneva applicabile la L. Quadro 22 febbraio 2001, n. 36 ("Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), che ha introdotto i concetti di limite di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità. I primi due rappresentano i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in situazione di esposizione acuta o prolungata; l'obiettivo di qualità è stato introdotto per garantire la minimizzazione dell'esposizione. Poichè era emerso dalla CTU che l'impianto in questione funzionava ad una frequenza di 0hz, ipotesi non disciplinata da alcuna norma, la corte faceva riferimento ai valori fissati dal D.P.C.M. n. 200 del 2003, che si riferisce alle frequenze di 50 hz, avendo il CTU accertato l'assimilazione delle interazioni dei campi magnetici con le molecole e ioni presenti nel tessuto biologico alla frequenza di OHZ. Rilevato che, sulla base delle conclusioni del perito, nelle 4 ore di punta del traffico ferroviario i limiti di attenzione e qualità superavano i valori stabiliti dal D.P.C.M. n. 200 del 2003, la corte territoriale giungeva alla conclusione che le immissioni fossero dannose per la salute.

Il giudice d'appello, nonostante la scienza medica non avesse accertato l'esistenza di un nesso causale tra esposizione ai campi elettromagnetici ed effetti negativi sulla salute, applicava il principio di precauzione previsto dalla L. n. 36 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b, in base al quale il danno alla salute è presunto dal superamento dei limiti previsti dalla legge per le immissioni, indipendentemente dall'assenza di prova sul nesso di causalità.

La corte territoriale non riteneva applicabile la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 12.7.1999, pubblicata nella GUCE n. 199 del 30.7.2009, richiamata dal D.P.C.M. dell'8.7.2003, in quanto riferita a frequenze da 0 a 100 hz, generate da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti, mentre nel caso in esame i campi elettromagnetici erano generati da elettrodotti.

Per la cassazione della citata sentenza ha proposto ricorso l'Ente Autonomo Volturno s.r.l., quale società incorporante la Circumvesuviana s.r.l., sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con memoria depositata in prossimità dell'udienza.

Hanno resistito con controricorso Gi.As., G., A., A., eredi di M.L.M., C.I., S.D. e L., eredi di S.A.M..

Il Procuratore Generale, all'udienza camerale, aveva chiesto il rigetto del ricorso.

Il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione

Va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, per avere la Circumvesuviana fondato le proprie difese nei giudizi di merito, richiamando le disposizioni del D.P.C.M. 23.4.1992, nonostante l'espressa abrogazione di detta normativa da parte della L. n. 36 del 2001, ratione temporis applicabile, alla quale aveva fatto riferimento solo nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello.

L'eccezione non è fondata.

L'individuazione della legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio sfugge a qualsiasi preclusione, trattandosi di un dovere officioso del giudice, sicchè l'indicazione della normativa applicabile o la deduzione con la quale la parte denunzi l'erroneità di tale individuazione non costituisce un'eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio iura novit curia (Cassazione civile, sez. II, 29/12/2016, n. 27365; Cass. Civ., sez. 01, del 26/10/2015, n. 21712; Cass. Civ., sez. 01, del 26/05/2014, n. 11751) Ne consegue che correttamente il giudice d'appello ha fatto applicazione della L. n. 36 del 2001, ratione temporis applicabile, pur avendo l'Ente Autonomo Volturno s.r.l. indicato una normativa abrogata, sulla base del principio iura novit curia.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2967 c.c., per avere la corte territoriale accolto la domanda in assenza di allegazione o prova del nesso di causalità tra i campi elettromagnetici a frequenza nulla e la salute umana. Osserva la ricorrente che le ctu svolte nel giudizio di merito avevano accertato il superamento dei limiti in relazione a frequenze di 50 hz, ritenute dal giudice d'appello assimilabili alle interazioni con frequenza pari a 0Hz, senza però effettuare alcuna verifica in ordine alle ripercussioni sulla salute umana, nonostante le interazioni dei campi elettromagnetici fossero ancora oggetto di studio da parte della scienza medica.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. e del D.P.C.M. dell'9.7.2003, pubblicato sulla GU n. 200 del 29.8.2003, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice di merito applicato la L. n. 36 del 2001, nonostante l'omessa previsione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e gli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici a frequenza zero. Deduce la società ricorrente che la L. Quadro n. 36 del 2001 aveva demandato a successivi decreti ministeriali il compito di individuare i limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità anche con riferimento ai campi elettromagnetici generati a frequenza nulla (Oh z) ma i decreti ministeriali, i D.P.C.M. n. 199 e 200 dell'8.7.2003, emanati in attuazione della L. Quadro n. 36 del 2001, avevano fissato detti limiti ad una frequenza minima di 50 hz. Sarebbe, pertanto, illegittima l'equiparazione degli effetti dei campi elettromagnetici con frequenza nulla a quelli con frequenza pari a 50 Hz, in assenza di puntuale normativa sul punto. Inoltre, la corte territoriale non avrebbe considerato i valori medi nell'arco della giornata ma solo i valori nelle ore di punta.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

La L. n. 36 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b) indica, tra le sue finalità, l'attivazione di "misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'art. 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea" e l'assicurazione della "tutela dell'ambiente e del paesaggio" e dell'"innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di leggi regionali che avevano introdotto livelli di tutela superiori a quanto stabilito con la normativa statale, ne ha dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 307 del 2003. In particolare, la Consulta ha affermato che la ratio della fissazione dei valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come valori di campo), rimessa allo Stato, non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento elettromagnetico, ma risponde ad una ratio più complessa e articolata, trattandosi, da un lato, di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche e, dall'altro, di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, la realizzazione degli impianti e delle reti, rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all'art. 117 Cost., comma 3, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell'energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione.

Tali interessi, ancorchè non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono - secondo la Corte Costituzionale - indubbiamente sottesi alla considerazione del "preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee" che, secondo l'art. 4, comma 1, lett. a, della legge quadro, fonda l'attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia. In sostanza, la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

La decisione impugnata, confermando le statuizioni del primo giudice sul motivo d'appello proposto dalla CastelVolturno s.r.l. fondato sulla mancata prova del nesso causale tra esposizione ai campi elettromagnetici ed effetti negativi sulla salute, ha adottato il "principio di precauzione", richiamato dalla L. n. 36 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), sulla quale è fondata la politica comunitaria in materia ambientale, al fine di accertare il nesso causale tra esposizione ai campi elettromagnetici e danno alla salute.

Il giudice d'appello, dando atto dell'assenza di una normativa specifica adottata dal legislatore per i campi elettromagnetici a frequenza nulla, ha fatto ricorso ai limiti fissati dal D.P.C.M. n. 200 del 2003 per gli impianti a frequenza di 50 HZ, equiparandoli ai campi magnetici con frequenza 0. Ha motivato detta equiparazione, aderendo alle conclusioni del CTU, secondo cui le interazioni dei cambi magnetici con le molecole e ioni presenti nel tessuto biologico alla frequenza di 0 HZ, sarebbero assimilabili a quelle che si verificano a 50 HZ. Poichè detta assimilazione, espressione di un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha costituito il parametro di riferimento per l'accertamento del nesso di causalità, il giudice avrebbe dovuto adeguarsi alle previsioni normative, contenute nella L. n. 36 del 2001 e nel D.P.C.M. n. 200 del 2003 in ordine al superamento dei limiti di esposizione e del valore di attenzione in esse fissati, trattandosi peraltro dell'unico criterio di valutazione adottato per verificare l'intollerabilità delle immissioni.

La corte territoriale, invece, ha ritenuto che le immissioni superassero la normale tollerabilità senza rispettare i limiti fissati dalla normativa citata, sulla base del principio di precauzione, in quanto idonea a tutelare la salute dei soggetti esposti alle frequenze elettromagnetiche.

In primo luogo, la corte territoriale ha ritenuto superato il "valore di attenzione" di dieci microtesta, considerando i "valori medi dei campi nelle quattro ore di punta del traffico ferroviario", laddove, per espressa previsione dell'art. 3, comma 2 del D.P.C.M. n. 200 del 2003, il limite deve essere calcolato come "mediana dei valori nell'arco del 24 ore nelle normali condidzioni di esercizio".

Quanto al superamento del parametro di cui "all'obiettivo di qualità", va osservato che l'art. 4 del D.P.C.M. si riferisce solo alla "progettazione di nuovi elettrodotti" e non è applicabile al caso di specie, in cui è incontestato che si tratti di un elettrodotto già esistente.

Non vi è stata, pertanto, una corretta applicazione della normativa assunta come parametro di riferimento per accertare l'intollerabilità delle immissioni ed il pericolo di danno alla salute, sulla base del principio di precauzione.

Con il terzo motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12.7.1999 pubblicata sulla GUCE del 30.7.1999 che individua il livello di riferimento per i campi elettromagnetici a frequenza nulla in 40.000 microtesta mentre il valore accertato dal CTU era pari a 16,4 microtesta, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla raccomandazione.

Il motivo non è fondato.

Come correttamente argomentato nella sentenza impugnata, la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12.7.1999, pubblicata sulla GUCE del 30.7.1999 ed espressamente richiamata nel D.P.C.M. dell'8.7.2003, va applicata, ai sensi dell'art. 3 del predetto D.P.C.M., alle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0HZ e 100HZ generate da sorgenti non riconducibili ad elettrodotti.

Nel caso in esame i campi elettromagnetici sono generati da un elettrodotto, sicchè va esclusa l'applicazione della citata raccomandazioni comunitaria.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai primi due motivi e rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, che verificherà la soglia di tollerabilità delle immissioni tenendo conto, quanto al "valore di attenzione; "mediana dei valori nell'arco del 24 ore nelle normali condizioni di esercizio", e quanto "all'obiettivo di qualità" escludendo l'applicazione del D.P.C.M. n. 200/2003 agli elettrodotti esistenti.

Il giudice di rinvio provvederà al regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2019
Avv. Antonino Sugamele

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