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Sentenza

Un aereo da turismo di proprietà di una Associazione Sportiva Dilettantistica Ae...
Un aereo da turismo di proprietà di una Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club precipita schiantandosi sulle montagne: nell'occorso perdono la vita i tre occupanti del velivolo.
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 17-10-2018) 30-01-2019, n. 2535
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12174/2017 R.G. proposto da:

S.D. e B.A., rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Pascucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dardanelli, n. 15;

- ricorrenti -

contro

A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Perazzolo;

- controricorrente -

e contro

D.S., Si.Mo., Si.An. e Si.El., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Monica Mognato e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;

- controricorrenti -

e contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampaolo Giotto e Paolo Garau, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giuseppe Mazzini, n. 145;

- controricorrente -

e contro

Br.Gi., rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Vianelli;

- controricorrente -

e nei confronti di:

Br.Fr.;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 777/2016, pubblicata il 6 aprile 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) un aereo da turismo, (OMISSIS), di proprietà della Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso, precipitava in località (OMISSIS), schiantandosi sulle montagne della (OMISSIS); nell'occorso perdevano la vita i tre occupanti del velivolo: B.L., Br.Al. e Si.Va..

Per le contrapposte pretese risarcitorie nascenti dal tragico evento venivano instaurati, nel 2004, tre giudizi civili:

- il primo era promosso da S.D. e B.A., rispettivamente moglie e figlio di B.L., nei confronti della Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di Treviso (d'ora in poi Aeroclub) e della compagnia assicuratrice di quest'ultima Fondiaria Sai S.p.A., sulla base dell'assunto che, diversamente dai dati riportati nei documenti di volo, a pilotare l'aereo fosse quel giorno Br.Al., pilota esperto ed istruttore di volo, e che il disastro si fosse verificato non già per un suo errore bensì per un'avaria del motore, provocata da una carente manutenzione da parte dell'Aeroclub di (OMISSIS);

- il secondo era invece promosso da Br.Gi., Fr. e Ma.Ro., fratelli di Br.Al., nei confronti dell'Aeroclub di (OMISSIS) e di S.D. e B.A., dei quali era richiesta la condanna al risarcimento dei danni sulla base dell'assunto che: a pilotare l'aereo fosse nell'occasione il B.; il sinistro fosse da ascrivere alla sua incauta scelta del piano di volo e ad una errata manovra per eseguirlo; l'Aeroclub ne dovesse rispondere in via solidale, quale proprietario ed esercente del mezzo, ai sensi degli artt. 878 e 895 c.n., artt. 2043, 2050 c.c. e art. 2054 c.c., comma 3;

- il terzo era infine promosso da D.S., Si.Mo., An. ed El., rispettivamente moglie e figli di Si.Va., nei confronti di S.D. e B.A., dei quali era richiesta la condanna al risarcimento dei danni sulla base del medesimo assunto che il B. fosse responsabile del sinistro per l'erronea manovra effettuata.

Nel secondo e nel terzo giudizio S.D. e B.A. chiedevano e ottenevano l'autorizzazione a chiamare in causa, per esserne manlevati, l'Aeroclub e quest'ultima la propria assicurazione Fondiaria Sai.

Il Tribunale di Treviso, riunite le cause, all'esito di istruzione condotta mediante acquisizione di documenti, assunzione di prova per testi e c.t.u. volta ad accertare la dinamica del sinistro, in accoglimento delle domande proposte degli attori nel secondo e terzo dei suddetti giudizi, condannava S.D. e B.A., in solido, al pagamento: in favore di Br.Gi., Fr. e Ma.Ro., della somma di Euro 108.762; in favore di D.S., Si.Mo., An. ed El., della somma di Euro 1.250.000; oltre spese di lite. Dichiarava inoltre l'Aeroclub di (OMISSIS) obbligato a tenere indenni gli eredi B. degli effetti della predetta condanna e, a sua volta, la Fondiaria Sai S.p.A. a tenere indenne l'Aeroclub nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

2. Tale decisione era gravata, con appello principale, dall'Aeroclub di Treviso e, con appelli incidentali, da Fondiaria Sai S.p.A., dagli eredi di B.L. ( S.D. e B.A.) e dagli eredi di Br.Al. ( Gi. e Fr., anche in qualità di eredi di Br.Ma.Ro.), questi ultimi limitatamente alle pretese azionate nei confronti degli eredi B., considerata la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'Aeroclub di Treviso e della Fondiaria Sai S.p.A..

Instaurato il contraddittorio, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello principale dell'Aeroclub e di quello incidentale della compagnia assicuratrice, ha escluso ogni obbligo del primo di tenere indenne gli eredi B. dalle conseguenze patrimoniali della loro soccombenza, rigettando ogni altra domanda nei suoi confronti svolta, e ha rigettato conseguentemente anche ogni domanda di manleva svolta nei confronti della Fondiaria Sai S.p.A.; dichiarata inoltre "l'estinzione del rapporto processuale" tra l'Aeroclub di Treviso, Fondiaria Sai S.p.A. e gli eredi di Br.Al., in parziale accoglimento dell'appello incidentale da questi ultimi proposto ha condannato S.D. e B.A. al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 80.000 a titolo di risarcimento jure hereditario del danno c.d. catastrofale, oltre interessi dalla sentenza al saldo, ferma la somma già liquidata in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado e regolato le spese secondo il principio della soccombenza.

2.1. La Corte territoriale ha così motivato, in sintesi, il proprio convincimento:

- l'individuazione di quello tra i tre occupanti del velivolo che, la mattina del tragico volo, aveva assunto il ruolo di pilota poteva fondatamente ricavarsi dalle deposizioni dei testi M. e b., i quali avevano dichiarato di aver visto chiaramente il B. salire per primo sull'aereo e prendere il posto a sinistra, ossia quello del comandante; tali deposizioni dovevano considerarsi attendibili, nonostante le contestazioni sul punto mosse dagli eredi B., dal momento che il " Br., proprio in virtù dei doppi comandi dell'aereo, non aveva alcun interesse a salire al posto di comando, potendo agevolmente, in ipotesi, condurre il mezzo anche dal posto del passeggero, senza esporsi davanti a terzi, mettendosi e mettendoli in una posizione di difficoltà, in quanto titolare di brevetto scaduto"; "che normalmente nei voli con più piloti la gestione venisse fatta in collaborazione, che il Si. avesse usato il GPS e, quindi, avesse anch'egli contribuito al volo, che il comando fosse stato ceduto al Br. per consentirgli di pilotare assecondando la sua passione, altro non sono che congetture; unico dato certo è che B.L. era al posto di comando";

- le fratture riscontrate sui polsi e sulle mani del solo Br. e il distacco del suo solo volantino di pilotaggio erano spiegabili con il tentativo "del tutto istintivo, per un pilota - tanto più se esperto - che vede la tragica situazione in cui si trova l'aereo, (di) effettuare qualsiasi manovra di emergenza per evitare lo schianto, senza che ciò significhi affatto che sino a quel momento aveva condotto il mezzo"; per contro, "l'eventuale assenza di particolari fratture localizzate alle ossa degli arti superiori non necessariamente esclude che il pilota stesse coscientemente impugnando i comandi fino (quasi) all'ultimo momento";

- "il piano di volo modificato era in atti ed essendo stato mutato allorchè il viaggio era in corso, veniva recepito telefonicamente, attraverso la linea interna dedicata, dalla torre di controllo militare dello scalo (OMISSIS) e riportava in calce il cognome B., quale comandante, pur non recandone, naturalmente, la firma"; che tale modifica poi fosse imputabile al Br. "confligge proprio con la sua vastissima esperienza e con la conoscenza approfondita che esso aveva del territorio del bellunese, giacchè... un aereo come quel modello di (OMISSIS) a pieno carico rendeva rischiosa la scelta di attraversare la (OMISSIS), stretta e circondata da alte montagne";

- quanto alle condizioni di manutenzione del motore era risultato, agli accertamenti peritali, che "soltanto due candele su otto si presenta(va)no significativamente più degradate delle altre, in parte per i residui depositati durante lo stazionamento del relitto dopo l'incidente, in parte per incrostazioni carboniose di certo accumulate durante l'attività precedente la sciagura", ma "anche gli esemplari più danneggiati hanno dimostrato un funzionamento complessivamente accettabile"; l'affermazione sulla quale gli eredi B. basano la propria tesi del compromesso funzionamento del mezzo, con ridotta efficienza e potenza, è riportata nella relazione dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, la quale però (notano i giudici d'appello) "si esprime in termini meramente possibilistici, a fronte della verifica positiva del funzionamento adeguato delle candele, ad opera dell'ausiliario ing. T., nonchè del c.t.u. ing. Ma."; gli ausiliari avevano sul punto concluso che il (OMISSIS) "risultava perfettamente idoneo al volo, tuttavia, appesantito per la sofisticata strumentazione, esprimeva prestazioni nel complesso poco esuberanti", risultando in particolare il rapporto tra potenza disponibile e peso di fatto "leggermente inferiore rispetto ai valori parametrici medi", limiti, questi, che però dovevano ritenersi ben conosciuti dal pilota B.L., così come dagli altri occupanti dell'aeromobile, non soltanto per la presunta doverosa conoscenza dei valori pubblicati dal costruttore, ma implicitamente anche per la consistente esperienza di volo accumulata proprio sull'esemplare precipitato";

- analogamente, a smentita della tesi difensiva pure basata sulle ipotizzate avverse condizioni metereologiche, risulta accertato dalla c.t.u. Ma. che "le condizioni di visibilità erano ottime, il vento era assente e solo nelle ore successive era previsto un leggero vento variabile, con visibilità comunque buona e presenza di poche nuvole";

- nessun rilievo decisivo poteva nemmeno attribuirsi, secondo quanto accertato dal perito ing. T., alle misure indicate dagli altimetri, in quanto rese inattendibili dalle fortissime accelerazioni, lineari e rotazionali, subite a causa dell'impatto;

- nessuna responsabilità poteva pertanto ascriversi all'Aeroclub, "non avendo questo posto in essere alcun comportamento doloso o colposo sotto il profilo della tenuta del mezzo, il cui buono stato di manutenzione risultava positivamente dimostrato"; neppure è invocabile la previsione di cui all'art. 2050 c.c., non essendo considerato il volo aereo attività pericolosa.

2.2. La ricostruzione delle cause e della dinamica del sinistro era quindi esposta in sentenza, sulla base delle concordi conclusioni delle indagini peritali condotte sia in sede penale che in sede civile, nei seguenti termini:

"la rotta programmata dal pilota per raggiungere (OMISSIS) differiva dai tracciati abituali e avrebbe comportato il sorvolo di aree montuose con elevazioni molto impegnative, soprattutto per un velivolo monomotore (OMISSIS) quasi a pieno carico e con un rapporto tra peso e potenza relativamente poco esuberante.... Nonostante circostanze tali da richiedere una oculata e parsimoniosa gestione della quota, fin dalla fase di approccio delle montagne, il profilo del volo in salita è stato condotto senza riporre la dovuta attenzione verso l'accumulo di margini di separazione verticale adeguati. Pur non essendo possibile stabilire con assoluta certezza se la qualità non ottimale di una o più delle candele possa aver causato un calo complessivo della potenza, sotto il limite di tolleranza conglobato nelle tabelle di prestazione del Manuale di Volo, è plausibile escludere che tale calo di potenza possa essersi manifestato in modo improvviso. Un rendimento inaccettabile del motore dovuto alle candele si sarebbe di certo palesato fin dalle prove prevolo, mentre un eventuale peggioramento si sarebbe evidenziato necessariamente in modo lento, graduale e rilevabile con notevole anticipo. In realtà, senza aver ancora raggiunto una quota di sicurezza, il (OMISSIS) ha lasciato il Lago di (OMISSIS) diretto verso la (OMISSIS), sottovalutando la difficoltà nel valicare l'elevata catena montuosa che separa il territorio veneto da quello friulano. Vista l'impossibilità di oltrepassare le creste troppo vicine e troppo alte, invece di invertire la rotta, il velivolo ha cercato un varco volando basso dentro la stretta e ricurva (OMISSIS), senza poterne prevedere la prosecuzione. Risalendo la (OMISSIS) con un rateo di salita nettamente inferiore al dislivello medio del fondovalle, il (OMISSIS) si è ben presto trovato imprigionato su tre lati dagli scoscesi versanti della valle, senza disporre nè di altezza nè di spazi orizzontali sufficienti per completare una manovra di inversione di rotta. Come unica apparente alternativa ad un rischioso atterraggio forzato sul terreno impervio, è stata tentata una virata matematicamente impossibile, stretta fino al punto da innescare uno stallo asimmetrico ed una vite, terminata con il violento urto contro il pendio pietroso".

2.3. Da tutto ciò i giudici d'appello hanno dunque tratto la conclusione che:

- è stato l'errore umano ad aver cagionato il disastro;

- al comando del (OMISSIS) vi era B.L., "nè si vede come il ben più esperto Br.Al. avrebbe potuto finire a trovarsi in una condizione tanto disperata";

- "la manovra di immissione nella (OMISSIS), posta in essere dal comandante dell'aereo, in quanto repentina e imprevedibile, oltrechè decisa nello spazio di pochi secondi, rende impossibile l'ipotesi di un previo accordo tra i piloti circa tale cambio di rotta".

2. Avverso tale decisione S.D. e B.A. propongono ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, cui resistono con controricorsi: l'Aeroclub di (OMISSIS); D.S., Si.Mo., An. ed El.; UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria Sai S.p.A.); Br.Gi., anche in qualità di fratello ed erede di Br.Ma.Ro..

Br.Fr. non svolge difese nella presente sede.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo S.D. e B.A. denunciano violazione ed erronea applicazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che entrambi i giudici di merito, a fondamento della ritenuta responsabilità del proprio congiunto nella causazione del sinistro, hanno posto presunzioni semplici prive dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Rilevano che la ricostruzione della dinamica come operata dalla Corte d'appello non è basata su fatti concretamente accertati dai quali quella possa legittimamente ricavarsi, in forza della loro gravità precisione e concordanza, bensì è ricalcata pedissequamente sull'opinione che in merito ha espresso il c.t.u. ing. Ma., senza che fosse stato acquisito alcun elemento di prova concreto su quanto accaduto dall'ultimo contatto radio fino all'avvistamento del velivolo all'ingresso della (OMISSIS), pochi minuti prima dello schianto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono poi, ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., per avere la Corte d'appello posto a base del proprio convincimento le deposizioni rese dai testi b. e M., dipendenti dell'Aeroclub (i quali hanno affermato di aver visto il B. sedersi al posto riservato al pilota), trascurando di considerare, quale ragione di inattendibilità, la circostanza che, se avessero diversamente riferito che al posto di guida si era seduto il Br., che aveva il brevetto scaduto, avrebbero con ciò stesso ammesso di avere essi consentito una grave irregolarità, fonte di responsabilità dell'Aeroclub e di loro stessi.

Lamentano poi che la Corte di merito non ha adeguatamente valutato la deposizione del teste V.R.L., resa ai carabinieri di (OMISSIS) poche ore dopo la sciagura, il quale ha riferito di aver chiamato l'Aeroclub di (OMISSIS) subito dopo l'incidente e di aver appreso che alla guida del velivolo si trovava Br.Al. e non già il B..

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così indicati:

- non vi è agli atti alcun piano di volo sottoscritto dal B.;

- le tipiche fratture da pilota erano riscontrate ai polsi del Br. e non invece in quelli del B.; inoltre era stata rinvenuta l'impugnatura staccata del volantino del copilota; circostanze che, entrambe, confermano, secondo i ricorrenti, che il Br. aveva entrambe le mani impegnate sul volantino di pilotaggio del velivolo;

- l'assoluta inesperienza del B. del volo in montagna (che rendeva del tutto inverosimile che fosse a lui imputabile la scelta di andare a (OMISSIS) scegliendo una rotta insolita che prevede il superamento di alte montagne, per di più decidendo ad un certo punto di modificare la rotta e di imboccare la (OMISSIS), a lui assolutamente sconosciuta ma di certo ben conosciuta dal Br.);

- il Br. era solito settimanalmente portare con sè i suoi ex allievi (tra cui il B.) per poter volare e continuare a pilotare i velivoli nonostante il suo brevetto fosse scaduto;

- era stata riscontrata una scarsa tenuta dei cilindri alla compressione ed un'eccessiva usura delle candele che hanno influito negativamente sul normale rendimento del motore;

- entrambi gli altimetri dell'aeromobile risultavano bloccati sulla errata quota di 7000 piedi, mentre il velivolo si è schiantato ad una quota di 4757 piedi (ciò che portava a concludere che la causa del sinistro fosse da ricondurre a un problema di manutenzione o comunque tecnico del velivolo);

- nella relazione pubblica di inchiesta l'agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha accertato, tramite la testimonianza di un suo investigatore, il quale si trovava casualmente sul posto impegnato in un altro sopralluogo, che le condizioni metereologiche presentavano formazioni nuvolose sulla cima dei monti dell'(OMISSIS) e la probabile presenza di un vento di risalita (elementi che portavano a concludere che anche le condizioni metereologiche avverse possono da sole aver cagionato l'evento, senza alcuna responsabilità del pilota).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano infine, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione degli artt. 414, 874, 875, 878 e 895 c.n. e dell'art. 2055 c.c..

Lamentano che la Corte d'appello, pur riconoscendo nella fattispecie la natura di trasporto amichevole e l'applicabilità dell'art. 878 c.n., ha escluso la responsabilità dell'Aeroclub, sulla base del rilievo che tale responsabilità avrebbe potuto essere fatta valere unicamente dai terzi danneggiati e non invece dal preposto pilota B.L., con ciò - assumono - violando l'art. 2055 c.c., che prevede la possibilità di regresso del responsabile del danno nei confronti degli altri soggetti corresponsabili nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe o, nel dubbio, in ugual misura tra i corresponsabili.

5. Il primo motivo di ricorso è in parte infondato, in altra parte inammissibile.

5.1. E' infondato laddove con esso si denuncia la difformità del ragionamento presuntivo adottato rispetto ai requisiti dettati dall'art. 2729 c.c..

Come questa Corte ha più volte affermato, in tema di prova per presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse.

Peraltro, affinchè l'apprezzamento dell'efficacia sintomatica dei fatti noti sfugga al sindacato del giudice di legittimità, è necessario, non solo che essi vengano considerati sia singolarmente che nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, per come testè esplicitato, ma anche che del convincimento così maturato il decidente dia una motivazione adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. 28/10/2014, n. 22801; Cass. 06/06/2012, n. 9108).

Il che, specularmente, comporta la sindacabilità di una valutazione che abbia pretermesso, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante (v. Cass. 13/11/2015, n. 23201).

Tale situazione non ricorre nel caso esaminato, non difettando la sentenza impugnata nè di analisi specifica della portata e della valenza dei singoli elementi indiziari acquisiti al giudizio e oggetto di ampio dibattito tra le parti, nè della necessaria valutazione complessiva degli stessi. Appare chiaro del resto che la censura dei ricorrenti si appunta più propriamente sull'esito di tale valutazione, risolvendosi nella mera prospettazione di una diversa conclusione, la quale non si impone su quello opposta privilegiata dai giudici d'appello per oggettiva e univoca evidenza logica, rimanendo pertanto circoscritto nel margine di mera opinabilità delle valutazioni di merito come noto priva di alcuna rilievo censorio nel giudizio di cassazione.

5.2. Il motivo è poi inammissibile laddove con esso si denuncia violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c..

Va in proposito rammentato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 09/10/2017, n. n. 23594; 15/01/2015, n. 635; 16/01/2007, n. 828).

Nel caso di specie non vi è in ricorso indicazione alcuna delle affermazioni in diritto che, nella sentenza impugnata, si porrebbero in contrasto con le norme evocate.

La censura di violazione della regola sull'onere della prova, in particolare, non è dedotta nei termini in cui può esserlo secondo Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598 (principio affermato in motivazione, pag. 33, p. 14, secondo cui "la violazione dell'art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni"; v. anche Cass. n. 23594 del 2017, cit.; Cass. 17/06/2013, n. 15107).

La contestazione, peraltro generica e meramente oppositiva, attiene piuttosto al merito della valutazione operata circa l'assolvimento di tale onere e come tale impinge nel diverso piano della sufficienza e della intrinseca coerenza della motivazione adottata, non certo in quello del rispetto delle regole di riparto dell'onere probatorio.

Su tale piano, poi, anche tale censura chiaramente eccede i ristretti limiti nei quali è consentita la prospettazione di vizi di motivazione secondo il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Varrà ancora rimarcare che, peraltro, la ricostruzione della dinamica e delle cause del sinistro è operata in sentenza sulla base delle convergenti conclusioni degli ausiliari nominati in sede penale e in sede civile, senza che risulti che, quanto a queste ultime, siano state sollevate specifiche critiche.

E' noto al riguardo che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, laddove - nella specie - i ricorrenti non hanno neppure dedotto di avere, sul punto, mosso critiche specifiche alla relazione di consulenza (v. Cass. 09/10/2017, n. n. 23594; 19/06/2015, n. 12703; 20/05/2005, n. 10668) 6. Il secondo motivo è inammissibile.

E' pacifico in giurisprudenza che il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale insindacabile in sede di legittimità: la denuncia, pertanto, di violazione dell'art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", traducendosi, invece, nella denuncia di "un errore di fatto" che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale e, dunque, nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 12/10/2017, n. 23940; 17/06/2013, n. 15107; 05/09/2006, n. 19064; 20/06/2006, n. 14267; 13/07/2004, n. 12912; 12/02/2004, n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Cass. Sez. U. 27/12/1997, n. 13045; Cass. 28/03/2012, n. 5024; Cass. 07/01/2014, n. 91).

Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 246 c.p.c., va anzitutto rammentato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, per la incompatibile coesistenza, in essa, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U. del 23/09/2013, n. 21670): nella specie non risulta nemmeno dedotto che tale nullità sia mai stata eccepita, tantomeno tempestivamente.

Del resto è evidente che la censura si appunta piuttosto sulla valutazione di attendibilità dei testi, al qual riguardo però va rammentato che il relativo giudizio, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. 02/08/2016, n. 16056).

7. Il terzo motivo è altresì inammissibile.

Le censure con esso mosse eccedono chiaramente i limiti - pur evocati in rubrica - del vizio denunciabile ai sensi del nuovo testo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e applicabile nella specie ratione temporis.

Nel nuovo regime, infatti, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 - insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Id. 22/09/2014, n. 19881).

Nel caso di specie le doglianze lungi dal riguardare fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e di carattere decisivo, la cui considerazione sia stata omessa dal giudice di merito, si appuntano sulla valutazione che questi ne fa, alla luce di quanto emergente da taluni elementi di giudizio e delle argomentazioni difensive, ben al di là di quanto consentito dal nuovo paradigma censorio.

Devesi invero rimarcare che in realtà, i fatti su cui si appuntano le considerazioni critiche dei ricorrenti, lungi dall'esserne stato omesso l'esame nella sentenza impugnata, risultano tutti specificamente considerati dai giudici di merito, che però ne ricostruiscono la portata o l'effettività storica in termini diversi da quelli supposti dai ricorrenti ovvero comunque li considerano irrilevanti ai fini del giudizio.

Anche su tale piano le critiche investono dunque più propriamente la valutazione di merito compiuta dai giudici a quibus, inammissibilmente sollecitandone la rinnovazione in questa sede.

8. E' infine inammissibile anche il quarto motivo.

Esso prospetta questione, quale l'esistenza di un diritto di regresso nei confronti di altro corresponsabile del danno, che non risulta trattata nel giudizio d'appello, nè i ricorrenti deducono di averla ritualmente introdotta.

Giova al riguardo rammentare che, come da questa Corte ripetutamente avvertito, in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v, ex aliis Cass. 21/11/2017, n. 27568; 18/10/2013, n. 23675; 22/01/2013, n. 1435).

Può comunque soggiungersi che la configurabilità di un tale diritto è implicitamente ma univocamente esclusa dalla affermata insussistenza di alcuna responsabilità, nell'occorso, di Aeroclub, essendo appena il caso di rilevare che il vantato diritto ex art. 2055 c.c., presuppone comunque l'imputabilità del "fatto dannoso" del soggetto nei cui confronti si intenda agire in regresso.

9. Il ricorso va pertanto rigettato, rimanendo ultroneo - per il principio della ragione più liquida (v. Cass. Sez. U. 08/05/2014, n. 9936; Cass. 08/03/2017, n. 5804) - l'esame della preliminare eccezione, opposta dai controricorrenti eredi Si., di tardività della notifica del ricorso nei loro confronti proposto.

Avuto riguardo alla peculiarità della tragica vicenda ed alle ragioni della decisione si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019
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Avv. Antonino Sugamele

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